Proposta di legge regionale n. 74 presentata il 05 ottobre 2010
Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dagli organismi non lucrativi di utilità sociale, dagli organismi della cooperazione, dalle associazioni e dagli enti di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato, dagli enti di patronato e da altri soggetti privati, attraverso le attività di lab - oratori laici.
Primo firmatario

BRESSO MERCEDES

Art. 1 
(Finalità e oggetto)
1. 
La Regione Piemonte, in ottemperanza ai principi generali della Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) riconosce la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dagli organismi non lucrativi di utilità sociale, dagli organismi della cooperazione, dalle associazioni e dagli enti di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dagli enti di patronato e altri soggetti privati, attraverso un sistema integrato di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza al fine di ridurre le condizioni di disagio derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
2. 
La presente Legge Regionale ha per oggetto la disciplina delle modalità con le quali gli organismi ed enti elencati nel comma 1 nonché previsti dall' articolo 1 comma 4 della Legge 328/2000 possono esercitare attività di lab-oratori laici con finalità educative e di promozione dei principi di solidarietà e di convivenza civile, di accompagnamento e di sostegno alla crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, anche portatori di handicap, che vi accedono spontaneamente.
Art. 2 
(Partecipazione ad organismi regionali)
1. 
La Regione, in fase di elaborazione del Programma regionale d'interventi nell'area minori, adolescenti e giovani, può invitare gli organismi previsti all'articolo 1 a far parte di commissioni consultive e di organismi regionali che si occupano del settore, mediante rappresentanti da loro designati.
Art. 3 
(Ruolo degli organismi e soggetti di cui all' art. 1 c. 4 della L. 328/2000)
1. 
La Regione riconosce, ai sensi dell' articolo 1, comma 4, della L. 328/2000, la titolarità dei soggetti ivi elencati ad essere promotori di programmi, azioni ed interventi che si realizzano in lab - oratori appositamente costituiti per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel tempo libero, per educare alla solidarietà, all'uguaglianza e alla tolleranza, per prevenire e contrastare l'emarginazione sociale, il disagio, anche causato da ogni diversità che possa causare discriminazione e la devianza in ambito minorile.
Art. 4 
(Protocolli d'intesa)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione si impegna a sottoscrivere appositi protocolli d'intesa con gli organismi ed enti ivi previsti.
2. 
I soggetti che possono beneficiare degli interventi della Regione Piemonte, di cui alla presente legge, accedono ai finanziamenti sulla base di presentazione di specifici progetti.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000,00 nel bilancio di previsione 2011.
2. 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2011 viene istituito il capitolo con la seguente denominazione: "Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dagli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato, degli enti di patronato e altri soggetti privati riconosciuti dallo Stato, attraverso le attività di lab - oratori laici" nella Unità Previsionale di Base (UPB) 30041 (Politiche sociali - Altri soggetti pubblici - privato sociale - Titolo I - Spese correnti) con dotazione di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa.
3. 
Agli oneri finanziari si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2011, in termini di competenza e di cassa, mediante rispettiva riduzione della dotazione finanziaria di euro 500.000,00 dall'UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Titolo I - Spese correnti).
4. 
Per gli anni 2012 e 2013 si provvede con la stessa dotazione finanziaria dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2012-2013.
5. 
Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco 4 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, ove viene aggiunta alla elencazione la voce "Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dagli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato, degli enti di patronato e altri soggetti privati riconosciuti dallo Stato, attraverso le attività di lab - oratori laici".