Proposta di legge regionale n. 76 presentata il 06 ottobre 2010
Proposta di legge al Parlamento 'Illiceità dell'installazione e dell'utilizzo dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici. Modifica all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)' .

Art. 1 
(Modifica dell'art. 110 del r.d. 773/1931)
1. 
Il comma 5 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è sostituito dal seguente:
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5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
2. Le lettere a) e a) bis del comma 6 dell'articolo 110 del r.d. 773/31 sono soppresse.
3. L'alinea del comma 9 dell'articolo 110 del r.d. 773/31 è sostituita dalla seguente:
9. In materia di apparecchi e congegni di cui ai commi 5, 6, e 7 si applicano le seguente sanzioni.
4. La lettera c) del comma 9 dell'articolo 110 del r.d. 773/31 è sostituita dalla seguente:
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni di cui al comma 5, rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d'azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi.
5. Il comma 9 bis dell'articolo 110 del r.d. 773/31 è sostituito dal seguente:
9 bis. Per gli apparecchi di cui al comma 5 e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell' articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.
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