Disegno di legge regionale n. 54 presentato il 27 luglio 2010
Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009,n.19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

Sommario:            

Art. 1 
1. 
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è aggiunta la seguente:
" b bis ) le zone naturali di salvaguardia;"
.
Art. 2 
1. 
Il numero 5 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
" 5) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzino una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;"
.
Art. 3 
1. 
Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 19/2009 le parole: "fatta eccezione per le selezioni programmate di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti "fermo restando quanto previsto all'articolo 33".
Art. 4 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) 
il numero 9 della lettera a ) è sostituito dal seguente: "9) Parco naturale del Marguareis;";
b) 
dopo il numero 18 della lettera a) è aggiunto il seguente: "18 bis ) Parco naturale della Alta Valle Antrona;";
c) 
dopo il numero 19 della lettera c ) è inserito il seguente: "19 bis ) Riserva naturale delle Grotte del Bandito;";
d) 
dopo il numero 27 della lettera c ) è inserito il seguente: "27 bis ) Riserva naturale delle Grotte di Bossea;";
e) 
il numero 32 della lettera c ) è sostituito dal seguente: "- Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza;";
f) 
il numero 34 della lettera c) è sostituito dal seguente: "34 ) Riserva naturale del Bric Montariolo;";
g) 
dopo il numero 39 della lettera c) sono inseriti i seguenti: "39 bis ) Riserva naturale Castelnuovo Scrivia; 39 ter ) Riserva naturale Isola Santa Maria;";
h) 
dopo il numero 2 della lettera e ) è aggiunto il seguente: "2 bis ) Riserva naturale della Spina verde;";
i) 
le lettere f ) e g ) sono abrogate.
Art. 5 
1. 
Dopo l' articolo 10 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:
"
10 bis. (Modifiche parziali dei confini)
1. La parziale modificazione dei confini delle aree protette delimitati nell'allegato A o nelle relative leggi istitutive, che si rendesse necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, è apportata con apposita deliberazione della Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e informata la competente Commissione consiliare.
"
Art. 6 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) 
alla lettera b ) le parole: ''la Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivolì'' e le parole: ''e la Zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzò'' sono soppresse;
b) 
alla lettera c ) le parole: ''del Sangonè' e le parole: ''e la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto torinesè' sono soppresse;
c) 
alla lettera d ) dopo le parole: ''Parco naturale delle Alpi marittime" sono aggiunte le seguenti:'', la Riserva naturale delle Grotte del Bandito;
d) 
la lettera e ) è sostituita dalla seguente: " e ) Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea e la Riserva speciale di Benevagienna;";
e) 
alla lettera f ) le parole: ''la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto cuneesè' sono soppresse;
f) 
la lettera h ) è sostituita dalla seguente: "h ) Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale di Ghiaia Grande, la Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza, la Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato, la Riserva naturale Bric Montariolo, la Riserva naturale Castelnuovo Scrivia, la Riserva naturale Isola Santa Maria, la Riserva naturale del Boscone, la Riserva naturale della Confluenza del Tanaro, il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, la Riserva naturale del Torrente Orba, la Riserva naturale di Fontana Gigante e la Riserva naturale della Palude di San Genuario;";
g) 
la lettera m ) è sostituita dalla seguente: "m ) Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;";
h) 
le lettere p ) , q ) e r ) sono abrogate;
i) 
alla lettera s ) le parole: ''e della Zona naturale di salvaguardia Gesso e Stura" sono soppresse;
j) 
dopo la lettera t ) è aggiunta la seguente: "t bis ) Comuni di Mongrando ed Occhieppo Inferiore, ai quali è trasferita la gestione della riserva naturale Spina Verde.".
Art. 7 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
" 1. Il presidente è nominato, secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la comunità delle aree protette, fatta eccezione per il presidente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 7, lettera a)."
.
Art. 8 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
"
1. Fermo restando quanto previsto al comma 7, il consiglio è composto:
a) dal presidente dell'ente di gestione;
b) da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui due designati dalla Giunta regionale, uno designato d'intesa dalle province interessate e due designati dalla comunità delle aree protette.
"
4. 
Il comma 7 dell'articolo 15 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
"
7. Il consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è composto da:
a) il presidente dell'ente, nominato secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli enti locali interessati;
b) cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui due designati dalla Giunta regionale e tre designati d'intesa tra le amministrazioni comunali e religiose interessate.
"
Art. 9 
1. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
