Proposta di legge regionale n. 8 presentata il 26 maggio 2010
Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza e dello sviluppo delle lingue storiche del Piemonte.

Art. 1 
(Oggetto)
1. 
Le lingue storiche del Piemonte sono le lingue storicamente e tradizionalmente parlate sul suo territorio: la lingua piemontese, la lingua occitana, la lingua francoprovenzale, la lingua dei Walser (tittsch/tittschu). Tali lingue rappresentano un patrimonio fondamentale di cultura e di civiltà per l'intera comunità regionale oltre che per l'intera Umanità. La Regione Piemonte considera la tutela di queste lingue e delle culture che in esse si esprimono una questione centrale per lo sviluppo della comunità regionale stessa ed assume come compito prioritario il mantenere ed il promuovere tale patrimonio.
Art. 2 
(Contesto europeo)
1. 
Nell'ambito delle proprie competenze la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue storicamente e tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la famiglia dei popoli europei. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua azione politica e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a quelli che sono alla base degli Atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.
2. 
La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, ispira la propria azione ai seguenti principî affermati dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:
a) 
le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale irripetibile;
b) 
è necessaria un'azione risoluta di promozione delle lingue regionali e minoritarie allo scopo di preservarle;
c) 
è necessario facilitare, incoraggiare e sostenere l'uso scritto e orale delle lingue regionali e minoritarie nelle diverse espressioni della vita sociale;
d) 
vanno messi a disposizione forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali e minoritarie in tutti i contesti.
Art. 3 
(Obiettivi generali dell'azione regionale)
1. 
La Regione Piemonte, in armonia con la Costituzione e con il proprio Statuto, nell'ambito delle proprie competenze, per esercitare una politica attiva di conservazione e sviluppo delle lingue e della cultura del Piemonte quali componenti essenziali dell'identità della comunità regionale, con la presente legge detta i principi fondamentali dell'azione volta alla realizzazione di tale politica.
2. 
La lingua piemontese, parlata quasi esclusivamente sul proprio territorio e su tutto lo stesso anche sotto forma di varianti locali ed anche in situazione di contatto con le altre lingue storiche, è la lingua regionale del Piemonte.
3. 
Costituiscono obiettivi dell'azione regionale:
a) 
la conservazione, la valorizzazione e la promozione delle lingue storiche del Piemonte, mediante iniziative ordinarie e straordinarie;
b) 
lo sviluppo delle lingue storiche del Piemonte quali codici linguistici adatti a tutte le situazioni della vita moderna e, in particolare, utilizzabili attraverso i mezzi di comunicazione sociale;
c) 
lo studio delle lingue storiche del Piemonte anche nelle diverse varianti in uso, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza; tale studio deve comunque tenere sempre conto dell'orizzonte unitario di ognuna delle lingue storiche del Piemonte e, pur valorizzando le differenze e le particolarità locali, ricondurre ogni esperienza locale a una complessiva unitarietà della lingua di cui le varianti sono elemento costitutivo;
d) 
lo studio sistematico dei vari aspetti del patrimonio ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale del Piemonte attraverso l'impiego delle lingue storiche come strumento veicolare.
4. 
La Regione riconosce una speciale funzione di servizio culturale a enti associativi che, disponendo di un'adeguata organizzazione, svolgono un'attività qualificata a livello regionale per la conservazione, la diffusione e la valorizzazione delle lingue storiche del Piemonte, e ne sostiene l'attività mediante specifiche sovvenzioni, il cui importo è determinato annualmente con disposizione della legge finanziaria regionale.
5. 
La Regione riconosce nell'istituzione scolastica il campo d'azione prioritario per la salvaguardia, la trasmissione e la promozione dell'uso delle lingue storiche del Piemonte nonché lo strumento principale per assicurare alle generazioni future la trasmissione del codice linguistico e della cultura che in esso si esprime.
Art. 4 
(Conoscenza e diffusione delle lingue del Piemonte)
1. 
