Disegno di legge regionale n. 72 presentato il 30 settembre 2010
Legge finanziaria per l'anno 2011.

Art. 1 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. 
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 2 
1. 
L' articolo 9 della legge regionale n. 18 del 3 agosto 2010 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie) è così sostituito:
"
Art. 9. (Integrazione copertura della spesa sanitaria)
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale ed il finanziamento delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 173, lettera f) e 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005) ed in attuazione di quanto disposto dall' articolo 2, comma 77 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), la Regione prevede uno stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 200 milioni di euro per l'anno 2012.
2. La Regione prosegue, per gli anni 2013 e 2014, le manovre strutturali di riduzione delle spese correnti destinate al servizio sanitario regionale e stabilisce per lo stesso periodo un finanziamento aggiuntivo non superiore rispettivamente a 150 milioni e 100 milioni di euro.
3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede come segue: per l'anno 2010 con lo stanziamento approvato con l.r. 15/2010 iscritto nell'ambito dell'UPB DB20091, per il biennio 2011 - 2012 attraverso la destinazione di una corrispondente quota parte delle proprie entrate correnti tributarie iscritta nell'ambito dell'UPB DB0902.
4. Le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) vengono confermate per il biennio 2011-2012.
"
Art. 3 
(Requisiti per l'iscrizione delle entrate e delle spese nelle contabilità speciali)
1. 
In applicazione dell'articolo 10, commi 4 e 9, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell'art. 29 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità), nelle contabilità speciali sono incluse le somme accertate in entrata e impegnate in uscita per un importo equivalente a quello del relativo accertamento, con destinazione vincolata all'entrata, per le quali non è previsto alcun tipo di istruttoria, né la definizione di criteri di allocazione e riparto.
2. 
Le entrate da contabilità speciali sono accertate al momento dell'incasso o dell'atto che dispone l'impegno della spesa correlata.
3. 
Le contabilità speciali, costituendo al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio.
4. 
A fine esercizio, le contabilità speciali producono normalmente un risultato algebrico nullo, fatta salva la possibilità di un avanzo con fondi vincolati, connesso a depositi cauzionali.
Art. 4 
(Disposizioni in materia di opere e lavori pubblici)
1. 
In attuazione agli articoli 10 e 12 della L.R. 18/1984, "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici", la Regione finanzia la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali o nei programmi pluriennali di spesa con contributi in annualità fino alla misura e alla durata occorrenti al totale ammortamento del mutuo e con un limite di anni venticinque.
2. 
Gli interventi di cui al comma precedente sono stabiliti con atto deliberativo della Giunta regionale nel rispetto degli obiettivi individuati all'interno della pianificazione regionale di settore e sono accompagnati da una analisi economico-finanziaria che ne certifica il loro ammortamento.
3. 
La Regione stanzia nel proprio bilancio la somma di euro 5.000.000 per l'anno 2012. Tale stanziamento, nel limite dell'utilizzo, definisce l'ammontare degli stanziamenti necessari alla copertura finanziaria per gli anni successivi fino al loro esaurimento.
4. 
La necessaria copertura finanziaria è garantita da prelievi di pari ammontare dagli stanziamenti di cui alla unità previsionale di base DB09011.
Art. 5 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 18 della Legge regionale 16 dicembre 1987, n. 64 (Partecipazione della Regione Piemonte alla società "Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Società consortile per azioni"), è sostituito dal seguente:
" 2. È autorizzata la contribuzione consortile della Regione per gli anni 2011-2012-2013 fino a 70.000,00 euro annui. Alla spesa si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 11041 (Sviluppo dell'agricoltura Sviluppo delle produzioni annuali Titolo 1: spese correnti) dello stato di previsione di spesa."
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Art. 6 
1. 
La lettera c), del comma 2, dell'articolo 1, della l.r. 12/2004 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) è sostituita dalla seguente:
" c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. Nel medesimo provvedimento viene altresì stabilito il coefficiente di aggiornamento dei valori unitari per il calcolo del canone di cui alla lettera h) della tabella in misura tale da garantire un incremento pari a quello complessivamente applicato agli altri canoni ivi previsti. La presente disposizione si applica a decorrere dal triennio 2010-2012."
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2. 
Dopo la lettera c), del comma 2, dell'articolo 1 ,della l.r. n. 12/2004 è inserita la seguente:
" c bis) La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate."
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Art. 7 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A. 

TABELLA