Modifiche alla
legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione
legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).
Primo firmatario
Altri firmatari
CAROSSA MARIO GREGORIO FEDERICO MARINELLO MICHELE TIRAMANI PAOLO
Art. 1
(Sostituzione del
comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione
legge regionale 12 agosto 1981, n. 27")
1.
Il
comma 6 dell'articolo 2 della l.r. n. 45 del 9 agosto 1989 è sostituito dal seguente:
.
" 6. Le strade e le piste agro-silvo-pastorali sono interdette al passaggio di veicoli a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali e idraulico-forestali, dei mezzi di vigilanza forestale ed antincendio, dei veicoli per il pronto soccorso e di quelli dedicati al servizio pubblico, dei mezzi dei proprietari o possessori o conduttori dei fondi serviti, nonché dei mezzi di chi intenda accedere ai luoghi predetti per documentati scopi professionali o accedere a strutture agrituristiche, aziende agricole, rifugi alpini, percorsi a fini sportivi e turistici opportunamente segnalati e individuati dall'
articolo 11 della l.r. n. 32 del 2 novembre 1989 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), aree di aggregazione sociale, sportiva e turistica regolamentate e segnalate come tali."
Art. 2
(Modifica all'
articolo 2 della l.r. 9 agosto 1989, n. 45)
1.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 45/1989 è inserito il seguente:
.
" 6 bis. È demandata ai Comuni la redazione di apposito progetto e programma finalizzati alla valutazione della percorribilità dei tracciati nonché alla disciplina della percorribilità in occasione di eventi organizzati di tipo sociale quali manifestazioni sportive, folcloristiche, di richiamo storico-culturale, di pubblicizzazione o promozione del territorio e di aggregazione sociale regolamentata."