Proposta di legge regionale n. 53 presentata il 27 luglio 2010
Promozione ed immagine del Piemonte Romano.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove la valorizzazione dell'itinerario archeologico di epoca romana attraverso il sistema dei parchi archeologici e dei musei presenti sul territorio regionale.
2. 
La presente legge sostiene e finanzia interventi di conservazione e di valorizzazione attraverso progetti mirati a favorire la migliore comprensione dei beni archeologici regionali conservati nei musei e nei siti aperti al pubblico.
3. 
La Regione Piemonte, evidenziando gli aspetti peculiari di ogni città sin dalle origini, promuove e finanzia la creazione di nuovi itinerari archeologici nell'ambito di una rete regionale, collegati secondo un criterio unificante, consentendo al pubblico una nuova lettura storica del territorio e sviluppando una diversa fruizione del bene archeologico piemontese.
Art. 2 
(Linee d'intervento)
1. 
La Regione Piemonte, coinvolgendo le Amministrazioni Provinciali e Comunali direttamente competenti, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e le Associazioni, promuove:
a) 
il censimento dei siti e dei musei presenti sul territorio regionale;
b) 
la realizzazione di interventi, anche tramite campagne di scavo e piccole infrastrutture, tesi ad ottenere una maggiore fruibilità ed accessibilità complessiva dei siti archeologici, favorendo l'interesse di un maggior numero di utenti;
c) 
la realizzazione di banche dati con metodologia di rilevazione ed informazioni omogenee che consentano anche agli utenti una lettura complessiva e comparata del sistema archeologico e museale;
d) 
la periodica consultazione, di esperti del settore, per migliorare l'attività di valorizzazione e promozione dell'itinerario archeologico;
e) 
la realizzazione di materiale promozionale comune, utilizzando anche le attuali possibilità telematiche;
f) 
la realizzazione di una cartellonistica da installare presso i singoli siti archeologici che contenga informazioni, disegni, mappe, fotografie, dei vari siti e dell'itinerario archeologico la realizzazione di una segnaletica stradale comune che evidenzi il percorso dell'itinerario archeologico;
g) 
la realizzazione di cartellonistica pubblicitaria presso i caselli autostradali;
h) 
la definizione di forme di agevolazione, biglietto unico o ridotto, per gli utenti che intendano accedere alle aree archeologiche;
i) 
l'attivazione di forme di monitoraggio attraverso la raccolta dati relativi agli indicatori di realizzazione di risultato e di impatto.
Art. 3 
(Iniziative locali)
1. 
Nelle singole realtà locali, vengono attuate le seguenti iniziative:
a) 
allestimento e apertura al pubblico dei vari siti archeologici e musei, con contestuale allestimento multimediale;
b) 
esposizione dei reperti;
c) 
pubblicazione di volumi monografici con illustrazione dei risultati degli scavi archeologici effettuati, nel quadro delle più ampie conoscenze acquisite negli ultimi vent' anni sul popolamento romano del Piemonte;
d) 
organizzazione di convegni sulle realtà archeologiche romane locali per illustrare ed approfondire tematiche connesse all'evoluzione culturale, economica e sociale.
Art. 4 
(Conservazione dei reperti)
1. 
La presente legge finanzia gli interventi di conservazione dei reperti archeologici nelle singole realtà locali, attraverso interventi di:
a) 
lavaggio, siglatura e prima sistemazione del materiale archeologico rinvenuto;
b) 
verifica del materiale archeologico e ricomposizione dei frammenti per l'identificazione dei reperti archeologici più significativi;
c) 
analisi crono-tipologica delle diverse classi di reperti, schedatura ed inventariazione dei reperti (operazione finalizzata anche alla pratica di deposito temporaneo presso la struttura museale);
d) 
restauro dei reperti;
e) 
documentazione grafica e fotografica dei reperti;
f) 
analisi paleobotaniche e archeometriche;
g) 
pubblicazione di volumi monografici a carattere scientifico e di opuscoli a taglio più divulgativo sui risultati delle indagini archeologiche;
h) 
iniziative di promozione (formazione sul campo), conferenze, visite guidate specialistiche, percorsi museali integrati per una più vasta conoscenza e fruizione del patrimonio archeologico locale sui temi di archeologia di epoca romana.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua di 2.000.000,00 euro.
2. 
All'onere previsto al comma 1, il cui stanziamento è iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB18032 del bilancio di previsione per l'anno 2010 si provvede con le risorse finanziarie dell'UPBDB09012 (Risorse finanziarie per il bilancio Titolo 2: spese in conto capitale) e dell'UPBDB09011 (Risorse finanziarie per il bilancio Titolo 1: spese correnti).
3. 
Per il biennio 2011-2012, agli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).