Norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.
Primo firmatario
Altri firmatari
BOETI ANTONINO CURSIO LUIGI MANICA GIULIANA MULIERE ROCCHINO PLACIDO ROBERTO RESCHIGNA ALDO RONZANI GIANNI WILMER TARICCO GIACOMINO
Titolo I.
SISTEMA DEI SERVIZI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Capo I.
IL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 1
(Principi)
1.
La presente legge, nell'ambito dei principi della legislazione statale di settore, definisce i criteri generali per la programmazione, la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative.
2.
I servizi per la prima infanzia presentano finalità educative e di socializzazione, volte a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali delle bambine e dei bambini.
3.
La Regione riconosce, alla luce della diversificazione dei bisogni, la pluralità delle offerte educative e il diritto di scelta dei genitori, nel pieno rispetto dei bambini, quali soggetti aventi diritti individuali, giuridici, civili e sociali.
4.
La Regione promuove e organizza il sistema integrato di servizi per la prima infanzia quale strumento organico per garantire, pur nella diversità dell'offerta, un livello qualitativo omogeneo di sostegno alla funzione educativa della famiglia.
5.
Il sistema dei servizi per la prima infanzia è accessibile a tutti i bambini e le bambine senza discriminazioni legate alla residenza, al sesso, alla religione e alle condizioni personali e sociali.
Art. 2
(Finalità)
1.
I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono orientati al raggiungimento delle seguenti finalità:
a)
sostenere il raggiungimento dell'autonomia, dell'identità e della socializzazione dei bambini per favorire il loro benessere psicofisico e lo sviluppo degli aspetti cognitivi, affettivi, relazionali e sociali;
b)
promuovere le iniziative volte a favorire l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna e la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi di cura dei bambini;
c)
sostenere la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli;
d)
rendere effettivo l'accesso ai servizi e la piena integrazione dei bambini in situazione di difficoltà psichica, fisica, sociale ed economica;
e)
favorire la massima diffusione dei servizi sul territorio al fine di garantire l'effettiva possibilità di accesso per il più ampio numero di bambini, in linea con gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000;
f)
garantire, nella pluralità dell'offerta, omogenei standard di qualità;
g)
promuovere la collaborazione dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di politiche attive e interventi socio-educativi per la prima infanzia;
h)
promuovere e sostenere, nell'organizzazione di questi servizi, le iniziative finalizzate alla creazione di reti di associazionismo familiare, quali forme di auto-organizzazione e aiuto solidale tra le famiglie, sviluppandone le funzioni educative.
2.
Le attività disciplinate dalla presente legge, riferite al sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di seguito denominato sistema dei servizi, sono coordinate ed integrate con le attività dell'istruzione, in particolare con la scuola dell'infanzia con la quale realizzare percorsi di continuità zero-sei anni secondo i principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze, della formazione professionale e con la rete degli interventi socio-sanitari ed educativi che si realizzano sul territorio.
Art. 3
(Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)
1.
Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è così articolato:
a)
servizi primari;
b)
servizi integrativi;
c)
servizi sperimentali;
d)
servizi ricreativi.
2.
Ferme restando le funzioni individuate al capo II, alla gestione e all'offerta provvedono gli enti locali, gli enti comunali destinati al sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, costituiti ai sensi
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché gli organismi non lucrativi di utilità sociale, le organizzazioni della cooperazione sociale, le aziende pubbliche di servizi alla persona e gli altri soggetti pubblici e privati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata ai sensi della presente legge.
3.
La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce i requisiti minimi strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione ed il funzionamento dei servizi disciplinati dalla presente legge, secondo i principi definiti dagli articoli seguenti.
Art. 4
(Servizi primari)
1.
I servizi primari sono identificati in:
a)
nido d'infanzia;
b)
micro-nido;
c)
nido aziendale;
d)
sezione primavera.
2.
I servizi primari sono rivolti a bambini da 3 mesi a 3 anni e concorrono con le famiglie alla loro crescita ed educazione.
3.
Le finalità dei servizi sono quelle di assicurare ai bambini un luogo di formazione cura e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.
4.
La loro localizzazione deve essere compatibile con lo strumento urbanistico comunale vigente e prevedere la presenza di idonea area verde attrezzata.
5.
L'attivazione dei servizi deve essere coordinata e integrata con la rete dei servizi esistenti, secondo le funzioni conferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 1.
6.
I servizi devono presentare i requisiti di accessibilità per i soggetti disabili, secondo quanto stabilito dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), nonché essere ubicati in un'area accessibile, soleggiata, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento di ogni tipo, di norma caratterizzata dalla presenza di ampie zone verdi.
7.
I servizi sono oggetto di autorizzazione al funzionamento e vigilanza ai sensi degli articoli 21 e 23, nonché a parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, rilasciato dal Comune sede del servizio, in merito agli aspetti di cui al comma 5.
