Interventi in materia di concessioni di acque minerali o di sorgente.
Primo firmatario
Altri firmatari
BIOLE' FABRIZIO BOETI ANTONINO BONO DAVIDE CERUTTI MONICA LEPRI STEFANO MANICA GIULIANA MULIERE ROCCHINO PENTENERO GIOVANNA PLACIDO ROBERTO
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte, in relazione alla materia delle acque minerali e di sorgente e nell'ambito della propria autonomia in materia fiscale, stabilisce parametri tesi a considerare la risorsa naturale come un bene esauribile e, come, tale da valorizzare nel momento del suo utilizzo.
Art. 2
(Canoni di concessione)
1.
I soggetti titolari di concessione mineraria corrispondono alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a:
a)
120,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno;
b)
60,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno.
2.
L'importo complessivo del diritto proporzionale non può essere, comunque, inferiore a 5.000,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera b).
3.
L'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti è corrisposto anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno ed i concessionari sono tenuti ad inviare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente, entro il 31 gennaio successivo, copia della quietanza dell'avvenuto pagamento.
4.
Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente, con annesso stabilimento di imbottigliamento, sono tenuti a versare un canone annuo per ogni metro cubo di acqua minerale o di sorgente imbottigliata, nonché le bibite confezionate con le suddette acque.
5.
L'importo del canone di cui al comma 4 è pari a 2 euro per l'acqua imbottigliata in contenitori di plastica, ad 1 euro per l'acqua imbottigliata in contenitori di vetro.
6.
La misura del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni biennio con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente, tenuto conto, tra l'altro, delle variazioni degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT.
7.
Al fine della determinazione degli importi dovuti ai sensi del presente articolo, i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente sono tenuti a produrre alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, in concomitanza con la comunicazione dell'avvenuto pagamento del diritto di cui al comma 3, un'autocertificazione dalla quale risultino la quantità di acqua minerale naturale e di sorgente imbottigliata in plastica, di quella imbottigliata in vetro, nonché di quella utilizzata per la preparazione di bevande. È facoltà degli uffici regionali competenti effettuare verifiche e controlli presso i misuratori installati, nonché sui documenti contabili del titolare.
8.
Il mancato versamento del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui al presente articolo, entro i termini previsti, comporta la maggiorazione del versamento stesso in misura pari al:
a)
10 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro 120 giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;
b)
30 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i 120 giorni, ma entro i 180 giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;
c)
50 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i 180 giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini.
Art. 3
(Destinatari)
1.
I canoni di concessione di cui all'articolo 2 sono dovuti ai Comuni e alle Comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione, secondo la seguente divisione: 35 per cento ai Comuni, 35 per cento alle Comunità montane e 30 per cento alla Regione.
2.
Ove i Comuni e le Comunità montane beneficiari siano più di uno, la quota di canone di loro spettanza è ripartita secondo le seguenti modalità:
a)
Il 45 per cento all'Ente sul cui territorio insiste lo stabilimento di imbottigliamento;
b)
Il 55 per cento agli enti sul cui territorio insiste l'area di concessione in proporzione alla superficie di territorio interessata dalla medesima.
3.
Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna Comunità montana, il canone è dovuto per il 70 per cento al Comune o ai Comuni interessati e per il 30 per cento alla Regione.
4.
La percentuale di canone di competenza di ciascun Comune e Comunità montana è definita, sulla base delle modalità di ripartizione di cui al presente articolo, con provvedimento del direttore della struttura regionale competente.
5.
Qualora le acque captate in ragione di distinte concessioni rilasciate ad un unico titolare confluiscano indistinatamente alla stessa linea di imbottigliamento, la quantificazione del canone è operata sui quantitativi complessivi.