Proposta di legge regionale n. 83 presentata il 26 ottobre 2010
Modifica alla legge regionale del 3 agosto 2010, n. 19 (Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse).
Primo firmatario

BRESSO MERCEDES

Art. 1 
1. 
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2010, n.19 è inserito il seguente:
"
Art. 2 bis. (Programma ''Piemonte piccole e micro impresè')
1. La Regione Piemonte, al fine di sviluppare la capacità di adattamento delle piccole e micro imprese ai cambiamenti della competizione globale, istituisce un programma teso a orientare gli imprenditori verso nuove produzioni a maggior valore aggiunto, con la messa a disposizione di strumenti specifici, rapidi e flessibili, di servizi integrati di supporto alla gestione dell'impresa e di investimento su beni immateriali. Il programma è finanziato con una dotazione di risorse pari a 30 milioni di Euro per l'anno 2010 nell'ambito dell' UPB 16021.
2. Il programma prevede interventi diretti alle imprese che propongono iniziative volte ad aumentare la produttività, l'efficienza e la competitività basate su fattori immateriali, la conoscenza, la riduzione delle risorse naturali e dell'energia, l'innalzamento delle competenze del personale, la formazione imprenditoriale, l'accesso ai mercati esteri. È previsto un contributo per ogni impresa di importo massimo di 15.000 euro.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi nonché gli strumenti da mettere a disposizione, in particolare: temporary manager, supporto e garanzie per l'accesso al credito, servizi pubblici di innovazione, networking con i poli di innovazione e i parchi tecnologici, relazioni internazionali, snellimento della burocrazia, formazione e aggiornamento dell'imprenditore.
4. Il programma è rivolto in particolare alle imprese che intendono promuovere un ricambio generazionale per favorire la continuità e non disperdere competenze e saperi.
5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse indicate nell'allegata Tabella A).
"

Allegato A. 
OMISSIS