" d ) attività commerciali e di erogazione di servizi, compatibili con le finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di incentivazione turistica e turistico-ambientale, effettuate in proprio o con il concorso di privati coinvolti nella gestione dei servizi;"
.
2. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
" b ) assegnazioni straordinarie vincolate volte al finanziamento di specifici progetti destinati al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 7."
.
3. 
Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
" 4. La Regione effettua spese dirette per iniziative di interesse generale per il sistema delle aree protette, quali attività formative specifiche, promozione, documentazione, ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di organismi, e per l'incentivazione dell'offerta turistica e della fruizione pubblica delle aree protette."
.
Art. 10 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
" 1. Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio )."
.
2. 
Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 è aggiunta in fine la seguente lettera:
" f bis ) interventi in materia di sviluppo delle attività turistiche e di accoglienza."
.
3. 
Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
" 4. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), predispone gli elaborati conseguenti con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale per l'elaborazione del piano di area definitivo. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, approva il piano di area definitivo entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore."
.
4. 
Al comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 le parole: ", fatta eccezione per le varianti di cui al comma 8" sono soppresse.
6. 
Il comma 12 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
" 12. Sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle zone naturali di salvaguardia, i piani di area vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente titolo."
.
Art. 11 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
" 3. I piani naturalistici specificano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'articolo 8, relativamente agli aspetti naturalistici, ed hanno valore di piano gestionale dell'area protetta, le cui previsioni sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004, nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati."
.
Art. 12 
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:
" 6 bis. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi in ordine ai provvedimenti adottati, cui gli enti gestori sono tenuti a conformarsi tempestivamente."
.
Art. 13 
1. 
I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 32 sono abrogati.
Art. 14 
(Inserimento dell'articolo 32 bis alla l.r. 19/2009)
1. 
Dopo l' articolo 32 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:
"
Art. 32 bis. (Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi)
1. È istituito il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi con sede presso il Sacro Monte di Varallo.
2. Il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi opera per la conservazione preventiva e programmata degli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico dei Sacri Monti piemontesi facenti parte delle riserve speciali istituite.
"
Art. 15 
(Sostituzione dell' articolo 33 della l.r. 19/2009)
1. 
L' articolo 33 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
"
Art. 33. (Gestione faunistica)
1. Ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette sono ammessi i seguenti interventi:
a) gli abbattimenti selettivi;
b) le catture e i prelievi;
c) le reintroduzioni e i ripopolamenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati in modo che sia assicurato il coordinamento con gli interventi di gestione faunistica programmati dalla Provincia all'esterno delle aree protette, nonché secondo le modalità ed i criteri definiti da apposito regolamento che la Giunta regionale è delegata ad adottare, entro trenta giorni dalla datata di entrata in vigore del presente titolo, in relazione agli habitat ed alle specie interessati e tenendo conto che i predetti interventi sono finalizzati a:
a) portare la zoocenosi al maggior grado di complessità e ricchezza specifica proprie di ogni ecosistema protetto mediante idonei interventi gestionali di contenimento o di incremento e, ove necessario, anche di eliminazione delle specie non autoctone;
b) contenere i danni alle colture agricole e alle aree destinate al pascolo in quanto espressione di attività economica da valorizzare e qualificare compatibilmente con le normative che regolano la salvaguardia ambientale delle aree protette e costituiscono elemento di rilievo del paesaggio;
c) contenere i danni alla copertura forestale in quanto le aree boscate svolgono una funzione insostituibile e rappresentano un elemento irrinunciabile per la conservazione del complessivo equilibrio ambientale;
d) mantenere uno stato sanitario delle specie animali tale da impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possano arrecare danno al patrimonio faunistico, ivi compreso quello zootecnico, presente nell'area protetta e in aree limitrofe;
e) migliorare e conservare la fauna ittica autoctona con interventi gestionali tendenti anche all'eliminazione delle specie non autoctone;
f) ricostituire condizioni di equilibrio ambientale e naturale dei corsi e degli specchi d'acqua presenti nelle aree protette.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati sulla base di appositi piani elaborati ed approvati dal soggetto gestore dell'area protetta, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sulla base delle osservazioni vincolanti formulate dalla Regione, secondo le modalità e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 2.
