Proposta di legge regionale n. 56 presentata il 30 luglio 2010
Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione di oli vegetali in biodiesel.
Primo firmatario

BOTTA MARCO

Altri firmatari

CORTOPASSI ALBERTO MOTTA MASSIMILIANO

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia agricola, ambientale e di risparmio energetico, promuove un progetto pilota volto alla ricerca di fattibilità relativa alla coltivazione, trasformazione e successiva commercializzazione di soia, colza e girasole al fine di ricavarne biocarburanti.
2. 
Il progetto consiste nel favorire l'impiego dei vegetali di cui al comma 1 e dei loro derivati e nello studio della convenienza alla costruzione di una filiera agro-industriale regionale.
3. 
Per il conseguimento degli obiettivi indicati nella presente legge la Regione promuove la partecipazione attiva delle associazioni di categoria degli agricoltori, dell'università, dell'industria, degli enti locali.
Art. 2 
(Contenuti e durata del progetto pilota)
1. 
La Regione affida agli enti e ai soggetti privati che saranno determinati con regolamento della Giunta di cui all'articolo 4, la gestione di progetti pilota relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di soia, colza e girasole.
2. 
I progetti pilota si articolano nei seguenti interventi:
a) 
realizzazione di campi sperimentali;
b) 
indagine sulle potenzialità produttive del territorio regionale;
c) 
studio e ottimizzazione del processo di estrazione dell'olio derivato dal girasole, dalla soia e dalla colza e della sua successiva trasformazione in carburante biodegradabile (biodiesel) o combustibile;
d) 
promozione di accordi ed incentivazioni per i realizzatori dei campi sperimentali di coltivazioni di soia, girasoli, colza e per l'industria di lavorazione e trasformazione della biomassa vegetale;
e) 
interventi relativi alla promozione del consumo di biodiesel;
f) 
valutazione dei risultati ottenuti, sia in termini di rispetto dell'ambiente che di risparmio energetico.
3. 
Per la realizzazione del progetto pilota di cui al comma 2 è prevista una durata di tre anni.
Art. 3 
(Valutazione del progetto)
1. 
Gli enti e-o o i soggetti privati incaricati di attuare il progetto di cui all'articolo 2, comunicano alla Giunta regionale, al termine di ciascun anno di applicazione della presente legge, gli interventi realizzati e le valutazioni conseguenti con relazione dettagliata.
2. 
Qualora i risultati ottenuti siano positivi relativamente alle finalità della presente legge, la Regione si impegna a finanziare, per gli anni successivi, l'industria di trasformazione dei prodotti agricoli specifici per l'ottenimento di carburanti alternativi, riservando all'interno del finanziamento stesso una percentuale non minore al 50 % per l'acquisto delle produzioni agricole da parte della filiera industriale.
Art. 4 
(Modalità di attuazione)
1. 
Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con regolamento, le modalità di attuazione del progetto pilota di cui all'articolo 2 che dovrà prevedere le seguenti fasi:
a) 
coltivazione di soia, girasole e colza;
b) 
lavorazione e trasformazione della biomassa vegetale ottenuta;
c) 
distribuzione dei carburanti e combustibili da essa derivati;
d) 
accordi ed incentivazioni per i soggetti della filiera agroindustriale "Biodiesel".
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzato per l'anno 2010 la spesa di 200.000,00 euro e per il biennio 2011-2012 la spesa annua di 400.000,00 Eur .
2. 
All'onere previsto al comma 1, il cui stanziamento è iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB11061 del bilancio di previsione per l'anno 2010 si provvede con le risorse finanziarie dell'UPBDB09011 (Risorse finanziarie per il bilancio Titolo 1: spese correnti).
3. 
Per il biennio 2011-2012, agli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).