Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio.
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte, utilizzando lo strumento della concertazione e attraverso le forme di consultazione previste all'articolo 5, comma 6, interviene a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture con la finalità di limitare gli impatti e renderla vantaggiosa per le collettività territoriali, operando, altresì, per armonizzare le opere di mitigazione e compensazione del progetto con quelle di accompagnamento.
Art. 2
(Definizioni e ambito di applicazione)
1.
Ai fini della presente legge, per grandi infrastrutture si intendono gli interventi ricompresi negli elenchi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e quelli inseriti nelle Intese Stato-Regione.
2.
Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono individuati, nell'ambito degli interventi, i progetti a cui vengono applicate le procedure della presente legge.
Art. 3
(Azioni regionali)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione pone in essere le seguenti azioni:
a)
concorso alla definizione delle prescrizioni da recepire ai vari livelli di progettazione;
b)
individuazione e predisposizione delle attività di accompagnamento alla fase di avvio degli interventi riconducibili ai lavori di realizzazione dell'opera, mitigando gli impatti negativi, potenziando le ricadute positive per i territori e garantendo la sostenibilità delle trasformazioni;
c)
sviluppo e gestione delle opportunità per il territorio anche al fine di favorirne la competitività;
d)
promozione della idonea pubblicità e della massima trasparenza degli atti formali inerenti il procedimento di approvazione delle opere di cui all'articolo 2 attraverso gli organismi di monitoraggio operanti presso le strutture regionali;
e)
preparazione delle fasi successive alla realizzazione dell'opera anche attraverso la verifica ed il monitoraggio delle azioni di cui alle lettere precedenti.
2.
Nella fase di preparazione delle attività riconducibili ai lavori di realizzazione dell'opera le azioni sono finalizzate a:
a)
interventi per massimizzare le ricadute positive sui territori in base alle loro peculiarità secondo il principio del mutuo vantaggio;
b)
iniziative a favore delle attività economiche e produttive e di valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato;
c)
valorizzazione, anche sotto il punto di vista economico e ambientale, del materiale di risulta.
Art. 4
(Organi di gestione)
1.
Ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge sono costituiti i seguenti organi di gestione:
a)
comitato di pilotaggio;
b)
struttura di coordinamento;
c)
comitati specifici competenti per ambiti territoriali o per materia.
2.
Gli organi di gestione di cui al comma 1, nello svolgimento delle proprie attività possono avvalersi degli osservatori ed organismi di monitoraggio operanti presso le strutture regionali e provinciali.
Art. 5
(Comitato di pilotaggio)
1.
Il comitato di pilotaggio è l'organo politico che individua le strategie e gli indirizzi delle attività da svolgere, si pronuncia in merito alle proposte avanzate dalla struttura di coordinamento e indica le priorità di intervento.
2.
Il comitato di pilotaggio è composto da:
a)
Commissario straordinario di Governo, ovvero, nel caso in cui questi non fosse previsto, da un rappresentante designato dal Ministero competente, previo accordo con il Governo;
b)
due rappresentanti designati dalla Giunta regionale;
c)
un rappresentante designato da ciascuna delle province interessate dal progetto;
3.
I componenti del comitato di pilotaggio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei rispettivi enti di appartenenza.
4.
Il comitato di pilotaggio è presieduto da uno dei rappresentanti designati dalla Giunta regionale.
5.
Partecipano alle attività del comitato di pilotaggio i proponenti del progetto.
6.
Nello svolgimento delle proprie attività il comitato di pilotaggio consulta periodicamente gli enti locali interessati, associazioni e soggetti portatori di interessi specifici.
Art. 6
(Struttura di coordinamento)
1.
La struttura di coordinamento è l'organo tecnico che ha il compito di:
a)
dare attuazione alle indicazioni strategiche del comitato di pilotaggio;
b)
programmare ed organizzare le attività di studio, ricognitive, di indagine e di approfondimento;
c)
analizzare ed individuare le vigenti normative di settore e le possibili fonti di finanziamento già da queste previste e che possano essere convogliate nelle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge;
d)
istruire le istanze provenienti dal territorio al fine di portarle all'attenzione del comitato di pilotaggio;
e)
monitorare il complesso delle attività svolte nell'ambito di applicazione della presente legge al fine di valutarne gli effetti.