La Regione promuove e sostiene finanziariamente, anche avvalendosi di soggetti esterni:
a) 
l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue storiche del Piemonte nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso corsi scolastici facoltativi con la garanzia di almeno due ore settimanali di insegnamento;
b) 
corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti, nonché ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione delle lingue storiche del Piemonte;
c) 
gli studi e le ricerche in ambito scolastico, ovvero presso le comunità emigrate, sulla realtà linguistica del Piemonte;
d) 
lo studio, la realizzazione e la diffusione di sussidi didattici;
e) 
l'organizzazione di concorsi tra gli alunni e di ulteriori attività parascolastiche volte alla conoscenza delle lingue e, conseguentemente, della storia, della cultura e delle tradizioni del Piemonte;
f) 
l'edizione e la diffusione di libri, pubblicazioni, audiovisivi e prodotti multimediali che utilizzano in maniera prevalente o esclusiva una o più lingue storiche del Piemonte, intesi a sviluppare e a diffondere la conoscenza delle stesse e, conseguentemente, della storia, della cultura e delle tradizioni del Piemonte;
g) 
la creazione artistica legata alle lingue storiche del Piemonte, inclusi lo studio, la riproposta e la creazione musicale e teatrale; il reperimento e la traduzione di testi nelle lingue storiche del Piemonte;
h) 
la compilazione e la pubblicazione di monografie, saggi, quaderni e dispense relativi alle espressioni teatrali e musicali nelle lingue storiche del Piemonte e alla storia delle lingue stesse;
i) 
premi cinematografici, anche internazionali;
j) 
la ricerca, la registrazione e la pubblicazione delle musiche tradizionali e delle opere di nuova composizione;
k) 
l'allestimento e l'organizzazione di spettacoli e di concerti di compagnie teatrali e di gruppi musicali che operano per la conoscenza e la diffusione nonché per l'innovazione del patrimonio teatrale e musicale piemontese;
l) 
gli studi e la ricerca relativi alle lingue storiche del Piemonte, inclusa la concessione di borse di studio o di ricerca e l'attivazione di corsi universitari specifici di insegnamento delle lingue stesse, anche attraverso apposite convenzioni;
m) 
l'istituzione e la realizzazione di premi annuali per opere scritte nelle lingue storiche del Piemonte;
n) 
l'installazione di targhe e cartelli riportanti i nomi dei toponimi nelle lingue storiche del Piemonte;
o) 
iniziative di armonizzazione con altri enti territoriali e culturali che tutelino lingue locali la cui presenza storica si riscontri anche sul territorio regionale, nonché forme di collaborazione e scambio con enti e associazioni rappresentativi delle popolazioni parlanti le stesse lingue storiche di cui all'art. 1., presenti anche al di fuori del territorio regionale e della Repubblica.
2. 
La Regione, altresì, promuove e sostiene finanziariamente:
a) 
l'informazione giornalistica, radio-televisiva e telematica nelle lingue storiche del Piemonte;
b) 
la realizzazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di programmi radio-televisivi culturali e di informazione che utilizzino in maniera esclusiva o prevalente le lingue storiche del Piemonte o che ne promuovano l'utilizzo e ne valorizzino la valenza culturale;
c) 
la produzione di opere e di iniziative cinematografiche e audiovisive che utilizzano in maniera esclusiva le lingue storiche del Piemonte, ovvero riguardanti la storia e la cultura del Piemonte dove le lingue storiche del Piemonte abbiano uno spazio adeguato;
d) 
le attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale che promuovano l'utilizzo e valorizzino la valenza culturale delle lingue storiche del Piemonte.
3. 
Tali iniziative dovranno essere la traduzione operativa di specifici progetti culturali che abbiano come obiettivo l'attuazione dei principi di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 5 
(Programmazione)
1. 
Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge la Regione elabora un piano triennale di interventi.
2. 
Il Piano triennale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Cultura, sentita la Commissione consiliare competente e il Comitato Regionale per le lingue storiche del Piemonte di cui all'art. 9., entro il 30 giugno dell'anno che precede la sua decorrenza. Il Piano può essere aggiornato e modificato annualmente per fare fronte a nuove, eventuali esigenze.
3. 
Il Piano individua le diverse aree d'intervento e articola in progetti-obiettivo le iniziative per l'attuazione di quanto disposto dalla presente legge. Tale piano prevede:
a) 
gli indirizzi programmatici generali delle aree di intervento e i progetti-obiettivo in cui queste si articolano;
b) 
la tipologia, le modalità generali di attuazione e gli strumenti di verifica di ogni progetto-obiettivo;
c) 
il finanziamento complessivo e la sua ripartizione annuale per progetti-obiettivo e per territorialità;
d) 
i criteri e le modalità di coordinamento degli interventi programmati con altre attività regionali in materia di valorizzazione delle attività culturali, nonché con altre iniziative promosse dai diversi Assessorati regionali che abbiano attinenza con le finalità della presente legge;
e) 
i criteri di valutazione delle iniziative finanziate e delle proposte presentate dagli organismi culturali di cui all'art. 3., comma 4 in base alla qualità e all'efficacia delle stesse in ordine al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3;
f) 
i criteri di ammissibilità delle spese relative alle attività finanziate dalla Regione;
g) 
le modalità e l'entità dei contributi a favore dei soggetti di cui all'art 10, comma 1, e dei finanziamenti a favore degli enti associativi di cui all'art. 3, comma 4, nonché delle attività dirette.