Art. 5
(Nido d'infanzia)
1.
Il nido d'infanzia è un servizio socio-educativo d'interesse pubblico che accoglie bambini in numero di posti compreso tra 25 e 75, fatti salvi i casi diversi già esistenti.
2.
Per il perseguimento delle finalità del servizio i soggetti titolari possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati, rispetto ai tempi ed alle modalità di apertura dei servizi e alla loro ricettività, in base a progetti pedagogici specifici.
3.
Il nido d'infanzia in relazione all'orario di apertura può essere con frequenza a tempo pieno e a tempo parziale flessibile, garantendo il servizio di mensa e riposo dei bambini in funzione della tipologia di permanenza degli stessi.
Art. 6
(Micro-nido)
1.
Il micro-nido è un servizio socio-educativo d'interesse pubblico che accoglie bambini in numero di posti compreso tra 5 e 24.
2.
Le finalità del micro-nido vengono adeguatamente raggiunte nell'ambito di un servizio con caratteristiche strutturali, dimensionali ed organizzative appropriate all'accoglienza di un più limitato numero di bambini.
Art. 7
(Nido aziendale)
1.
Il nido aziendale è un servizio socio-educativo, collocato in ambito aziendale, con una capacità ricettiva massima di 60 posti.
2.
Si qualifica nido aziendale il servizio che risponde ai requisiti strutturali ed organizzativi, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e che, rispetto alla capacità ricettiva autorizzata, destina almeno il 50 per cento e non oltre l'80 per cento dei posti all'accoglienza dei figli dei dipendenti dell'azienda o delle aziende di riferimento. Qualora, per un massimo di tre anni consecutivi, la quota dei posti destinati ai figli dei dipendenti dell'azienda o delle aziende di riferimento sia compresa tra il 33 per cento e il 50 per cento, la struttura può conservare la qualifica di nido aziendale.
3.
La quota residua di posti del nido aziendale deve essere resa disponibile, tramite apposita convenzione, al Comune sede del servizio ed in subordine ad altre famiglie del territorio. Qualora la quota residua di posti non sia utilizzata dal Comune o dalle altre famiglie del territorio può essere utilizzata integralmente all'accoglienza dei figli dei dipendenti dell'azienda o delle aziende di riferimento.
4.
I bambini iscritti hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.
Art. 8
(Sezione primavera)
1.
La sezione primavera è un servizio socio-educativo, integrativo al servizio di asilo nido, micro-nido e scuola dell'infanzia attivato, in coerenza con il principio di continuità educativa all'interno di un progetto globale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e allo sviluppo delle potenzialità dei bambini da 0 a 6 anni.
2.
Il servizio accoglie bambini da 24 a 36 mesi con una capacità ricettiva massima di 20 posti.
3.
I parametri di riferimento sono definiti in funzione delle attività sperimentali delle sezioni primavera, avviate ai sensi dell'
articolo 1, comma 630, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).
Art. 9
(Servizi integrativi)
1.
Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi ai servizi primari di cui all'articolo 4, con caratteristiche educative, ludiche culturali e di aggregazione sociale, che prevedano modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate.
2.
I servizi integrativi per la prima infanzia sono identificati in:
a)
nido in famiglia;
b)
centro per bambini;
c)
centro bambini e famiglie.
3.
I servizi sono oggetto di autorizzazione al funzionamento e vigilanza ai sensi degli articoli 21 e 23, nonché a parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, rilasciato dal Comune sede del servizio, in merito al coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia esistenti sul territorio.
Art. 10
(Nido in famiglia)
1.
Il nido in famiglia è un servizio socio-educativo inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare, rivolto ai bambini da 3 mesi a 3 anni.
2.
Il servizio accoglie al massimo 4 bambini contemporaneamente, compresi quelli dell'ambito familiare, per una permanenza non superiore a 5 ore consecutive.
3.
Il nido in famiglia è realizzato in immobili ad uso abitativo in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione e può prevedere la preparazione e somministrazione di alimenti, fermo restando l'applicazione in ogni fase di corrette norme di prassi igienica.
4.
L'attività di nido in famiglia può essere avviata da genitore/genitrice di bambino/a in età di nido, adeguatamente formato secondo un percorso formativo definito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, o da un operatore qualificato, anche presso il domicilio di uno degli utenti.
5.
Il genitore, adeguatamente formato, che avvia l'attività la può condurre anche dopo il compimento del terzo anno di età del proprio figlio.
Art. 11
(Centro per bambini)
1.
Il centro per bambini offre risposte flessibili e differenziate rispetto alle esigenze delle famiglie attraverso la disponibilità di spazi ed attrezzature adeguate che non prevedono il servizio di mensa né la somministrazione di pasti.
2.
La permanenza dei bambini in tale servizio non può superare le 5 ore giornaliere e non può avere caratteristiche di frequenza continuativa settimanale.
