Proposta di legge regionale n. 84 presentata il 26 ottobre 2010
Interventi per lo sviluppo dell'economia locale: costituzione di un fondo speciale di 15 milioni di euro destinato ai Comuni piemontesi, con popolazione non superiore ai trentamila abitanti, per il finanziamento immediato di investimenti in interventi e piccole opere.
Primo firmatario

BRESSO MERCEDES

Art. 1 
(Costituzione del fondo)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di contrastare la grave crisi economica, finanziaria e occupazionale che caratterizza il territorio piemontese, istituisce un fondo speciale di 15 milioni di euro destinato ai Comuni piemontesi, con popolazione non superiore ai trentamila abitanti, per finanziare investimenti in interventi e piccole opere attraverso l'apertura di cantieri che contribuiscano a migliorare la qualità urbana e le infrastrutture pubbliche, nonché a rilanciare l'economia locale in termini di occupazione e sviluppo delle micro imprese.
Art. 2 
(Modalità di predisposizione del Piano di Intervento)
1. 
Il piano di intervento è concordato dalla Giunta regionale con le Associazioni dei Comuni previo parere della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali, nel caso di interventi sovracomunali diretti a rendere maggiormente accoglienti i territori in vista delle celebrazioni dell'Unità d'Italia.
Art. 3 
(Quantificazione della misura del fondo)
1. 
Il fondo ha una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro nell'ambito dell' UPB 05011 e non è computato quale spesa sensibile ai fini del calcolo del patto interno di stabilità dei Comuni, in coerenza con quanto previsto dall' articolo 4 comma 3 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2010).
Art. 4 
(Qualità degli interventi e criteri e modalità di finanziamento)
1. 
Gli interventi finanziabili sono rivolti al miglioramento della qualità urbana dei Comuni, alla difesa del lavoro locale, all'aiuto alla micro impresa attraverso commesse con l'istituzione di piccoli cantieri, manutenzioni, arredo urbano e risparmio energetico, sicurezza, miglioramento della qualità ambientale.
2. 
La Giunta Regionale, con deliberazione, definisce i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi nonché i servizi da mettere a disposizione, secondo le seguenti indicazioni di carattere generale:
a) 
i lavori e/o interventi da finanziare devono essere immediatamente cantierabili e il contributo regionale potrà coprire anche solo in parte la relativa spesa;
b) 
l'ammontare del contributo dovrà essere commisurato alla dimensione demografica del comune, attraverso criteri tesi a privilegiare le piccole amministrazioni;
c) 
saranno garantiti i servizi di consulenza, assistenza e le competenze progettuali e urbanistiche, previsti dalla l.r. 7 febbraio 2006, n. 8;
d) 
le risorse finanziarie saranno trasferite direttamente ai Comuni da parte della Regione, anche avvalendosi dei propri Enti strumentali;
e) 
l'ammontare delle risorse attribuite con le modalità di cui ai punti che precedono non sono computabili ai fini del Patto Interno di Stabilità dei Comuni, in applicazione di quanto previsto all' articolo 3 comma 3 della l.r. 14 del 1 giugno 2010, di modifica del Regolamento n. 3/R/2010 dell'8 febbraio 2010.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Alle spese di cui all'articolo 3 si fa fronte incrementando di pari importo l'UPB 0902 delle Entrate del bilancio 2010 (Altri prestiti a medio e lungo termine).
2. 
Per gli anni 2011 e 2012, alla spesa annua di cui al comma 1, si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della l.r. 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge Finanziaria per l'anno 2003).