4. Il soggetto gestore dell'area protetta può autorizzare singoli interventi di cattura o prelievo a scopo scientifico non previsti dai piani di cui al comma 3 in conformità, ove applicabile, alla vigente legislazione in materia di gestione della fauna selvatica e ittica.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta e sono attuati:
a) dal personale da esso dipendente;
b) da persone da esso autorizzate, anche a titolo oneroso, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e ai Comprensori Alpini (CA) contermini.
6. Per la gestione faunistica del cinghiale il regolamento di cui al comma 2 detta, in conformità alle linee guida emanate dal competente Ministero, specifiche disposizioni per la redazione dei relativi piani al fine di garantire una efficace gestione della specie e degli ecosistemi interessati e assicurare il coordinamento dei prelievi all'interno delle aree protette con gli interventi effettuati dalla Provincia all'esterno delle stesse.
7. La mancata o impropria attuazione dei piani di gestione delle specie faunistiche interessate determina, nei casi definiti dal regolamento di cui al comma 2, la diretta responsabilità del soggetto gestore dell'area protetta per i danni dalla stessa derivanti, valutabile anche ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie regionali da trasferire all'ente.
"
Art. 16 
1. 
Al comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 19/2009 le parole: "articoli 87 e 88 del Trattato" sono sostituite dalla seguenti: "articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.".
Art. 17 
(Sostituzione dell' articolo 36 della l.r. 19/2009)
1. 
L' articolo 36 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
"
Art. 36. (Risarcimenti ed indennizzi)
1. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, agli impianti di arboricoltura da legno, agli allevamenti e ai pascoli presenti all'interno delle aree protette sono risarciti a favore degli agricoltori e degli aventi titolo dal soggetto gestore dell'area protetta territorialmente interessata.
2. Sono esclusi i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle foreste e alle aree boscate.
3. L'accertamento che un vincolo effettivo posto con legge o con gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge impedisce in tutto o in parte l'esecuzione delle attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito, dà diritto a un indennizzo a compensazione dei mancati redditi. Danno comunque diritto all'indennizzo:
a ) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di monticazione;
b ) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
4. Non sono indennizzabili i mancati redditi teorici derivanti da previsioni e norme urbanistiche e territoriali.
5. Non sono dovuti indennizzi derivanti dai vincoli paesaggistici.
6. È fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per particolari motivi di tutela dell'ambiente naturale, all'espropriazione di aree nel rispetto delle normative vigenti in materia.
7. Il proprietario o il conduttore del fondo, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, segnala, entro dieci giorni dall'evento, il danno al soggetto gestore dell'area protetta, che provvede ad effettuare il relativo accertamento entro quindici giorni dalla segnalazione.
8. La procedura di accertamento e risarcimento dei danni è espletata, previa specifica intesa, dalla Provincia competente per territorio nei casi di richiesta motivata deliberata dal soggetto dell'area protetta a gestione locale.
9. I danni e i mancati redditi riconosciuti risarcibili o indennizzabili sono liquidati entro novanta giorni dalla data dell'accertamento.
10. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione criteri e linee guida per l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo e trasferisce le inerenti risorse a favore dei soggetti gestori o delle Province nei casi di cui al comma 8, con fondi stanziati su apposito capitolo di spesa.
11. La mancata attuazione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi delle misure preventive finanziate dai soggetti gestori delle aree protette determina la decadenza dal diritto al risarcimento del danno di cui al presente articolo.
"
Art. 18 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 19/2009 le parole: "il ripristino degli habitat naturali indicati nell'Allegato B e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario, di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357", sono sostituite dalle seguenti:
" il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati nell'Allegato A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357"
.
Art. 19 
1. 
Al comma 10 dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di sessanta giorni".
2. 
Al comma 14 dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 le parole: "articolo 42" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 41".
Art. 20 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 19/2009 le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di sessanta giorni".
Art. 21 
1. 
La rubrica del Titolo IV della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
" Titolo IV Zone naturali di salvaguardia e corridoi ecologici"
.
2. 
Prima del Capo I del Titolo IV della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:
"
Capo 0I (Zone naturali di salvaguardia )
