Proposta di legge regionale n. 93 presentata il 18 novembre 2010
Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).

Art. 1 
(Sostituzione del comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27")
1. 
Il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. n. 45 del 9 agosto 1989 è sostituito dal seguente:
" 6. Le strade e le piste agro-silvo-pastorali sono interdette al passaggio di veicoli a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali e idraulico-forestali, dei mezzi di vigilanza forestale ed antincendio, dei veicoli per il pronto soccorso e di quelli dedicati al servizio pubblico, dei mezzi dei proprietari o possessori o conduttori dei fondi serviti, nonché dei mezzi di chi intenda accedere ai luoghi predetti per documentati scopi professionali o accedere a strutture agrituristiche, aziende agricole, rifugi alpini, percorsi a fini sportivi e turistici opportunamente segnalati e individuati dall' articolo 11 della l.r. n. 32 del 2 novembre 1989 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), aree di aggregazione sociale, sportiva e turistica regolamentate e segnalate come tali."
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Art. 2 
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 45/1989 è inserito il seguente:
" 6 bis. È demandata ai Comuni la redazione di apposito progetto e programma finalizzati alla valutazione della percorribilità dei tracciati nonché alla disciplina della percorribilità in occasione di eventi organizzati di tipo sociale quali manifestazioni sportive, folcloristiche, di richiamo storico-culturale, di pubblicizzazione o promozione del territorio e di aggregazione sociale regolamentata."
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