Proposta di legge regionale n. 91 presentata il 11 novembre 2010
Modifica alla legge regionale del 9 dicembre 2009, n. 31 (Istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza).

Art. 1 
(Modifica dell'articolo 2 (Funzioni) della legge regionale n. 31 del 9 dicembre 2009)
1. 
La lettera h), comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 9 dicembre 2009 è così modificato:
" h) Di concerto con l'osservatorio regionale della politica familiare, il Garante fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile e alle famiglie per le quali esiste una disposizione dell'autorità giudiziaria a causa di separazione conflittuale, maltrattamento, abusi e ogni altra situazione di pregiudizio e a minori a rischio di allontanamento della famiglia naturale, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni."
.
Art. 2 
(Modifica dell'articolo 2 (Funzioni) della legge regionale n. 31 del 9 dicembre 2009)
1. 
La lettera n), comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 9 dicembre 2009 è così modificato:
" n) Promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, e di concerto con l'Osservatorio regionale della politica famigliare, iniziative per la diffusione di una cultura familiare finalizzata al riconoscimento di un legame esclusivo e fondamentale tra i genitori e i figli e contestualmente al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendone la diffusione attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radio-televisiva."
.
Art. 3 
(Modifica dell'articolo 6 (Rapporti con il difensore civico) della legge regionale n. 31 del 9 dicembre 2009)
1. 
L'articolo 6 (Rapporti con il difensore civico) della legge regionale n. 31 del 9 dicembre 2009 è così modificato:
"
1. Il Difensore civico regionale, il Garante e l'Osservatorio Regionale della politica familiare si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Il Garante, il Difensore civico regionale e l'Osservatorio Regionale della politica familiare mantengono altresì rapporti di reciproca e costante informazione con i Difensori civici provinciali e comunali, ove istituiti, nelle materie di propria competenza.
"
Art. 4 
1. 
Dopo l' articolo 12 della legge regionale n. 31 del 9 dicembre 2009 inserire i seguenti articoli:
"
Art. 12 bis. (Istituzione osservatorio regionale della politica familiare)
1. La Regione Piemonte, nel rispetto delle competenze degli enti locali istituisce l' Osservatorio regionale della politica familiare (di seguito denominato Osservatorio della politica familiare) con le finalità di promuovere;
a) Il monitoraggio delle politiche adottate dalla Regione a favore delle famiglie;
b) la definizione di una politica di sostegno genitoriale a favore dell'autonomia, dell'integrazione sociale e della qualità di vita della famiglia;
c) il monitoraggio e sostegno degli interventi adottati nel territorio regionale finalizzati alla protezione dei minorenni ed al contempo anche alla responsabilizzazione delle famiglie;
d) il recupero progressivo delle competenze familiari e delle relazioni fra genitori e figli, laddove si avverte un disagio o è minacciato lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne;
e) attività di ricerca e di studio nel settore;
- Art 12 ter. (Soggetti)
1. L'attività di tutela svolta dall'Osservatorio della politica familiare è rivolta a tutte le famiglie per le quali esiste una disposizione dell'autorità giudiziaria a causa di separazione conflittuale, maltrattamento, abusi e ogni altra situazione di pregiudizio ed ai minori a rischio di devianza;
- Art. 12 quater. (Obiettivi dell'Osservatorio regionale)
1. L'Osservatorio della politica familiare nello specifico si prefigge i seguenti obiettivi:
a) sviluppare le azioni dei soggetti pubblici e privati finalizzati alla protezione dei minorenni con interventi socio-educativi volti al sostegno delle famiglie e dei genitori in difficoltà.
b) promuovere gli interventi finalizzati al recupero progressivo delle competenze familiari e delle relazioni fra genitori e figli, laddove si avverta un disagio o sia minacciato lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne;
c) stimolare l'educazione e l'informazione dei genitori per il recupero o la crescita della propria capacità genitoriale;
d) promuovere in collaborazione con gli assessorati regionali, con i soggetti pubblici iniziative per la diffusione di una cultura familiare finalizzata al riconoscimento di un legame esclusivo e fondamentale tra i genitori e figli;
- Art. 12 quinquies. (Attività dell'Osservatorio regionale)
1. L' Osservatorio della politica familiare svolge, di concerto con l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, nonché svolge attività propositiva di sostegno alla genitorialità. E nello specifico:
a) promuove azioni di sostegno finalizzate a rafforzare la responsabilità e le capacità delle famiglie e dei suoi singoli membri a far fronte alle situazioni critiche;
b) vigila, in collaborazione con i servizi sociali e il garante per l'infanzia e l'adolescenza regionale, su una corretta rappresentanza dei diritti e degli interessi dei genitori presso tutte le sedi regionali e istituzionali in caso di accertamenti o indagini promosse dai servizi sociali o da chi ne ha possibilità;
c) promuove il sostegno tecnico e legale ai genitori in caso di allontanamento dei figli o a problematiche familiari ancora in corso di indagine o verifica;
d) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione dei diritti individuali e sociali anche dei genitori conseguenti a atti o fatti, ritardati, omessi o irregolarmente compiuti o a interpretazioni inesatte e arbitrarie, che abbiano influenzato decisioni del Tribunale dei Minori di competenza;
e) assicura la necessaria consulenza ai Comuni, agli Enti pubblici o privati per l'esecuzione delle attività di sostegno alle famiglie;
f) coordina le attività di sostegno domiciliare alle famiglie e di protezione dei minorenni, comprese quelle erogate da enti istituiti sulla base di altre leggi;
g) studia l'evoluzione delle strutture familiari e dei suoi bisogni nel territorio regionale;
h) valuta gli esiti delle misure di politica familiare della presente normativa e di altre leggi regionali e nazionali;
i) promuove attività di ricerca e studi di follow up sugli esiti dei trattamenti sanitari e sociali aventi come oggetto gli allontanamenti e l'istituzionalizzazione dei minori a seguito di provvedimento giudiziario;
j) promuove, di concerto con il Tribunale dei Minori e i Centri di documentazione regionale, una registrazione omogenea di dati finalizzata al monitoraggio del fenomeno, alla verifica degli interventi realizzati e delle modalità di attuazione dell'azione dei servizi. Le registrazioni dovranno tener conto di:
1) data, età e motivo dell'allontanamento del minore e soggetto denunciante per ciascun caso trattato;
2) reddito e professione dei genitori;
3) verifica di eventuali interventi a favore del minore e della famiglia originaria attuati prima dell'allontanamento;
4) soggetto giuridico che ha deciso l'allontanamento del minore;
5) tempistica dell'allontanamento, soggetti coinvolti per ciascun intervento;
6) andamento degli interventi promossi e valutazione dei risultati ottenuti;
k) istituisce e collabora con tavoli di coordinamento regionale che a vario titolo vengono coinvolti nella presa in carico delle situazioni di violenza sui minori;
l) vigila sulla corretta applicazione della presente legge.
"
Art. 5 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 3 del 9 dicembre 2009 inserire il seguente comma 2:
" 2. Per l'istituzione dell'Osservatorio regionale nel biennio 2011-2012 alla spesa pari a 200.000,00 euro per ciascuno anno, in termini di competenza, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB09101- Risorse finanziarie e spese per il Consiglio Regionale Titolo I - Spese correnti - del bilancio pluriennale 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)."
.