Istituzione del Museo dei crimini contro l'umanità.
Primo firmatario
Altri firmatari
LEO GIAMPIERO MASTRULLO ANGIOLINO MONTARULI AUGUSTA MOTTA MASSIMILIANO
Art. 1
(Istituzione e finalità)
1.
È costituita, con sede in Torino, l'Associazione "Museo dei crimini contro l'umanità".
2.
L'Associazione, con personalità giuridica di diritto pubblico, ha lo scopo di provvedere, attraverso l'istituzione e la gestione di tale Museo al reperimento, alla conservazione e all'esposizione al pubblico di materiale idoneo a testimoniare e a mantenere viva memoria degli innumerevoli ed efferati crimini contro l'umanità commessi durante le guerre combattutesi in questo secolo, quali i lager nazisti, i gulag sovietici, le foibe, gli episodi di pulizia etnica e di esecuzione sommaria, le torture, i genocidi.
Art. 3
(Comitato storico scientifico)
1.
È istituito un Comitato storico scientifico, con la seguente composizione:
a)
tre Consiglieri regionali;
b)
tre Storici nominati dal Consiglio regionale tra esperti di chiara fama;
c)
due Docenti designati dall'Università.
2.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale.
Art. 4
(Statuto e sede)
1.
Lo Statuto dell'Associazione, predisposto dalla Giunta regionale, è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
Entro tale data la Giunta regionale determina l'ubicazione del "Museo dei crimini contro l'umanità".
Art. 5
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati per il biennio 2011-2012 complessivamente in 500.000,00 euro, in termini di competenza, per la spesa di parte corrente si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).