3.
Il centro è un servizio socio-educativo che svolge attività di custodia attraverso figure professionali qualificate ed accoglie minori, di norma, da 13 mesi a 6 anni di età per un massimo di 25 posti bambino.
Art. 12
(Centro bambini e famiglie)
1.
Il centro bambini e famiglie offre un contesto di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti, in un'ottica di corresponsabilità tra adulti - genitori ed educatori.
2.
Il centro svolge attività di mediazione relazionale per il sostegno delle dinamiche intergenerazionali, prevede spazi adeguatamente organizzati per attività di carattere ludico-educativo ed è privo del servizio di mensa e dello spazio destinato al riposo.
3.
Il servizio accoglie bambini fino ai 6 anni di età, fatti salvi i casi diversi già esistenti, insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori.
Art. 13
(Servizi sperimentali)
1.
I Comuni, singoli o associati, disciplinano ed istituiscono servizi socio-educativi sperimentali, non alternativi ai servizi primari e integrativi, al fine di rispondere ad esigenze educative dei bambini e ai bisogni differenziati delle famiglie.
2.
I servizi sperimentali devono essere coordinati ed integrati nella rete dei servizi esistenti e del loro avvio viene data comunicazione all'amministrazione provinciale competente.
3.
La Regione definisce con propria deliberazione i criteri guida per le sperimentazioni prevedendo:
a)
strumenti e tempi per il monitoraggio e la valutazione delle sperimentazioni;
b)
strumenti per il confronto e lo scambio di informazioni tra le Province circa le sperimentazioni in atto;
c)
modalità e strumenti per la diffusione delle sperimentazioni con esito positivo e per il loro inquadramento nel sistema dei servizi per la prima infanzia.
Art. 14
(Servizi ricreativi)
1.
I servizi ricreativi offrono ai bambini opportunità educative e formative nonché occasione di gioco e socializzazione, attraverso la realizzazione di laboratori e incontri.
2.
Le attività, delle quali i bambini possono fruire anche occasionalmente, sono realizzate in luoghi appositamente strutturati, soggetti esclusivamente alle norme vigenti in tema di sicurezza e di salute.
3.
L'attivazione del servizio ricreativo, disciplinata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è soggetta all'obbligo della denuncia d'inizio attività da trasmettersi al Comune in cui ha sede il servizio.
4.
I servizi ricreativi sono oggetto di vigilanza ai sensi dell'articolo 23.
Capo II.
SOGGETTI ISTITUZIONALI
Art. 15
(Funzioni della Regione)
1.
Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
a)
l'individuazione delle linee di indirizzo e dei criteri generali di programmazione, di sviluppo e di qualificazione dei servizi, sentiti gli enti locali in sede di Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali;
b)
la definizione di forme di continuità e di raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali, sentiti gli enti locali in sede di Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali;
c)
la definizione di linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione per tutti gli operatori e le operatrici del sistema;
d)
la definizione dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza del sistema dei servizi nonché la definizione dei criteri di composizione della commissione di vigilanza di cui all'articolo 24;
e)
l'individuazione dei criteri di riparto fra le Province delle risorse regionali di parte corrente, componenti il fondo di sostegno alla gestione, di cui all'articolo 19, comma 3;
f)
l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
g)
la raccolta e l'elaborazione, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale, dei dati sui bisogni e sull'offerta dei servizi in argomento, nell'ambito delle attività dell'osservatorio regionale infanzia e adolescenza di cui alla
legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
h)
la realizzazione d'iniziative d'interesse regionale, la promozione d'iniziative anche sperimentali e innovative proposte dagli enti territoriali e da altri soggetti privati;
i)
il raccordo dei dati e delle linee di programmazione, individuati dalle Province ai sensi dell'articolo 16, a riguardo del riparto del fondo regionale di sostegno alla gestione del sistema dei servizi di cui all'articolo 19;
j)
il potenziamento e la realizzazione delle strutture afferenti al sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, con l'obiettivo del riequilibrio territoriale, degli adeguamenti agli standard definiti dalla presente normativa e della realizzazione di servizi innovativi, attraverso l'utilizzo del fondo d'investimento di cui all'articolo 20, comma 1;
k)
l'individuazione dei criteri di riparto fra le Province del fondo di investimento, di cui all'articolo 20, comma 2, per la conservazione e manutenzione dei servizi esistenti sul territorio provinciale;
l)
l'autorizzazione agli svincoli di destinazione d'uso degli immobili destinati a servizi socio-educativi per la prima infanzia realizzati con i programmi di finanziamento regionale previsti dalla legge.
Art. 16
(Funzioni delle Province)
1.
