Proposta di legge regionale n. 79 presentata il 12 ottobre 2010
Norme di attuazione delle parità di trattamento e del divieto di ogni forma di discriminazione nelle materie di competenza regionale.

Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze, opera per dare attuazione ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, al divieto di discriminazione sancito dall'articolo 13 del Trattato dell'Unione europea, al riconoscimento dei diritti inviolabili della persona e al divieto di discriminazione contenuti negli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, ai principi sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea e dallo Statuto regionale.
2. 
La Regione dà concreta attuazione ai principi e alle finalità della presente legge in raccordo con le istituzioni di parità regionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali piemontesi e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge:
a) 
per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sull'appartenenza di genere o sull'identità di genere, sugli orientamenti sessuali, sulla religione o sulle convinzioni personali, sull'handicap, l'età, la razza o l'origine etnica;
b) 
sussiste discriminazione diretta quando una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera a), è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga;
c) 
sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione di legge o regolamento, un criterio o una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri, possono mettere in una posizione di svantaggio le persone che si trovano in una delle condizioni descritte alla lettera a);
d) 
sono inoltre considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui alla lettera a, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
Art. 3 
(Ambito di applicazione)
1. 
In attuazione dell'articolo 11 dello Statuto, la Regione, nell'ambito delle sue competenze, opera per garantire ad ogni persona parità di trattamento nell'accesso ai servizi e nell'acquisizione di beni ed attua azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta e indiretta.
2. 
La presente legge si applica ai seguenti ambiti di intervento:
a) 
salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali;
b) 
formazione professionale, istruzione e politiche del lavoro;
c) 
diritto alla casa;
d) 
attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali;
e) 
formazione e organizzazione del personale regionale.
Art. 4 
(Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali)
1. 
La Regione opera, nell'ambito delle sue competenze in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del sistema integrato di interventi, dando attuazione ai principi enunciati nei commi 2, 3 e 4.
2. 
Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona a cui gli operatori delle strutture sanitarie e socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le decisioni di carattere sanitario e socio-assistenziale ed in particolare per quelle relative al suo stato di salute, compresa la donazione di organi. Le modalità di designazione sono definite con regolamento della Giunta regionale.
3. 
La persona designata acquisisce il diritto ad accedere alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza di assistenza e sostegno psicologico della persona designante.
4. 
Nel caso di ricovero in strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private, è fatto obbligo agli operatori sanitari di verificare l'avvenuta manifestazione della designazione di cui al comma 2 e di darvi attuazione.
5. 
Ogni persona ha diritto, ai sensi della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), agli interventi chirurgici, ormonali, psichiatrici e psicologici necessari per l'adeguamento dell'identità fisica a quella psichica.
6. 
In attuazione dell' articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) le famiglie e le unioni di fatto vanno considerate quali risorse qualificanti, soggetti attivi e passivi, del sistema integrato di interventi e servizi sociali e della rete sociale per la cura della persona.
Art. 5 
(Formazione professionale, istruzione e politiche del lavoro)
1. 
La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il sistema integrato di istruzione e formazione professionale e il sistema dei servizi per l'impiego concorrano a garantire l'effettività del diritto all'istruzione e formazione durante tutto l'arco della vita, del diritto al lavoro ed alla loro libera scelta.
2. 
La Regione opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'identità di genere, dagli orientamenti sessuali, dalla religione o dalle convinzioni personali, dall'handicap, dall'età, dalla razza o dall'origine etnica, dalle forme di convivenza, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi.
3. 
Nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione opera in raccordo con la Consigliera di Parità regionale.
Art. 6 
(Diritto alla casa)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera al fine di riconoscere e promuovere il diritto all'abitazione di cui all'articolo 10, comma 1 dello Statuto e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio, anche prevedendo l'accesso alla casa ai conviventi di fatto e alle persone immigrate regolarmente soggiornanti in Italia, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica.
2. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per favorire la creazione di soluzioni abitative temporanee per ricoveri di emergenza, al fine di accogliere persone in difficoltà.
Art. 7 
(Attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per favorire l'offerta di eventi culturali e forme di intrattenimento attente, tra l'altro, all'appartenenza di genere o all'identità di genere, all'orientamento sessuale, alle opinioni religiose e alle condizioni personali, alle forme di convivenza, alle condizioni di disabilità psichica, fisica e intellettiva e alle identità etniche delle persone.
2. 