2.
La struttura di coordinamento è composta da:
a)
un rappresentante designato dal Commissario straordinario di Governo, ovvero, nel caso in cui questi non fosse previsto, da un rappresentante designato dal Ministero competente, previo accordo con il Governo;
b)
rappresentanti designati dalla Giunta regionale in numero paritario a quelli delle province;
c)
un rappresentante designato da ciascuna delle province interessate dal progetto;
d)
un rappresentante designato dal proponente dell'opera.
3.
I componenti della struttura di coordinamento sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei rispettivi enti di appartenenza.
4.
La struttura di coordinamento è presieduta da uno dei rappresentanti designati dalla Regione Piemonte.
5.
Per lo svolgimento delle proprie attività la struttura di coordinamento si dota di apposito regolamento di organizzazione e di funzionamento e si avvale di una segreteria tecnica gestita congiuntamente dalla regione e dalle province; i rispettivi enti individuano le strutture tecniche competenti che ne fanno parte.
6.
Nello svolgimento delle proprie attività la segreteria tecnica, considerata la multidisciplinarietà delle tematiche trattate, si avvale delle strutture regionali e provinciali competenti nelle specifiche materie. Della segreteria tecnica possono far parte anche esperti o tecnici esterni nominati dal comitato di pilotaggio.
7.
La Regione contribuisce al finanziamento delle spese necessarie per il funzionamento della segreteria tecnica.
Art. 7
(Comitati specifici)
1.
La struttura di coordinamento, per la realizzazione delle proprie attività, costituisce, secondo le indicazioni del regolamento di cui all'articolo 6, comma 5, appositi comitati distinti per territorio o per materie trattate, individuandone i componenti.
2.
Ai comitati di cui al comma 1 sono chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti locali, delle associazioni e dei soggetti portatori di interesse direttamente coinvolti per competenza tematica o di ambito territoriale.
Art. 8
(Ambito territoriale di intervento)
1.
Ai fini dell'applicazione della presente legge l'ambito territoriale fondamentale di riferimento è costituito dai territori dei comuni che per legge sono chiamati a partecipare alle procedure approvative dei progetti.
2.
L'ambito può essere esteso in funzione delle ricadute territoriali su indicazione del comitato di pilotaggio.
3.
Sulla base delle materie oggetto di valutazione, possono essere definiti ambiti più ristretti, circoscritti ad aree omogenee più limitate, su indicazione del comitato di pilotaggio.
Art. 9
(Ambiti tematici di intervento)
1.
Al fine di favorire le ricadute positive sul territorio, garantendo l'integrazione e la sostenibilità degli interventi, la presente legge interviene nei seguenti ambiti tematici:
a)
salute, sicurezza e tutela ambientale;
b)
formazione e occupazione;
c)
sviluppo di opportunità per le imprese locali;
d)
offerta abitativa e ricettiva;
e)
valorizzazione dei materiali di risulta;
f)
fiscalità agevolata;
g)
promozione dei progetti di territorio;
h)
attività espropriative;
i)
comunicazione.
Art. 10
(Attuazione)
1.
Per l'attuazione della presente legge, al fine di definire criteri e modalità applicativi negli ambiti tematici di intervento di cui all'articolo 9, la Regione fa ricorso ai necessari atti normativi ed amministrativi. Per interventi in materie che non rientrano nelle proprie competenze la Regione promuove delle opportune iniziative.
2.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati si prevede il ricorso ad accordi, protocolli, intese tra gli enti e i soggetti interessati.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione dell'articolo 6, comma 7, nell'anno finanziario 2011, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro; alla copertura della spesa in termini di competenza e di cassa si provvede con le dotazione iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) DB12041 del bilancio di previsione 2011 che presenta la necessaria copertura.
2.
Agli oneri di cui al comma 1, per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).