Nell'ambito delle previsioni della legislazione, nonché degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, sono di competenza delle Province singole o associate le seguenti funzioni:
a)
il riparto e l'utilizzo del fondo d'investimento di cui all'articolo 20, comma 2, per la conservazione e la manutenzione dei servizi esistenti sul loro territorio attraverso la definizione di programmi di finanziamento, sentite le associazioni di rappresentanza dei Comuni;
b)
l'impiego e l'utilizzo del fondo regionale di sostegno alla gestione di cui all'articolo 19, sentite le associazioni di rappresentanza dei Comuni;
c)
la concessione dell'autorizzazione al funzionamento, l'esercizio e l'organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sul sistema dei servizi;
d)
la concessione dell'accreditamento nell'ambito del sistema dei servizi;
e)
l'istituzione della Commissione di vigilanza del sistema dei servizi, di cui all'articolo 24;
f)
la raccolta, in collaborazione con i Comuni, dei dati riferiti al sistema dei servizi e il monitoraggio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale nonché la diffusione dei dati e delle carte dei servizi e le azioni di sovra-coordinamento pedagogico;
g)
la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei servizi sperimentali di cui all'articolo 13;
h)
l'organizzazione, anche su richiesta dei Comuni, di interventi di formazione a carattere provinciale per gli operatori del sistema dei servizi;
i)
l'autorizzazione agli svincoli di destinazione d'uso degli immobili destinati ai servizi socio-educativi per la prima infanzia realizzati con i programmi di finanziamento regionale promossi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
(Funzioni dei Comuni)
1.
Sono di competenza dei Comuni, anche in forma associata, le seguenti funzioni:
a)
il coordinamento del sistema dei servizi in ambito comunale;
b)
l'istituzione, la gestione e l'organizzazione, individuando in piena autonomia i metodi gestionali, dei servizi socio-educativi per la prima infanzia comunali;
c)
il rilascio del parere di cui agli articoli 4 e 9;
d)
la partecipazione, tramite le associazioni di rappresentanza dei Comuni, al controllo e alla vigilanza del sistema dei servizi;
e)
l'adozione dei provvedimenti di tutela ritenuti necessari in base agli esiti dell'attività di vigilanza e controllo sul sistema dei servizi;
f)
la raccolta dei dati e il monitoraggio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio comunale;
g)
il ricevimento e il controllo delle denuncie d'inizio attività dei servizi ricreativi di cui all'articolo 14, nonché il controllo periodico del possesso dei requisiti e della corretta utilizzazione dei servizi medesimi;
h)
l'organizzazione degli interventi di formazione a carattere comunale per gli operatori del sistema dei servizi a titolarità comunale;
i)
la formulazione, con il regolamento di cui all'articolo 30 e il coinvolgimento delle famiglie, di proposte d'intervento per lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi;
j)
l'organizzazione e la stipula di accordi con le Direzioni Didattiche delle scuole dell'infanzia del territorio per garantire, la continuità educativa con la scuola dell'infanzia e le eventuali iniziative formative rivolte al personale da mettere in atto a tal fine, nonché le procedure per gestire il passaggio tra i servizi che forniscono il percorso educativo da zero a sei anni;
k)
l'informazione ai cittadini/e sul sistema dei servizi, l'accesso ai medesimi e il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi erogati.
2.
Oltre alle funzioni di cui al comma 1, il Comune di Torino è titolare delle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c), d) ed e), con esclusivo riferimento ai servizi aventi sede sul territorio della città.
Art. 18
(Funzioni delle Aziende sanitarie locali)
1.
Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano le attività di supporto e controllo igienico sanitario del sistema dei servizi e mettono a disposizione delle Province e del Comune di Torino, senza oneri finanziari per questi ultimi enti, le figure professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di vigilanza di cui all'articolo 23.
2.
Le ASL, secondo i criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale ed in collaborazione con gli enti locali e con gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, garantiscono a livello dei distretti adeguati interventi preventivi di ordine sanitario e di educazione alla salute, individuando altresì propri operatori per garantire la piena integrazione tra il servizio sanitario, la rete dei servizi sociali ed educativi territoriali, nonché dei bambini disabili, con disagio socio-culturale e percorsi formativi per gli aspetti igienici sanitari e dietetici.
Titolo II.
INTERVENTI FINANZIARI
Capo I.
RISORSE FINANZIARIE
Art. 19
(Fondo di sostegno alla gestione dei servizi per la prima infanzia)
1.
Ai fini di sostenere la gestione dei servizi primari di cui all'articolo 4 e l'esercizio delle funzioni conferite alle Province ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), è istituito il fondo di sostegno alla gestione dei servizi per la prima infanzia.
2.
Il fondo è composto dalle risorse regionali di parte corrente di cui all'articolo 36, comma 1 e dalle risorse provinciali definite dall'
articolo 5, comma 5, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), così come modificato dal comma 1 dell'articolo 34 della presente legge.
3.