Art. 52 bis (Zone naturali di salvaguardia )
1. Le zone naturali di salvaguardia sono caratterizzate da elementi di interesse naturalistico-territoriale oppure costituiscono il graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela delle altre tipologie di aree facenti parte della rete ecologica regionale e i territori circostanti.
2. Sono zone naturali di salvaguardia le seguenti aree individuate con lettera f nella cartografia di cui all'allegato A:
- f1. Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli;
- f2. Zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;
- f3. Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto torinese;
- f4. Zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzo;
- f5. Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino;
- f6. Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese;
- f7. Zona naturale di salvaguardia di Fontana Gigante;
- f8. Zona naturale di salvaguardia della Palude di San Genuario;
- f9. Zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa;
- f10. Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero;
- f11. Zona naturale di salvaguardia dell'Alpe Devero;
- f12. Zona naturale di salvaguardia Gesso e Stura;
- f13. Zona naturale di Salvaguardia dell'Alta Val Strona;
- f14. Zona naturale di Salvaguardia della Dora Riparia;
- f15. Zona naturale di Salvaguardia del Monte Musinè;
- f16. Zona naturale di Salvaguardia dei Laghi di Avigliana;
- f17. Zona naturale di Salvaguardia Tangenziale verde e laghetti Falchera;
- f18. Zona naturale di Salvaguardia Spina Verde.
"
3. 
Le nuove zone naturali di salvaguardia sono istituite con legge regionale modificativa del presente testo unico.
4. 
La parziale modificazione dei confini delle Zone naturali di salvaguardia delimitati nelle cartografie dell'allegato A o delle relative leggi istitutive, che si rendesse necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, è apportata con apposita deliberazione della Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e informata la competente Commissione consiliare:
"
Art. 52 ter (Finalità delle zone naturali di salvaguardia )
1. Nelle zone naturali di salvaguardia gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nonché i programmi e gli interventi pubblici e privati perseguono le seguenti finalità:
a ) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;
b ) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;
c ) attuare il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori naturali dell'area;
d ) sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;
e ) promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche sostenibili dell'area protetta.
2. Nelle zone naturali di salvaguardia confinanti con aree protette i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati di cui al comma 1 devono essere coerenti con le previsioni dei piani d'area delle aree protette e non compromettere la conclusione dei progetti in corso o la realizzazione delle finalità di quelli già attuati dai soggetti gestori dell'area prima dell'entrata in vigore della presente legge.
"
Art. 22 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 19/2009 le parole: "per essere riportati nella carta della natura regionale", sono soppresse.
Art. 23 
1. 
Dopo il comma 11 dell'articolo 55 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:
" 11 bis. Chiunque impedisca la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 33 è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro. Qualora l'impedimento arrechi, direttamente o indirettamente, danni alle colture agrarie o all'ambiente naturale, il soggetto che ha impedito la realizzazione degli interventi è tenuto altresì al risarcimento dei danni."
.
2. 
Al comma 20 dell'articolo 55 della l.r. 19/2009 la parola: "introitate", è sostituita dalle seguenti: "irrogate ed introitate" .".
Art. 24 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 le parole: "la proposta di nomina del presidente dell'ente e" sono soppresse.
2. 
Al comma 4 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 le parole: "una proposta unitaria, espressa a maggioranza, di nomina del presidente dell'ente e" sono soppresse.
3. 
Al comma 6 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 le parole: "proposte di nomina" sono sostituite dalla seguente: "designazioni".
4. 
Al comma 8 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 dopo le parole: "di rispettiva competenza" sono aggiunte le seguenti: "e anche a prescindere dalla loro naturale scadenza".
Art. 25 
1. 
Dopo il numero 62) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:
" 62 bis ) legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate );"
.
2. 
Dopo il numero 152) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:
" 152 bis ) legge regionale 22 dicembre 2009, n. 33 (Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona );"
.
Art. 26 
(Modifiche all'Allegato A della l.r. 19/2009)
1. 
L'Allegato A (Cartografie delle aree protette regionali) della l.r. 19/2009 è sostituito dall'allegato alla presente legge.
Art. 27 
(Modifica all'Allegato C della l.r. 19/2009)
1. 
All'allegato C (Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97) della l.r. 19/2009, le parole: "articolo 44", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 43".
Art. 28 
(Modifica all'Allegato D della l.r. 19/2009)
1. 
All'allegato D (Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97) della l.r. 19/2009, le parole: "articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 44".

