Disposizioni regionali per assicurare l'effettuazione degli interventi di interruzione volontaria di gravidanza, in presenza di scelte di obiezione di coscienza da parte del personale delle strutture sanitarie pubbliche.
Primo firmatario
Art. 1
(Disposizioni regionali di attuazione
della legge 194/1978)
1.
La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi a tutela della salute e dei diritti fondamentali della persona affermati dalla Costituzione e richiamati dallo Statuto, nell'ambito delle proprie competenze, detta disposizioni di attuazione
della Legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), al fine di assicurare le prestazioni sanitarie alle donne che intendano procedere all'interruzione volontaria della gravidanza.
2.
Gli enti ospedalieri e gli altri soggetti del settore sanitario pubblico allargato, al fine di garantire la continuità assistenziale delle prestazioni sanitarie di interruzione volontaria della gravidanza, sono tenuti ad assicurare l'effettuazione degli interventi di interruzione di gravidanza richiesti secondo quanto previsto dalla
legge 194/1978, anche in presenza di personale sanitario ed esercente le attività che abbia sollevato obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione, nei modi previsti dalla
legge 194/1978 e fatto salvo quanto previsto dall'
articolo 9, quinto comma, della legge 194/1978.
3.
La Regione promuove l'aggiornamento professionale del personale che esegue le interruzioni volontarie di gravidanza, vigilando che la partecipazione alle attività previste per l'applicazione
della legge 194/1978 non costituisca in alcun modo un pregiudizio alla crescita professionale medica e chirurgica e alla carriera.
4.
Annualmente la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale una relazione sullo stato di attuazione
della legge 194/1978 in ambito regionale.
Art. 2
(Monitoraggio delle prestazioni sanitarie)
1.
La Regione Piemonte, oltre al sistema delle informazioni previsto dalla
legge 194/1978, dal piano socio sanitario 2007 - 2010, dalla DCR 137- 40212 del 24 ottobre 2007, promuove l'informazione ulteriore sulle pratiche sanitarie in uso presso le strutture del Servizio sanitario regionale con riguardo agli interventi di interruzione di gravidanza, prevedendo un costante monitoraggio dell'adeguatezza delle prestazioni, anche in relazione alla presenza di personale sanitario che abbia sollevato obiezione di coscienza.
2.
Il monitoraggio tiene conto delle modalità operative dei servizi attraverso indicatori della disponibilità e della qualità degli stessi e del loro livello di integrazione, avendo riguardo in particolare alla percentuale di interventi effettuati, ai tempi di attesa, alla percentuale di personale obiettore, senza fare menzione dell'identità della donna. La Giunta Regionale definisce le modalità operative per il monitoraggio e la verifica da parte degli enti del settore pubblico sanitario allargato.
3.
L'obiezione di coscienza del personale viene comunicata alla regione tramite il Direttore Sanitario o il Dirigente sanitario competente all'atto dell'assunzione, della stipula di una convenzione o dell'abilitazione.
4.
Al fine di disporre di dati aggiornati sul personale obiettore le Aziende Sanitarie Regionali e le Aziende Sanitarie Ospedaliere aggiornano attualmente i propri elenchi.
5.
Annualmente la Regione pubblica l'elenco del personale sanitario obiettore e non obiettore, suddiviso per azienda, per presidio ospedaliero, per divisione o servizio competente.
Art. 3
(Misure organizzative)
1.
Le ASR e le ASO, nell'ambito delle competenze in materia di organizzazione, verificano costantemente i propri organici e, in carenza di personale per l'effettuazione degli interventi di interruzione volontaria di gravidanza, adottano misure organizzative specifiche, necessarie a garantire l'effettuazione degli stessi e l'efficienza delle prestazioni e dei servizi, ritenute più idonee, eventualmente disponendo la sostituzione di personale, anche mediante turni di reperibilità.
2.
Negli ospedali dove gli obiettori di coscienza rendano impossibile l'applicazione
della legge 194/ 1978, accertata l'assenza di personale da assegnare a detti interventi, possono essere attivate procedure di mobilità del personale. Per tale finalità può essere disposta l'assegnazione provvisoria di personale presso le strutture carenti, previo consenso degli interessati, e nel rispetto delle normative sul rapporto di lavoro.
Art. 4
(Accesso all'assistenza sanitaria regionale)
1.
Nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna, fermo restando l'applicazione delle norme sul segreto professionale, fatto salvo l'articolo 622 del Codice penale e, in particolare, quanto previsto dall'
articolo 21 della legge 194/1978, nonché dei Codici deontologici, l'accesso alle strutture sanitarie da parte di donne straniere non in regola con le norme sul soggiorno , garantito a norma dell'
articolo 35 comma 3 lettera a) del D.Lgs 25/07/1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia o0bbligatorio il referto, a parità di condizioni per il cittadino italiano.
2.
Quanto previsto al comma 1 si applica a chiunque richieda assistenza sanitaria.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nelle UPB della Direzione sanitaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.