Proposta di legge regionale n. 63 presentata il 16 settembre 2010
Promozione ed immagine dell'architettura razionalista.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove la valorizzazione dell'architettura razionalista (ovvero littoria) attraverso il sistema degli edifici e dei monumenti presenti sul territorio regionale.
2. 
La presente legge sostiene e finanzia interventi di conservazione e di valorizzazione attraverso progetti mirati a favorire la migliore comprensione degli edifici e dei monumenti presenti sul territorio piemontese.
3. 
La presente legge promuove e finanzia la creazione di un'adeguata rete di rimandi conoscitivi tra i diversi edifici e monumenti, al fine di permettere di apprendere meglio la storia del Piemonte, evidenziando gli aspetti peculiari di ogni realizzazione.
4. 
La Regione Piemonte definisce nuovi itinerari nell'ambito di una rete regionale, collegati secondo un criterio unificante, consentendo al pubblico una nuova lettura storica del territorio e sviluppando una diversa fruizione del bene architettonico e monumentale piemontese.
Art. 2 
(Linee d'intervento)
1. 
La Regione Piemonte, coinvolgendo le Amministrazioni Provinciali e Comunali direttamente competenti, la Soprintendenza per i Beni Artistici del Piemonte e le Associazioni, promuove:
a) 
il censimento degli edifici e dei monumenti in stile razionalista (ovvero littorio) presenti sul territorio regionale;
b) 
la realizzazione di interventi, anche tramite campagne di ristrutturazione e riqualificazione, tesi ad ottenere una maggiore fruibilità ed accessibilità e visibilità complessive degli edifici e dei monumenti , favorendo l'interesse di un maggior numero di utenti;
c) 
la realizzazione di banche dati con metodologia di rilevazione ed informazioni omogenee che consentano anche agli utenti una lettura complessiva e comparata del sistema architettonico e monumentale;
d) 
la periodica consultazione per migliorare l'attività di valorizzazione e promozione dell'itinerario razionalista (ovvero littorio);
e) 
la realizzazione di materiale promozionale comune, utilizzando anche le attuali possibilità telematiche;
f) 
la realizzazione di una cartellonistica pubblicitaria da installare presso gli edifici ed i monumenti di maggior pregio che contenga informazioni dettagliate sugli stessi;
g) 
la realizzazione di una segnaletica stradale comune che evidenzi il percorso dell'itinerario architettonico razionalista;
h) 
l'attivazione di forme di monitoraggio attraverso la raccolta dati relativi agli indicatori di realizzazione di risultato e di impatto.
Art. 3 
(Iniziative locali)
1. 
Nelle singole realtà locali, coinvolgendo la Regione Piemonte, le Amministrazioni Provinciali e Comunali direttamente competenti, la Soprintendenza per i Beni Artistici del Piemonte e le Associazioni, vengono attuate le seguenti iniziative:
a) 
informazione al pubblico dei vari edifici e monumenti;
b) 
maggiore visibilità degli stessi edifici e monumenti;
c) 
pubblicazione di volumi monografici, nel quadro delle più ampie conoscenze acquisite negli ultimi vent' anni sull'architettura razionalista (ovvero littoria);
d) 
organizzazione di convegni sulle realtà architettoniche e monumentali razionaliste locali per illustrare ed approfondire tematiche connesse all'evoluzione culturale, economica e sociale.
Art. 4 
(Conservazione degli edifici e dei monumenti)
1. 
La presente legge finanzia gli interventi di conservazione degli edifici dei monumenti nelle singole realtà locali.
2. 
Il finanziamento è pari al 90 per cento del costo dell'opera, la Giunta regionale definisce con proprio regolamento le modalità di finanziamento degli interventi.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati per il biennio 2011-2012 complessivamente in due milioni di euro, in termini di competenza, suddivisi in 400.000,00 euro per la spesa corrente e in 1.600.000,00 euro per la spesa in conto capitale si fa fronte con le le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).