ALLEGATO A. 
Cartografie delle aree protette regionali e delle zone naturali di salvaguardia (Articoli 10, comma 1 e 52 bis, comma 2)

 

PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO (SCALA 1:25.000)

PARCO NATURALE DI ROCCHETTA TANARO (SCALA 1:5.000)

PARCO NATURALE DELLE ALPI MARITTIME E RISERVA NATURALE DELLE GROTTE DEL BANDITO TAV. 1 (SCALA 1:25.000)

 

PARCO NATURALE DELLE ALPI MARITTIME E RISERVA NATURALE DELLE GROTTE DEL BANDITO TAV. 2 (SCALA 1:25.000)

PARCO NATURALE DEL MARGUAREIS E RISERVA NATURALE DELLE GROTTE DI BOSSEA (SCALA 1:25.000)

PARCO NATURALE VALLE DEL TICINO TAV. 1 (SCALA 1:25.000)

PARCO NATURALE VALLE DEL TICINO TAV. 2 (SCALA 1:25.000)

PARCO NATURALE DEI LAGONI DI MERCURAGO (SCALA 1:5.000)

PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND (SCALA 1:25.000)

PARCO NATURALE DELLA VAL TRONCEA (SCALA 1:25.000)

PARCO NATURALE ORSIERA-ROCCIAVRÈ (SCALA 1:25.000)

PARCO NATURALE E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEI LAGHI DI AVIGLIANA (SCALA 1:10.000)

PARCO NATURALE LA MANDRIA (SCALA 1:25.000)

PARCO NATURALE DI STUPINIGI (SCALA 1:10.000)

PARCO NATURALE DELLA COLLINA DI SUPERGA (SCALA 1:10.000)

PARCO NATURALE DEL LAGO DI CANDIA (SCALA 1:5.000)

PARCO NATURALE DEL MONTE SAN GIORGIO (SCALA 1:10.000)

PARCO NATURALE DEL MONTE TRE DENTI- FREIDOUR (SCALA 1:10.000)

PARCO NATURALE DI CONCA CIALANCIA (SCALA 1:10.000)

PARCO NATURALE DEL COLLE DEL LYS (SCALA 1:10.000)

PARCO NATURALE DELLA ROCCA DI CAVOUR (SCALA 1:10.000)