Le risorse regionali sono ripartite con apposito atto della Giunta regionale a favore delle Province e destinate ai servizi pubblici, privati accreditati e aziendali accreditati limitatamente alla quota di posti riservati all'accoglienza dei bambini provenienti dal territorio.
Art. 20
(Fondi per le spese d'investimento)
1.
Ai fini di esercitare le funzioni regionali di cui all'articolo 15 è istituito il fondo d'investimento per il potenziamento e la realizzazione delle strutture afferenti al sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, con l'obiettivo del riequilibrio territoriale, degli adeguamenti agli standard definiti dalla presente normativa e della realizzazione di servizi innovativi.
2.
Per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a) è istituito il fondo d'investimento per la conservazione e la manutenzione dei servizi esistenti.
3.
La Giunta regionale attraverso l'utilizzo delle risorse di al comma 1 e di eventuali risorse trasferite, definisce, sentite le associazioni di rappresentanza dei Comuni e delle Province, il finanziamento dei programmi per la promozione degli interventi di potenziamento e realizzazione di nuove strutture, di acquisto e di riconversione dei servizi, mediante accordi di programma, riparti a favore delle Province o bandi che indicano le finalità, i soggetti beneficiari, le modalità di finanziamento degli interventi programmati, le tipologie degli interventi finanziati, i criteri per l'accesso e l'erogazione dei contributi secondo le norme
della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Titolo III.
AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO, VIGILANZA
Capo I.
AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO
Art. 21
(Autorizzazione al funzionamento)
1.
L'autorizzazione al funzionamento dei servizi e delle strutture di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 è conferita, dagli enti titolari della funzione di vigilanza, al soggetto che ne fa richiesta.
2.
Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei requisiti definiti, per ciascuna tipologia di servizio, dai provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 3.
3.
L'autorizzazione è rilasciata previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, gestionali e strutturali previsti dalla presente normativa, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o della società.
4.
Il titolare o il legale rappresentante sono responsabili, ai fini autorizzativi, del corretto funzionamento dei servizi e delle strutture autorizzate.
5.
La responsabilità ai fini amministrativi in capo al titolare dell'autorizzazione permane anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi; l'affidatario della gestione è comunque soggetto alla verifica delle disposizioni normative sulla regolarità di funzionamento del servizio, nonché al rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6.
6.
L'autorizzazione ha carattere personale e non è, in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna per un reato che incida sulla loro moralità professionale, salva riabilitazione o che siano stati dichiarati falliti, salva riabilitazione.
7.
La cessione, a qualsiasi titolo, dell'attività, la cessione della società, nonché la semplice modifica della rappresentanza legale della stessa determinano la modificazione del titolo autorizzativo.
8.
Il soggetto subentrante presenta all'ente competente istanza per l'adeguamento della titolarità dell'autorizzazione, previo accertamento dei previsti requisiti soggettivi.
9.
Nel caso in cui s'intendano apportare variazioni gestionali e strutturali ai servizi, il titolare dell'autorizzazione presenta istanza per ottenere la modificazione dell'autorizzazione, con le stesse modalità indicate nel presente articolo.
10.
La cessazione dell'attività svolta è comunicata all'ente titolare della funzione autorizzativa e determina la decadenza dell'autorizzazione.
11.
Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), si definiscono le linee guida generali di coordinamento, per il rilascio e la formulazione dell'autorizzazione al funzionamento.
Art. 22
(Accreditamento)
1.
L'accreditamento dei servizi costituisce titolo necessario, per i servizi privati, per l'accesso al fondo di sostegno alla gestione di cui all'articolo 19, nonché per stipulare contratti o convenzioni con gli enti locali e comporta il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento.
2.
La Giunta regionale definisce ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), le procedure del processo di accreditamento, nonché gli ulteriori requisiti di cui al comma 1, sulla base degli elementi riguardanti:
a)
progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;
b)
coordinamento pedagogico, secondo quanto successivamente stabilito dall'articolo 28;
c)
formazione permanente e qualificazione del personale;
d)
iniziative di integrazione territoriale e di collaborazione nell'ambito dei servizi sociosanitari e socio-educativi ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
e)
partecipazione delle famiglie e adozione della carta dei servizi e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
f)
strumenti di valutazione del servizio.
Capo II.
VIGILANZA E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
Art. 23
(Vigilanza)
1.
La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
2.
Rientrano nell'attività di vigilanza la verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate al fine di promuovere il benessere psico-fisico dei bambini e delle famiglie.
3.
La funzione di vigilanza comprende le seguenti attività:
a)
il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo all'esercizio dei servizi di cui alla presente legge;
b)
la verifica ed il controllo dei requisiti strutturali, tecnici e gestionali, previsti dalle normative nazionali e regionali;
c)
la promozione dell'adeguamento dei servizi esistenti alle norma della presente legge.
Art. 24
(Commissione di vigilanza)
1.
Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 23, presso ciascuna provincia è istituita una Commissione di vigilanza del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, la cui organizzazione è definita dall'ente titolare della funzione in piena autonomia.
2.
Limitatamente ai servizi avente sede sul territorio di competenza è istituita, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, la Commissione di vigilanza del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Torino.
3.
Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), si definiscono i criteri di composizione della commissione di vigilanza, che è nominata dall'ente titolare della funzione di vigilanza e rimane in carica per cinque anni.
Art. 25
(Revoca e sospensione dell'attività)
1.
Qualora l'ente titolare della funzione di vigilanza accerti la violazione delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, impartisce alla persona fisica titolare dell'autorizzazione o al legale rappresentante della persona giuridica le prescrizioni necessarie, assegnando un termine per ottemperarvi.
2.
In caso di mancato recepimento delle prescrizioni impartite, l'ente titolare della funzione di vigilanza, dispone la sospensione dell'attività, assegnando un ulteriore termine per l'adeguamento.
3.
L'accertamento dell'inosservanza reiterata delle prescrizioni impartite, nonché la violazione, anche senza preventiva irrogazione di prescrizioni, di norme in materia di sanità, di igiene e di sicurezza che siano di grave pregiudizio per la salute dei bambini accolti e degli operatori del servizio, provoca la revoca del titolo autorizzativo.
4.
Si procede alla revoca immediata del titolo autorizzativo nel caso di emanazione, a carico del titolare dell'autorizzazione, di sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 21, comma 6, e nei suoi confronti non può essere rilasciata autorizzazione alcuna prima di cinque anni dal provvedimento di revoca del precedente titolo autorizzativo.
5.
In presenza di servizi non autorizzati, l'ente titolare della funzione di vigilanza, esperiti gli opportuni accertamenti, fermi restando i presupposti e i requisiti previsti, promuove la regolarizzazione dell'attività impartendo le prescrizioni necessarie e assegnando un termine per ottemperarvi, fatta comunque salva la irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo.
6.
In caso di impossibilità di adeguamento ai requisiti stabiliti per ottenere l'autorizzazione o di inottemperanza alle prescrizioni irrogate, l'ente titolare delle funzioni di vigilanza attiva immediatamente le procedure per far cessare l'attività.
7.
Le Province titolari della funzione di vigilanza, trasmettono immediatamente copia degli atti al Comune in cui ha sede il servizio a cui è stato revocato il titolo autorizzativo, o che risulta privo del titolo autorizzativo.
8.
Il Comune provvede all'emanazione dell'ordinanza di cessazione del servizio e alla chiusura della struttura interessata.
Art. 26
(Sanzioni)
1.
Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a)
l'esercizio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 21, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00;
b)
l'esercizio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia in violazione alle prescrizioni impartite dell'ente titolare delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 25, o con eccedenza di utenti rispetto ai posti autorizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00;
c)
l'esercizio dei servizi ricreativi in assenza della denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 14, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 8.000,00;
d)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00;
e)
l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 23, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.
2.
Qualora sia accertato l'esercizio di servizi e di strutture non coerenti con il titolo autorizzativo, alle sanzioni di cui al comma 1 si accompagna un'ordinanza del Comune in cui ha sede il servizio, che ingiunga a provvedere entro un congruo termine, al ripristino del pieno rispetto di quanto autorizzato, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente applicabili nonché le disposizioni che prevedono la revoca del titolo autorizzativo.
3.
L'applicazione delle sanzioni è disposta dall'ente titolare delle funzioni di vigilanza.
4.
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dagli enti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio.
5.
Fatte salve le fattispecie di reato, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuate secondo le procedure previste dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Titolo IV.
NORME PER IL PERSONALE E LA GESTIONE
Capo I.
PERSONALE
Art. 27
(Personale)
1.
Il personale operante nel sistema dei servizi definito dalla presente legge deve essere in possesso di titoli di studio e di qualifiche specifiche per la materia.
2.
Il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini deve essere tale da garantire la cura per tutto l'arco di apertura del servizio ed è stabilito nella misura minima di:
a)
1 figura educativa ogni 8 bambini per le sezioni di età compresa tra i 3 e i 24 mesi;
b)
1 figura educativa ogni 10 bambini per le sezioni di età compresa tra i 25 e i 36 mesi;
c)
1 figura educativa ogni 15 bambini per i centri bambini e famiglie di cui all'art. 12, per i servizi ricreativi di cui all'articolo 14 e per i centri per bambini, di cui all'articolo 11, che ospitano esclusivamente bambini di età superiore a 36 mesi.
3.
Con la frequenza di bambini disabili, certificati ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), si prevede la presenza di figure educative di sostegno aggiuntive, secondo le modalità definite dal progetto educativo formulato di concerto con i servizi socio-sanitari competenti per territorio.
4.
In presenza di aree a rischio di disagio sociale si prevede un aumento della dotazione organica destinata all'attività.
