Disegno di legge regionale n. 55 presentato il 28 luglio 2010
Disposizioni urgenti in materia di commercio.

Sommario:            

Art. 1 
1. 
Al titolo della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, sono aggiunte infine le seguenti parole:
" e a norma del Titolo V della Costituzione, di autonoma legislazione regionale."
.
2. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, dopo le parole " La Regione Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)," sono aggiunte le seguenti:"e a norma del Titolo V della Costituzione, di autonoma legislazione regionale.
Art. 2 
1. 
Al comma 1, lettera e) dell' articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1990, n. 28, dopo le parole "area pubblica" sono soppresse le seguenti parole: .
2. 
Al comma 2, lettera c) dell' art. 2 della legge regionale 12 novembre 1990, n. 28, comma 2, alla lettera c), dopo le parole "area pubblica" sono soppresse le seguenti parole: .
Art. 3 
(Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 in materia di indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali)
1. 
Alla lettera d) del secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono soppresse le seguenti parole: "a tal fine il rilascio dell'autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei Comuni interessati da ciascun intervento".
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28/1999 sono aggiunti i seguenti commi:
"
3 bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 lett. d), e) ed f), l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o comunque altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3, delle medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Del suddetto onere aggiuntivo la quota del 15 per cento è versata al rilascio dell'autorizzazione. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i valori, criteri, le modalità ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo. Il parere della commissione consiliare è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo.
3 ter. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e al fine del miglioramento della qualità ambientale e architettonica, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia ambientale, le grandi strutture di vendita, devono rispettare i contenuti di un sistema di valutazione della compatibilità energetica ed ambientale. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i parametri ed i valori del sistema di valutazione che sono da rispettare per il rilascio delle autorizzazioni per attivazione, ampliamento e variazione di settore merceologico, o comunque altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 e per la fase finale di esercizio. La Giunta regionale nel medesimo atto stabilisce inoltre il valore, i criteri, le modalità ed i parametri per la corresponsione di una quota di compensazione computata in una percentuale compresa tra il 5 ed il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale delle grandi strutture di vendita specificamente destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità della trasformazione del suolo di riferimento non compensabile. Il parere della commissione consiliare competente è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo.
"
Art. 4 
(Modifiche all' articolo 5 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 in materia di validità delle autorizzazioni)
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 è aggiunto infine il seguente comma:
" 6 bis. L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell' articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati e di bevande in confezione eco compatibile senza i requisiti previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari."
.
Art. 5 
(Modifiche all' articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 in materia di commercio su area pubblica)
1. 
Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, è aggiunto il seguente comma:
"
1. bis. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per novantanove anni in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale. Il periodo di validità delle concessioni di posteggio si applica alle nuove concessioni ed alle concessioni in scadenza di validità;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante, e comunque ad una distanza non inferiore a 1000 metri da qualsiasi altra manifestazione su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale.
"
Art. 6 
(Modifiche all' articolo 11 della L.R. 28/1999 in materia di ulteriori disposizioni per il commercio su area pubblica)
1. 
L' art. 11 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 è soppresso e così sostituito:
"
Art. 11. (Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica)
1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio e dei produttori agricoli, e delle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative degli operatori su aree pubbliche, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, nonché per l'istituzione, spostamento, funzionamento dei mercati e delle varie forme di commercio su area pubblica.
2. Allo stesso modo la Giunta regionale determina:
a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi;
b) le indicazioni relative alla verifica, a pena di revoca dell'autorizzazione, della regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico amministrative relative alle autorizzazionii. Gli adempimenti comunali relativi alla raccolta della documentazione di cui alla presente lettera, possono essere delegati a titolo gratuito, tramite apposite convenzioni, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
c) le modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica;
d) le disposizioni relative alla valenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Commercio su aree pubbliche), sia ex novo che per effetto di conversione;
e) gli indirizzi in materia di orari delle attività di commercio su area pubblica con particolare riguardo:
- 1) al rispetto dei principi dell'articolo 8 della presente legge;
- 2) alle diverse modalità di esercizio dell'attività;
- 3) all'assetto della rete distributiva locale in sede fissa;
- 4) alla possibilità di stabilire fasce diversificate di orari fra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa in relazione alle esigenze dei consumatori;
- 5) alle limitazioni per motivi di igiene, sanità e di sicurezza pubblica.
3. Gli indirizzi possono essere sottoposti ad aggiornamento per ragioni di ottimizzazione del funzionamento del commercio su area pubblica, con una cadenza temporale massima di tre anni e su sollecitazione delle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.