Art. 6 
(Attività dirette nell'ambito dell'istruzione e della formazione)
1. 
La Regione finanzia con risorse proprie la formazione scolastica degli allievi e la formazione e l'aggiornamento del personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado al fine di provvedere ad una effettiva conoscenza attiva delle lingue storiche del Piemonte, con la garanzia di almeno due ore settimanali di insegnamento, anche attraverso il finanziamento di progetti presentati dagli organismi culturali di cui all'art. 3., comma 4.
2. 
In modo specifico vengono finanziate le iniziative che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, abbiano lo scopo di favorire la maturazione culturale, di arricchire il livello delle competenze linguistiche e della formazione culturale dei cittadini, nel quadro degli indirizzi generali fissati ai sensi degli articoli 2 e 3 e in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali e negli ambiti di flessibilità curriculare attraverso progetti formativi finalizzati alla conoscenza delle lingue storiche del Piemonte nelle seguenti aree disciplinari: - lingua piemontese; - lingua occitana; - lingua francoprovenzale; - lingua dei Walser; - letteratura piemontese; - letteratura occitana; - letteratura francoprovenzale; - letteratura nella lingua dei Walser; - storia del Piemonte; - storia dell'Arte in Piemonte; - tradizioni musicali del Piemonte; - teatro nelle lingue storiche del Piemonte; - tradizioni popolari del Piemonte; - geografia ed ecologia del Piemonte.
Art. 7 
(Toponomastica)
1. 
La Regione sostiene, attraverso contributi agli Enti locali, l'installazione di targhe e cartelli riportanti i nomi nelle lingue storiche del Piemonte delle località, delle vie, delle strade, degli edifici e di tutto quanto è significativo nella memoria storica delle singole comunità. Le suddette indicazioni, con lo stesso risalto, andranno ad aggiungersi a quelle in lingua italiana, quando esistenti.
2. 
La Regione ha la facoltà di ripristinare la denominazione storica dei comuni con la procedura di cui all' articolo 6 legge regionale 2 Dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).
Art. 8 
(Informazione)
1. 
La Regione pubblica regolarmente articoli di presentazione delle lingue storiche del Piemonte o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza e a valorizzarne la valenza culturale. La Regione ha la facoltà di pubblicare detti articoli nelle suddette lingue, anche attraverso la collaborazione di enti esterni.
2. 
La Regione organizza periodicamente manifestazioni e campagne di promozione, anche attraverso i mezzi di comunicazione sociale, dell'uso delle lingue storiche del Piemonte che ne mettano in risalto l'importanza e la valenza culturale.
Art. 9 
(Comitato Regionale per le lingue storiche del Piemonte)
1. 
La Regione, al fine di favorire la piena partecipazione delle comunità linguistiche piemontese, occitana, francoprovenzale e walser all'attuazione della legge, istituisce il Comitato Regionale per le lingue storiche del Piemonte, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale, composto:
a) 
dall'Assessore regionale alla Cultura o suo delegato, che lo presiede e lo convoca;
b) 
dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte o suo delegato;
c) 
dagli Assessori competenti in materia delle province o loro delegati;
d) 
quattro Sindaci di Comuni proposti dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, in ragione di uno per ciascuna delle comunità linguistiche;
e) 
dieci esperti nominati dall'Assessore regionale alla Cultura su indicazione di enti e associazioni qualificati impegnati nella valorizzazione e nella promozione delle lingue storiche del Piemonte da almeno cinque anni e che negli ultimi due siano stati affidatari di un incarico da parte della Regione nell'ambito di intervento della legge. I Membri del Comitato devono avere competenza attiva di almeno una delle lingue storiche del Piemonte.
2. 
Nel Comitato deve in ogni caso essere garantita la rappresentanza di tutte le lingue storiche del Piemonte; nel caso in cui gli enti e le associazioni di cui al comma 1, lettera c. non indichino alcun rappresentante di una o più lingue storiche del Piemonte la designazione spetta all'Assessore regionale alla Cultura, sentiti tali enti e associazioni.
3. 
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e, all'atto dello scioglimento del Consiglio Regionale, decade inderogabilmente.
4. 
Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 10., comma 1, e all'Art. 11 e comunque prima del 31 dicembre dell'anno stesso.
5. 
La nomina degli esperti è subordinata al parere della Commissione Nomine ai sensi della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni.
Art. 10 
(Contributi)
1. 