5.
Al personale assunto in via diretta dai titolari dei servizi pubblici e privati afferenti a ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, va applicato il contratto collettivo nazionale di riferimento, stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. In caso di affidamento a terzi, si fa riferimento agli atti d'indirizzo emanati dalla regione ai sensi dell'
articolo 31 della l.r. 1/2004.
6.
Con deliberazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Giunta regionale elenca per ogni tipologia di servizio i titoli di studio e le qualifiche richieste al personale operante, nonché la dotazione di operatori ausiliari e il rapporto numerico richiesto per particolari tipologie di utenza.
7.
Sulla base delle quote consolidate di assenza dei bambini inseriti, è consentita l'iscrizione di bambini in eccesso rispetto al rapporto numerico risultante dai precedenti commi in misura non superiore al 10% dei posti massimi possibili sulla base del personale in servizio.
Art. 28
(Coordinamento pedagogico)
1.
Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale.
2.
All'interno dei servizi di cui all'articolo 4, il soggetto titolare dell'attività deve garantire la funzione di coordinamento pedagogico.
3.
Il coordinatore pedagogico è a tutti gli effetti una figura educativa e deve essere in possesso di esperienza certificata come figura educativa e di titolo di studio definito dalla normativa statale vigente.
4.
Il coordinatore svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori e delle operatrici, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi.
5.
La Giunta regionale, in attuazione della normativa statale di riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, delinea la funzione di coordinamento, all'interno del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
Capo II.
GESTIONE
Art. 29
(Partecipazione e trasparenza)
1.
I soggetti titolari dei servizi assicurano ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e alla gestione dei servizi.
2.
I soggetti titolari promuovono, attraverso modalità articolate e flessibili e l'eventuale istituzione di specifici organismi rappresentativi, la partecipazione delle famiglie all'elaborazione degli indirizzi di gestione ed alle scelte educative nonché alla verifica della loro attuazione.
Art. 30
(Regolamento di organizzazione dei servizi per la prima infanzia)
1.
I servizi primari di cui all'articolo 4 adottano un regolamento di organizzazione dell'attività indicante almeno:
a)
le modalità di funzionamento del servizio con le regole di conduzione dell'attività;
b)
le rette, il calendario di apertura e gli orari;
c)
i criteri per l'accesso;
d)
gli strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei fruitori;
e)
le procedure per assicurare la tutela degli utenti;
f)
le forme di partecipazione dei genitori alle attività del servizio;
g)
le forme e gli strumenti di raccordo con i servizi territoriali socio-sanitari e socio-educativi.
2.
I servizi integrativi di cui all'articolo 9 adottano le regole di funzionamento del servizio nelle forme più consone alla tipologia di attività proposta al fine di assicurare ampia informazione e trasparenza.
3.
Il regolamento di cui al comma 1 e le regole di funzionamento di cui al comma 2, sono resi pubblici tramite esposizione nei locali destinati all'attività e messi a disposizione in copia a tutte le famiglie fruenti dei servizi.
Art. 31
(Criteri per l'accesso ai servizi a titolarità pubblica)
1.
I Comuni regolamentano i criteri di accesso ai servizi primari, di cui all'articolo 4, sulla base dei seguenti elementi:
a)
disabilità del bambino;
b)
presenza di problemi sanitari, sociali o psicologici nel bambino o nella famiglia;
c)
mancanza di un genitore;
d)
numero di figli del nucleo familiare;
e)
presenza nel nucleo anagrafico di disabili, anziani o altri membri che comportano un impegno nel lavoro di cura;
f)
condizione lavorativa e reddituale dei genitori;
g)
presenza di fratelli già frequentanti lo stesso nido;
h)
trasferimento da altri nidi dello stesso Comune o di altri Comuni della provincia a seguito di cambio di residenza;
i)
altri eventuali criteri legati alla specificità del territorio.
Titolo V.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 32
(Disposizioni transitorie)
1.
Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3, continua ad applicarsi l'articolo 35, comma 2, in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi. I servizi esistenti, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3, fatto salvo il disposto di cui all'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, devono adeguarsi, entro due anni dalla medesima data, ai requisiti strutturali ed organizzativi definiti dai provvedimenti richiamati.
2.
Le nuove funzioni attribuite alle Province con l'articolo 16 sono esercitate a decorrere dalla data di effettiva liquidazione delle risorse di parte corrente destinate all'esercizio delle funzioni, di cui all'articolo 34.
3.
Fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 22, comma 2, il fondo di sostegno alla gestione dei servizi di cui all'articolo 19, è ripartito secondo le modalità definite da ciascuna provincia, ai sensi
della l.r. 1/2004.
4.