Nell'ambito delle competenze regionali in materia di pubblici esercizi, servizi turistici e commerciali, la Regione dà attuazione al principio in base al quale gli esercenti di tali servizi non possono rifiutare le loro prestazioni, né erogarle a condizioni deteriori rispetto a quelle comunemente praticate, per ragioni di orientamento sessuale, identità di genere, opinioni religiose, condizioni personali, forme di convivenza, condizioni di disabilità psichica, fisica e intellettiva e identità etnica delle persone.
Art. 8 
(Formazione e organizzazione del personale regionale)
1. 
Al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro e per favorire la parità di trattamento del personale regionale, la Regione pone in essere iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sull'argomento.
2. 
A tal fine provvede alla predisposizione di un codice etico per il personale regionale, ivi compresa l'adozione di modalità linguistiche e comportamentali coerenti con i principi della presente legge.
Art. 9 
(Misure attuative, monitoraggio e valutazione)
1. 
La Regione, nell'ambito dei settori di intervento di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, individua, promuove e realizza, insieme agli enti locali e secondo le rispettive competenze, opportune azioni positive, misure di accompagnamento e interventi specifici anche nell'ambito di politiche integrate e sostiene, anche finanziariamente, le iniziative promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
2. 
La Regione svolge attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche nei settori predetti, con particolare riferimento a quelle volte ad eliminare ogni forma di discriminazione.
Art. 10 
(Diffusione delle informazioni)
1. 
La Regione, d'intesa con gli enti locali piemontesi, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico (URP) e i propri strumenti informativi, attiva apposite campagne di comunicazione per accrescere l'attenzione alle tematiche della presente legge e per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili e necessarie per la tutela dei propri diritti alla parità di trattamento e contro ogni forma di discriminazione.
Art. 11 
(Funzioni del Comitato regionale per le Comunicazioni)
1. 
Nell'ambito dell'attività di consulenza, di gestione e di controllo in materia di comunicazioni e al fine di garantire che ogni forma di comunicazione pubblica tenga conto degli obiettivi previsti dalla presente legge, il Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) istituito con legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), come modificata con legge regionale 21 gennaio 2002, n. 2, esercita attività di monitoraggio sull'informazione locale al fine di evidenziarne eventuali caratteri discriminatori e segnalarli al Consiglio regionale. A tal fine effettua periodiche rilevazioni sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale.
2. 
Il Comitato regola l'accesso radiofonico e televisivo in modo da consentire adeguati spazi di espressione in ordine alle tematiche trattate dalla presente legge.
3. 
Il Comitato può altresì formulare proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la diffusione e l'affermazione di principi antidiscriminatori in una visione pluralistica dell'etica e della società, in particolare per quanto riguarda le forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali operanti nel settore dell'informazione, nonché le convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati.
Art. 12 
(Estensione delle competenze dell'Ufficio del Difensore Civico regionale)
1. 
Il Difensore Civico della Regione, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 90 dello Statuto regionale, dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico), come modificata dalla legge regionale 6 marzo 2000, n. 17, interviene anche nei casi di discriminazione, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività di promozione del principio della parità di trattamento.
2. 
Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore Civico:
a) 
rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;
b) 
rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, comportamenti o prassi discriminatorie;
c) 
segnala ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;
d) 
agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire anche in giudizio.
3. 
La relazione annuale di cui all' articolo 8 della l.r. 50/1981 contiene una apposita sezione dedicata alle competenze di cui al presente articolo. 4.
4. 
Il Difensore Civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, e fatte salve le competenze e l'ambito di intervento della Consigliera di Parità regionale, opera in raccordo con quest'ultima e con analoghe istituzioni di garanzia e in collaborazione con l'Assessorato regionale alle Pari Opportunità.
Art. 13 
(Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni)
1. 
È istituito presso l'Assessorato alle Pari opportunità il Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni per raccordare le azioni e le misure attuative negli ambiti di intervento previsti della presente legge, favorire la circolazione delle informazioni all'interno dell'amministrazione regionale e svolgere funzioni di monitoraggio.
2. 
Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano al coordinamento e la struttura regionale a cui sono affidate le funzioni di segreteria.
Art. 14 
(Norma finale)
1. 
Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatoria e amministrativa gli organi regionali si conformano ai principi fissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori.
2. 
In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, ed entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con detti principi e adottano i provvedimenti conseguenti.
Art. 15 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 9, comma 1, pari a 1.000.000,00, si provvede, per l'anno 2011, con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) n. 09011 (Bilanci e Finanze - Titolo I - Spese correnti).
2. 
Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le modalità previste dall'articolo 8 della LR 11/4/2011 n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' art. 30 della L.R. 4/3/2003 n. 2 (Legge Finanziaria per l'anno 2003).