PARCO NATURALE DELL'ALPE VEGLIA E DELL'ALPE DEVERO E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELL'ALPE DEVERO TAV. 1 (SCALA 1:25.000)

PARCO NATURALE DELL'ALPE VEGLIA E DELL'ALPE DEVERO E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELL'ALPE DEVERO TAV. 2 (SCALA 1:25.000)

PARCO NATURALE DELL'ALTA VALLE ANTRONA (SCALA 1:25.000)

PARCO NATURALE DELLE LAME DEL SESIA (SCALA 1:25.000)

PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA (SCALA 1:25.000)

PARCO NATURALE DELL'ALTA VAL SESIA E ALTA VAL STRONA E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELL'ALTA VAL STRONA TAV. 1 (SCALA 1:25.000)

PARCO NATURALE DELL'ALTA VAL SESIA E ALTA VAL STRONA E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELL'ALTA VAL STRONA TAV. 2 (SCALA 1:25.000)

PARCO NATURALE E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEL BOSCO DELLE SORTI DELLA PARTECIPANZA DI TRINO (SCALA 1:10.000)

RISERVA NATURALE DEL TORRENTE ORBA (SCALA 1:10.000)

RISERVA NATURALE DI VALLE ANDONA, VALLE BOTTO E VALLE GRANDE (SCALA 1:25.000)

RISERVA NATURALE DELLA VAL SARMASSA (SCALA 1:5.000)

RISERVA NATURALE DELLA BARAGGIA DI PIANO ROSA (SCALA 1:25.000)

RISERVE NATURALI DELLE BARAGGE BIELLESI E VERCELLESI TAV. 1 (SCALA 1:25.000)

RISERVE NATURALI DELLE BARAGGE BIELLESI E VERCELLESI TAV. 2 (SCALA 1:25.000)

RISERVA NATURALE DEL PARCO BURCINA "FELICE PIACENZA" (SCALA 1:5.000)

RISERVA NATURALE DI ROCCA SAN GIOVANNI - SABEN (SCALA 1:5.000)

RISERVA NATURALE DEI CICIU DEL VILLAR (SCALA 1:5.000)

RISERVA NATURALE DELLE SORGENTI DEL BELBO (SCALA 1:10.000)

RISERVA NATURALE DI CRAVA-MOROZZO (SCALA 1:10.000)

RISERVA NATURALE E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA GESSO STURA (SCALA 1:25.000)

RISERVA NATURALE DEI CANNETI DI DORMELLETTO (SCALA 1:10.000)

RISERVA NATURALE DI FONDO TOCE (SCALA 1:10.000)

RISERVA NATURALE DI BOSCO SOLIVO (SCALA 1:5.000)

RISERVA NATURALE DELL'ORRIDO DI CHIANOCCO (SCALA 1:5.000)

RISERVA NATURALE DELL'ORRIDO DI FORESTO (SCALA 1:10.000)

RISERVA NATURALE DELLA VAUDA (SCALA 1:25.000)

RISERVA NATURALE DELLA MADONNA DELLA NEVE SUL MONTE LERA (SCALA 1:5.000)

RISERVA NATURALE DEL PONTE DEL DIAVOLO (SCALA 1:5.000)

RISERVA NATURALE DEL BOSCO DEL VAJ (SCALA 1:5.000)

RISERVA NATURALE DELLO STAGNO DI OULX (SCALA 1:5.000)

RISERVA NATURALE DEI MONTI PELATI (SCALA 1:10.000)

RISERVA NATURALE DEL BRICH ZUMAGLIA (SCALA 1:10.000)

RISERVA NATURALE DELLA GARZAIA DI VILLARBOIT (SCALA 1:5.000)

RISERVA NATURALE DELLA GARZAIA DI CARISIO (SCALA 1:5.000)

RISERVA NATURALE DELLA PALUDE DI CASALBERTRAME (SCALA 1:10.000)

RISERVA NATURALE E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DI FONTANA GIGANTE (SCALA 1:5.000)

