Proposta di legge regionale n. 68 presentata il 24 settembre 2010
Modifica dell' articolo 8 della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20: (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

Art. 1 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) dopo le parole: "I Comuni e le loro forme associative" sono aggiunte le parole: "nonchè i soggetti privati autorizzati all'esercizio dell'attività funebre".
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 20/2007 è aggiunto il seguente:
" 5. Le strutture per il commiato organizzate e gestite da soggetti privati autorizzati non possono essere collocate nell'ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze né in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali."
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