Proposta di legge regionale n. 86 presentata il 29 ottobre 2010
Riconoscimento della lingua italiana dei segni.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
In applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 187 del 18 giugno 1988 e del 18 novembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 379 del 7 dicembre 1998, vista la Risoluzione dell'Unesco resa a Salamanca nel giugno 1994, viste le sollecitazioni dell'Unione europea dei sordi, in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 30 marzo 2007, nell'ambito delle finalità della L. 5 febbraio 1992, n. 104, vista la L. 3 marzo 2009, n. 18, letto il disegno di legge n. 37 comunicato alla Presidenza del Senato il 29 aprile 2008 ed i successivi emendamenti presentati, sentita la sezione piemontese dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, la Regione Piemonte promuove il riconoscimento della lingua dei segni come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi.
2. 
Il riconoscimento della lingua dei segni favorisce la comunicazione tra udenti e sordi e costituisce una forma di integrazione sociale per questi ultimi favorendo la loro partecipazione alla vita collettiva.
Art. 2 
(Diritti delle persone sorde)
1. 
La Regione Piemonte promuove l'acquisizione da parte delle persone sorde della lingua dei segni in forma orale e scritta, da apprendere anche attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili per il recupero delle capacità percettive uditive e per l'informazione e la comunicazione.
2. 
La Regione Piemonte consente l'uso della lingua dei segni nonché di ogni altro mezzo tecnico, anche informatico, idoneo alla comunicazione delle persone sorde sia in giudizio sia nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.
3. 
La lingua dei segni gode di tutte le garanzie e delle tutele di cui alla presente legge conseguenti al riconoscimento di cui all'art. 1.
Art. 3 
(Regolamento)
1. 
Nell'ambito delle finalità della presente legge regionale la Giunta regionale, di concerto con gli assessorati competenti e sentite le associazioni di cui alla L.R. 37/2000, con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa detta le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1. Il regolamento deve:
a) 
prevedere disposizioni volte a consentire l'uso della lingua dei segni nei giudizi civili e penali con ogni mezzo tecnico anche informatico stabilendone le modalità più appropriate secondo lo stato della tecnologia;
b) 
stabilire, secondo i criteri tecnici indicati nella lettera a), le modalità atte a consentire l'uso della lingua dei segni nei rapporti con le pubbliche amministrazioni nonché con le amministrazioni regionali e degli enti locali;
c) 
stabilire, con i medesimi criteri, le modalità dell'insegnamento della lingua dei segni nella scuola primaria anche attraverso attività di sostegno e servizi specialistici al fine di rendere effettivo per i sordi l'adempimento dell'obbligo scolastico;
d) 
stabilire le modalità di studio per i sordi nella scuola secondaria e nei corsi di laurea e post laurea al fine di rendere effettivo per i medesimi il perseguimento delle successive scelte di istruzione;
e) 
dettare ogni altra disposizione atta a consentire la piena applicazione delle disposizioni, risoluzioni e indicazioni di cui all'art. 1, comma 1 della presente legge regionale.
Art. 4 
(Neutralità finanziaria)
1. 
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Piemonte. Le pubbliche amministrazioni deputate e competenti provvedono alle attività previste dall'articolo 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.