Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione di oli vegetali in biodiesel.
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Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.
La Regione Piemonte, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia agricola, ambientale e di risparmio energetico, promuove un progetto pilota volto alla ricerca di fattibilità relativa alla coltivazione, trasformazione e successiva commercializzazione di soia, colza e girasole al fine di ricavarne biocarburanti.
2.
Il progetto consiste nel favorire l'impiego dei vegetali di cui al comma 1 e dei loro derivati e nello studio della convenienza alla costruzione di una filiera agro-industriale regionale.
3.
Per il conseguimento degli obiettivi indicati nella presente legge la Regione promuove la partecipazione attiva delle associazioni di categoria degli agricoltori, dell'università, dell'industria, degli enti locali.
Art. 2
(Contenuti e durata del progetto pilota)
1.
La Regione affida agli enti e ai soggetti privati che saranno determinati con regolamento della Giunta di cui all'articolo 4, la gestione di progetti pilota relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di soia, colza e girasole.
2.
I progetti pilota si articolano nei seguenti interventi:
a)
realizzazione di campi sperimentali;
b)
indagine sulle potenzialità produttive del territorio regionale;
c)
studio e ottimizzazione del processo di estrazione dell'olio derivato dal girasole, dalla soia e dalla colza e della sua successiva trasformazione in carburante biodegradabile (biodiesel) o combustibile;
d)
promozione di accordi ed incentivazioni per i realizzatori dei campi sperimentali di coltivazioni di soia, girasoli, colza e per l'industria di lavorazione e trasformazione della biomassa vegetale;
e)
interventi relativi alla promozione del consumo di biodiesel;
f)
valutazione dei risultati ottenuti, sia in termini di rispetto dell'ambiente che di risparmio energetico.
3.
Per la realizzazione del progetto pilota di cui al comma 2 è prevista una durata di tre anni.
Art. 3
(Valutazione del progetto)
1.
Gli enti e-o o i soggetti privati incaricati di attuare il progetto di cui all'articolo 2, comunicano alla Giunta regionale, al termine di ciascun anno di applicazione della presente legge, gli interventi realizzati e le valutazioni conseguenti con relazione dettagliata.
2.
Qualora i risultati ottenuti siano positivi relativamente alle finalità della presente legge, la Regione si impegna a finanziare, per gli anni successivi, l'industria di trasformazione dei prodotti agricoli specifici per l'ottenimento di carburanti alternativi, riservando all'interno del finanziamento stesso una percentuale non minore al 50 % per l'acquisto delle produzioni agricole da parte della filiera industriale.
Art. 4
(Modalità di attuazione)
1.
Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con regolamento, le modalità di attuazione del progetto pilota di cui all'articolo 2 che dovrà prevedere le seguenti fasi:
a)
coltivazione di soia, girasole e colza;
b)
lavorazione e trasformazione della biomassa vegetale ottenuta;
c)
distribuzione dei carburanti e combustibili da essa derivati;
d)
accordi ed incentivazioni per i soggetti della filiera agroindustriale "Biodiesel".
Art. 5
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzato per l'anno 2010 la spesa di 200.000,00 euro e per il biennio 2011-2012 la spesa annua di 400.000,00 Eur .
2.
All'onere previsto al comma 1, il cui stanziamento è iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB11061 del bilancio di previsione per l'anno 2010 si provvede con le risorse finanziarie dell'UPBDB09011 (Risorse finanziarie per il bilancio Titolo 1: spese correnti).
3.
Per il biennio 2011-2012, agli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).