Proposta di legge regionale n. 60 presentata il 06 settembre 2010
Incentivi a forme di acquisto collettivo nell'ambito della produzione di energia fotovoltaica. Gruppi di acquisto fotovoltaici (G.A.F.).
Primo firmatario

CERUTTI MONICA

Capo I. 
OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1 
(Finalità)
1. 
Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla promozione, nel territorio della Regione Piemonte, di maggiore utilizzo e produzione di energia fotovoltaica, promuovendo, forme aggregate per l'acquisto e l'installazione di impianti e la vendita di energia elettrica prodotta.
Art. 2 
(Obiettivi)
1. 
Gli obiettivi della presente legge si configurano come strumento al fine di garantire un sostanziale contributo alla salvaguardia della dinamica planetaria del clima e l'insieme dei cicli bio-geo-chimici ad esso connessi, che richiedono un impegno urgente per recuperare il ritardo nell'adempimento degli obblighi già previsti dall'accordo di Kyoto, dare piena attuazione alla direttiva comunitaria 28/2009 e ai regolamenti conseguenti al pacchetto clima, realizzare come soglia minima gli obbiettivi "20-20-20" stabiliti dall'Unione Europea e sottoscritti dall'Italia.
Capo II. 
PROMOZIONE DI FORME DI ACQUISTO COLLETTIVO NEL CAMPO DELL'ENERGIA FOTOVOLTAICA
Art. 3 
(Gruppi di Acquisto Fotovoltaico - definizione)
1. 
Sono definiti gruppi di acquisto fotovoltaico quei soggetti associativi, costituiti ai sensi dell' articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), che svolgano nel campo dell'energia fotovoltaica la propria attività, di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti.
Art. 4 
(Beneficiari)
1. 
Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge quei soggetti privati così come definiti dall'articolo 3 che:
a) 
mettano a disposizione del Gruppo di Acquisto Fotovoltaico superfici su fabbricati esistenti o di nuova costruzione ad uso residenziale,impianti adeguati alla produzione di 30 Kw/h;
b) 
concorrano ad impianti per una produzione che complessivamente non superi i 350 Kw/h.
Art. 5 
(Contributi)
1. 
I progetti presentati e valutati positivamente riceveranno un contributo determinato da bando predisposto dalla Giunta regionale relativo alla capacità produttiva dell'impianto e comunque non inferiore al 15 per cento dell'investimento.
Art. 6 
(Modalità per la presentazione e l'esame delle domande)
1. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta una deliberazione volta a stabilire:
a) 
le modalità per la presentazione delle domande di contributo, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nel progetto;
b) 
le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali per l'accoglimento delle domande.
2. 
La Giunta regionale, accertato che i richiedenti, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, delibera la graduatoria dei progetti ammessi a contributo entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
3. 
Per l'esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, la Giunta regionale si avvale un apposito Comitato Tecnico di cui all'articolo 7.
Art. 7 
(Comitato tecnico)
1. 
Viene istituito un apposito comitato tecnico, composto da tre membri, individuati dalla Giunta regionale tra i funzionari della Regione Piemonte, con competenze in ambito ambientale ed energetico per adempiere all'istruttoria di cui all'articolo 6 comma 3, senza alcun onere aggiuntivo.
Art. 8 
(Controlli)
1. 
I beneficiari devono avviare gli interventi previsti dal progetto di cui all'articolo 6 comma 1, per i quali siano stati ammessi a contributo entro centottanta giorni dall'erogazione dello stesso e l'intero impianto essere pienamente funzionante entro un anno dall'erogazione del contributo.
2. 
La Giunta regionale, ove rilevi gravi inadempienze dei beneficiari, ovvero che i contributi concessi non siano stati utilizzati conformemente al comma 1 ed alle modalità fissate nella deliberazione di concessione di cui all'articolo 6, provvede all'immediata revoca del contributo e alle azioni necessarie per ottenere la restituzione dei contributi eventualmente versati.
Art. 9 
(Verifica di applicazione della legge)
1. 
La Giunta Regionale relaziona annualmente al Consiglio in merito allo stato di attuazione della presente legge.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2011 - 2012, allo stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascun anno, in termini di competenza, e iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 10062 del bilancio pluriennale 2010 - 2012, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).