Gli enti titolari della funzione di vigilanza, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, costituiscono la commissione di vigilanza di cui all'articolo 24. Fino alla costituzione delle commissioni di vigilanza si applicano le disposizioni in tema di autorizzazione, vigilanza e sanzioni di cui alla
legge regionale 1/2004. I procedimenti in corso alla data di costituzione della Commissione di vigilanza devono essere conclusi a cura dell'ente presso cui è stata formalizzata l'istanza.
5.
Ai servizi per i quali si attiva il procedimento autorizzativo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è immediatamente applicabile il rapporto numerico, tra le figure educative e i bambini di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b), e c). I servizi esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi, entro 180 giorni dalla medesima data, ai requisiti del personale di cui all'articolo 27, comma 2.
6.
Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa statale e regionale vigente al momento dell'assunzione in servizio.
Capo II.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, evidenziando i risultati ottenuti, nella realizzazione, potenziamento e qualificazione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, con particolare riferimento al miglioramento dell'offerta dei servizi e al grado di soddisfazione dei bisogni.
Art. 34
(Modifica alla
legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1)
1.
La
lettera c), comma 5, dell'articolo 5, della l.r. 1/2004 è sostituita nel modo seguente:
.
" c) le risorse finanziarie equivalenti a quelle utilizzate per l'esercizio 2000, per le finalità di cui al comma 4, sono conservate dalle Province e vincolate al sostegno nella gestione del sistema dei servizi per la prima infanzia, nonché per l'esercizio delle funzioni conferite in tema di servizi socio-educativi per la prima infanzia. La Regione garantisce lo stanziamento equivalente a favore degli enti gestori dei servizi sociali."
2.
Al
comma 1 dell'articolo 26, della l. r. 1/2004, dopo le parole "requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi e delle strutture socio-assistenziali", sono soppresse le parole "socio-educative".
Art. 35
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla
legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione);
b)
legge regionale 2 settembre 1974, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni
della Legge Regionale 15-1-1973, n. 3 - Recante norme sugli asili-nido);
c)
legge regionale 16 aprile 1975, n. 22 (Integrazione a carico della Regione del fondo speciale per gli Asili-nido);
d)
legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5 (Interventi immediati ed a carattere straordinario in favore di Comuni e di Consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido inseriti nei piani 1972 - 1973 e 1974 'Modificazioni alle leggi regionali 15 gennaio 1973, n. 3, e 2 settembre 1974, n. 28);
e)
legge regionale 17 marzo 1980, n. 16 (Modificazione delle disposizioni di cui al
10 comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla
legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e con quello della Regione);
f)
legge regionale 24 luglio 1984, n. 32 (Costruzione e gestione degli asili-nido comunali di cui alla
L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, alla
legge 23 dicembre 1975, n. 698 e alla
legge 1 agosto 1977, n. 563. Contributi di finanziamento. Adeguamento strutturale e sistemazione dei locali degli asili-nido ex ONMI. Istituzione di un fondo unico regionale per gli asili-nido).
2.
Con l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3, non trovano più applicazione le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
a)
deliberazione di Giunta regionale 20 novembre 2000, n. 19-1361, identificativa dei servizi di centro di custodia oraria;
b)
deliberazione di Giunta regionale 26 maggio 2003, n. 28-9454, identificativa dei servizi di micro-nido;
c)
deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2004, n. 48-14482, identificativa dei servizi di nido in famiglia;
d)
deliberazione di Giunta regionale 20 giugno 2008, n. 2-9002, identificativa dei servizi di sezioni primavera.
Art. 36
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per finanziare il fondo di all'articolo 19 si prevede per il biennio 2011-2012 uno stanziamento di parte corrente, in termini di competenza, pari ad euro 12.000.000,00 per ciascun anno, da iscriversi nell'unità previsionale di base (UPB) DB19011 del bilancio regionale, alla cui copertura si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2.
Per finanziare i fondi di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, si prevede per il biennio 2011-2012 uno stanziamento in conto capitale, in termini di competenza, pari ad euro 6.000.000,00 per ciascun anno, da iscriversi nell'unità previsionale di base (UPB) DB19032 del bilancio regionale, alla cui copertura si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'
articolo 30 della l.r. 2/2003.
3.
Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h) è previsto per il biennio 2011-2012 uno stanziamento di parte corrente, in termini di competenza, pari ad euro 1.000.000,00 per ciascun anno, da iscriversi nell'unità previsionale di base (UPB) DB19001 del bilancio regionale, alla cui copertura si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'
articolo 30 della l.r. 2/2003.
4.
Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui all'
articolo 5, comma 5, lettera c) della l.r. 1/2004 come modificato dall'articolo 34, comma 1, della presente legge, si prevede per il biennio 2011-2012 uno stanziamento di parte corrente, in termini di competenza, di euro 6.313.000,00 per ciascun anno, da iscriversi nell'unità previsionale di base DB19021 del bilancio regionale, alla cui copertura si fa fronte con le modalità definite nel comma 3.