La Regione eroga annualmente contributi a favore di enti e associazioni che intendano realizzare programmi e iniziative di cui all'art. 4. I soggetti che intendano avvalersi di tali contributi devono presentare domanda all'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte entro il 15 ottobre di ogni anno.
2. 
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredate dal programma di attività per cui si richiede il contributo, da una relazione che ne illustri gli obiettivi che si intendono raggiungere nell'ambito dei principi di cui agli articoli 2 e 3, dal preventivo di spesa articolato in entrate-uscite, da copia dello Statuto sociale e dall'eventuale relazione sulle attività precedentemente svolte in materia e sugli obiettivi raggiunti.
3. 
La Giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale per le lingue storiche del Piemonte di cui all'art. 9, nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre di ogni anno, tenuto conto del Piano triennale di interventi di cui all'art. 5, delibera l'ammontare dei contributi entro il 31 dicembre dell'anno stesso.
4. 
I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si è richiesto il contributo, una relazione documentata sull'attività ammessa che comprovi l'aderenza alle linee di intervento previste dal Piano triennale di cui all'art. 5, gli obiettivi raggiunti in merito a quanto stabilito all'art. 3 secondo i criteri di valutazione fissati dal Piano triennale, copia degli eventuali materiali prodotti e copia dei giustificativi di spesa. In caso di mancato adempimento a tali obblighi la Giunta Regionale, dopo opportuna verifica, disporrà la revoca di parte o di tutto il contributo assegnato.
Art. 11 
(Contributi ad aziende per attività di promozione)
1. 
La Regione eroga annualmente contributi a favore di aziende che intendano realizzare insegne pubblicitarie, etichette di prodotti e campagne promozionali utilizzando in maniera esclusiva o preponderante una o più lingue storiche del Piemonte. I soggetti che intendano avvalersi di tali contributi devono presentare domanda all'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte entro il 15 ottobre di ogni anno.
2. 
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative che si intendono intraprendere, da eventuali bozzetti, dal preventivo di spesa e da copia della visura camerale dell'azienda richiedente.
3. 
La Giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale per le lingue storiche del Piemonte di cui all'art. 9, nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre di ogni anno, tenuto conto del Piano triennale di interventi di cui all'art. 5, delibera l'ammontare dei contributi entro il 31 dicembre dell'anno stesso.
4. 
I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si è richiesto il contributo, una relazione documentata sull'iniziativa ammessa che comprovi il corretto utilizzo delle lingue storiche come veicolo promozionale. In caso di difformità rispetto alla domanda ammessa a contributo la Giunta Regionale, dopo opportuna verifica, disporrà la revoca di parte o di tutto il contributo assegnato.
Art. 12 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale relaziona periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza e dello sviluppo delle lingue storiche del Piemonte.
2. 
La Giunta regionale rende conto dei risultati ottenuti con l'attuazione del presente intervento normativo e presenta al Consiglio regionale, entro un anno dalla sua entrata in vigore e successivamente con cadenza annuale, una relazione documentata avente per oggetto:
a) 
l'entità dei finanziamenti e dei contributi assegnati per ciascuna tipologia di intervento;
b) 
la tipologia e i beneficiari del sostegno da parte della Regione Piemonte;
c) 
la descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento, con le motivazioni che hanno portato ad operare tali scelte;
d) 
la tipologia e il numero delle domande non ammesse a contributo o a finanziamento e le motivazioni dell'esclusione dal sostegno da parte della Regione Piemonte.
Art. 13 
(Festa del Piemonte)
1. 
Al fine di favorire la conoscenza della storia del Piemonte e di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, di valorizzarne le lingue storiche, è istituita la "Festa del Piemonte". Essa ricorre il 7 settembre, nel giorno anniversario della liberazione di Torino dall'assedio del 1706.
Art. 14 
(Applicazione art. 12., comma 3, della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6)
1. 
Lo svolgimento di collaborazioni e consulenze nella materia della presente legge non è disciplinato dalle disposizioni previste dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6.
Art. 15 
(Abrogazione)
1. 
Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), fatta salva l'erogazione dei contributi concessi sulla base del programma di interventi previsto dall'articolo 10.
Art. 16 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il biennio 2010-2011, alla spesa corrente di 6.000.000,00 di euro per ciascun anno, in termini di competenza, stanziata nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18041 (Cultura, turismo e sport Promoz. delle attività culturali e del patrimonio culturale e linguistico Titolo I spese correnti) e alla spesa in conto capitale di 1.000.000,00 di euro per ciascun anno, in termini di competenza, stanziata nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18042 (Cultura, turismo e sport Promoz. delle attività culturali e del patrimonio culturale e linguistico Titolo II spese in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).