RISERVA NATURALE E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA PALUDE DI SAN GENUARIO (SCALA 1:10.000)

ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEL BOSCO DELLE SORTI LA COMMUNA (SCALA 1:10.000)

ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEI BOSCHI E DELLE ROCCHE DEL ROERO (SCALA 1:25.000)

ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA COLLINA DI RIVOLI (SCALA 1:5.000)

ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA STURA DI LANZO (SCALA 1:25.000)

RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI CREA (SCALA 1:5.000)

RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI OROPA (SCALA 1:10.000)

RISERVA SPECIALE DELLA BESSA (SCALA 1:10.000)

RISERVA NATURALE E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA SPINA VERDE (SCALA 1: 10.000)

RISERVA SPECIALE DI BENEVAGIENNA (SCALA 1:10.000)

RISERVE SPECIALI DEL SACRO MONTE DI ORTA, MONTE MESMA, COLLE DI BUCCIONE (SCALA 1:10.000)

RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI BELMONTE (SCALA 1:5.000)

RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA (SCALA 1:5.000)

RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI GHIFFA (SCALA 1:5.000)

RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI VARALLO (SCALA 1:5.000)

ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA TANGENZIALE VERDE E LAGHETTI DELLA FALCHERA (SCALA 1:10.000)

ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEL MONTE MUSINÈ (SCALA 1:10.000)

ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA - COLLEGNO TAV. 155SE (SCALA 1:25.000)

ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA - ALMESE TAV. 155NO (SCALA 1:25.000)

ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA - ROSTA TAV. 155SO (SCALA 1:25.000)

ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA - ALPIGNANO TAV. 155NE (SCALA 1:25.000)

RISERVE NATURALI E ZONE NATURALI DI SALVAGUARDIA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - TRATTO CUNEESE TAV. 1 (SCALA 1:25.000)

- Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese

- Riserva naturale di Pian del Re

- Riserva naturale di Paesana

RISERVE NATURALI E ZONE NATURALI DI SALVAGUARDIA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - TRATTO CUNEESE TAV. 2 (SCALA 1:25.000)

- Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese

- Riserva naturale della Confluenza del Bronda

- Riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi

- Riserva naturale della Confluenza del Pellice

- Riserva naturale Fontane

- Riserva naturale della Confluenza del Varaita

RISERVE NATURALI E ZONE NATURALI DI SALVAGUARDIA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - TRATTO TORINESE TAV. 1 (SCALA 1:25.000)

- Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese

- Riserva naturale della Confluenza del Maira

- Riserva naturale della Lanca di San Michele

- Riserva naturale dell'Oasi del Po morto

- Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna

- Riserva naturale del Molinello

- Riserva naturale Le Vallere

- Riserva naturale Arrivore e Colletta

- Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla

RISERVE NATURALI E ZONE NATURALI DI SALVAGUARDIA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - TRATTO TORINESE TAV. 2 (SCALA 1:25.000)

- Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese

- Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla

- Riserva naturale Arrivore e Colletta

- Riserva naturale dell'Orco e del Malone

- Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea

- Riserva naturale del Mulino vecchio

- Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano

RISERVE NATURALI E ZONE NATURALI DI SALVAGUARDIA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - TRATTO VERCELLESE/ALESSANDRINO TAV. 1 (SCALA 1:25.000)

- Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po - tratto vercellese/alessandrino

- Riserva naturale di Isola Santa Maria

- Riserva naturale di Ghiaia Grande

- Riserva naturale delle sponde fluviali di Casale Monferrato

- Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza

RISERVE NATURALI E ZONE NATURALI DI SALVAGUARDIA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - TRATTO VERCELLESE/ALESSANDRINO TAV. 2 (SCALA 1:25.000)

- Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino

- Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza

- Riserva naturale del Boscone

- Riserva naturale della Confluenza del Tanaro

- Riserva naturale Bric Montariolo

- Riserva naturale Castelnuovo Scrivia