4. I Comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il commercio su area pubblica con le stesse modalità previste per le autorizzazioni non stagionali, nonché concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di feste, o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni temporanee non sono concedibili in occasioni di mercati, con qualsiasi cadenza temporale, e nelle fiere. Le autorizzazioni concesse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge, e sottopongono gli operatori agli stessi obblighi fiscali, normativi e previdenziali di qualsiasi altro operatore commerciale su aree pubbliche. Le autorizzazioni temporanee sono strumentali ed accessorie all'effettuazione della manifestazione. Nel caso in cui la partecipazione alla manifestazione sia sufficiente a garantirne l'effettuazione, le stesse non devono essere concesse. I comuni, anche per il rispetto della parità di accesso e di regimi fiscali e contributivi, e impedire una concorrenza sleale, prediligono la concessione delle autorizzazioni di tipo B a quelle temporanee in quanto esse sono da considerarsi un'eccezione. In ogni caso la decisione sulle deroghe a quanto precedentemente stabilito, sul numero e sulla loro presenza, deve essere concordata con i rappresentanti del mercato di qualsiasi tipologia e comunque sia denominato, e con le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative. Non è consentita la sola presenza di autorizzazioni temporanee in qualsiasi manifestazione commerciale su area pubblica e comunque sia denominata.
5. Qualsiasi modifica o spostamento delle aree mercatali o fieristiche, o comunque conseguenti a riformulazione degli strumenti urbanistici, o a piani di riqualificazione urbana, o a modifiche degli arredi urbani, devono essere concordati con i concessionari di posteggio interessati e con le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative. A tale proposito sono vietate le modifiche delle aree destinate al commercio su aree pubbliche se il loro fine è la creazione di zone di rispetto a tutela del commercio fisso, o di abitazioni private, se non in presenza di un formale accordo fra i portatori di un interesse contrapposto e nel rispetto dei diritti acquisiti; sono fatte salve le disposizioni a tutela della sicurezza (ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti, dell'autorità giudiziaria etc.).
"
Art. 7 
(Modifiche all' articolo 18 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 in materia di credito al commercio)
1. 
Dopo il comma 4 dell'art. 18 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 sono aggiunti i seguenti commi:
"
4 bis. È istituito il Fondo Regionale per la qualificazione del commercio, gestito direttamente o istituito presso un ente gestore individuato dalla Giunta regionale ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi. Il fondo, il cui funzionamento è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, è alimentato dagli stanziamenti della Regione, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dalle risorse provenienti dal versamento degli oneri aggiuntivi di cui all'articolo 3, comma 3 bis. Al fondo confluiscono inoltre le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi di intervento specifici; al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite.
4 ter. Le risorse introitate sul Bilancio regionale a titolo di compensazione, specificamente destinate alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità della trasformazione del suolo di riferimento non compensabile per le grandi strutture di vendita, secondo quanto previsto al comma 3 ter dell'articolo 3, sono reinvestite nel titolo della spesa del Bilancio regionale nell'ambito dell'UPB DB 17011, per le medesime finalità.
"
Art. 8 
(Modifiche all' articolo 19 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 in materia di competenze regionali e comunali)
1. 
Dopo il comma 3 ter dell'articolo 19 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 è aggiunto, infine, il seguente comma:
" 3 quater. Agli esercizi commerciali di cui al comma 3 bis. si applicano le disposizioni in materia di orari di cui al titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio), con esclusione dell'articolo 13 comma 1."
.
Art. 9 
(Modifiche all' articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 in materia di requisiti professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. 
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è aggiunta la seguente lettera:
" c bis) essere in possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari, avendo svolto apposita attività formativa integrativa."
.
2. 
Al comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 38/2006, dopo le parole "le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a)," sono inserite le seguenti parole: "e dell'attività formativa integrativa di cui al comma c bis)".
Art. 10 
(Modifiche all' articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 in materia di criteri per l'insediamento delle attività)
Art. 11 
(Modifiche all' articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 in materia di autorizzazioni temporanee)
1. 
La rubrica dell' articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Autorizzazioni temporanee" è sostituita dalla seguente:
" Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione."
.
2. 
Il comma primo dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 è sostituito dal seguente:
" 1. L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, escluso quello svolto su aree pubbliche, e comunque in manifestazioni mercatali o fieristiche che sottostanno al regime delle concessioni di posteggio, è soggetto alla dichiarazione di inizio attività di cui ai commi 8 e 8 bis. dell'articolo 8. Il soggetto dichiarante o il delegato appositamente designato ad esercitare l'attività di somministrazione, nel caso di organismo associativo, devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5."
.
3. 
Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38, le parole "Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto," sono sostituite dalle seguenti:
" Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande."
.
4. 
Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 é sostituito dal seguente:
" 3. L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione di presupposto."
.
5. 
Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38, la parole: "Per le autorizzazioni temporanee" sono sostituite dalle seguenti:
" Per l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande."
.
Art. 12 
(Modifiche all' articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 in materia di sanzioni)
1. 
L' articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 è sostituito dal seguente:
"
1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, quando questa è stata revocata o sospesa, senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività o senza i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, la Giunta Regionale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le violazioni di cui all'articolo 180 del R.D. n. 635/1940, relativamente alle attività di cui all'articolo 2. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17-ter e 17-quater del R.D. n. 773/1931.
5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge, per le violazioni della L. n. 287/1991, l'autorità 5 competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).
6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.
"