Promozione ed immagine del Piemonte Romano.
Primo firmatario
Altri firmatari
CANTORE DANIELE COMBA FABRIZIO CORTOPASSI ALBERTO COSTA ROSA ANNA LA ROCCA GIROLAMO MONTARULI AUGUSTA SPAGNUOLO CARLA TENTONI ALFREDO ROBERTO TOSELLI PIETRO FRANCESCO VALLE ROSANNA
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte promuove la valorizzazione dell'itinerario archeologico di epoca romana attraverso il sistema dei parchi archeologici e dei musei presenti sul territorio regionale.
2.
La presente legge sostiene e finanzia interventi di conservazione e di valorizzazione attraverso progetti mirati a favorire la migliore comprensione dei beni archeologici regionali conservati nei musei e nei siti aperti al pubblico.
3.
La Regione Piemonte, evidenziando gli aspetti peculiari di ogni città sin dalle origini, promuove e finanzia la creazione di nuovi itinerari archeologici nell'ambito di una rete regionale, collegati secondo un criterio unificante, consentendo al pubblico una nuova lettura storica del territorio e sviluppando una diversa fruizione del bene archeologico piemontese.
Art. 2
(Linee d'intervento)
1.
La Regione Piemonte, coinvolgendo le Amministrazioni Provinciali e Comunali direttamente competenti, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e le Associazioni, promuove:
a)
il censimento dei siti e dei musei presenti sul territorio regionale;
b)
la realizzazione di interventi, anche tramite campagne di scavo e piccole infrastrutture, tesi ad ottenere una maggiore fruibilità ed accessibilità complessiva dei siti archeologici, favorendo l'interesse di un maggior numero di utenti;
c)
la realizzazione di banche dati con metodologia di rilevazione ed informazioni omogenee che consentano anche agli utenti una lettura complessiva e comparata del sistema archeologico e museale;
d)
la periodica consultazione, di esperti del settore, per migliorare l'attività di valorizzazione e promozione dell'itinerario archeologico;
e)
la realizzazione di materiale promozionale comune, utilizzando anche le attuali possibilità telematiche;
f)
la realizzazione di una cartellonistica da installare presso i singoli siti archeologici che contenga informazioni, disegni, mappe, fotografie, dei vari siti e dell'itinerario archeologico la realizzazione di una segnaletica stradale comune che evidenzi il percorso dell'itinerario archeologico;
g)
la realizzazione di cartellonistica pubblicitaria presso i caselli autostradali;
h)
la definizione di forme di agevolazione, biglietto unico o ridotto, per gli utenti che intendano accedere alle aree archeologiche;
i)
l'attivazione di forme di monitoraggio attraverso la raccolta dati relativi agli indicatori di realizzazione di risultato e di impatto.
Art. 3
(Iniziative locali)
1.
Nelle singole realtà locali, vengono attuate le seguenti iniziative:
a)
allestimento e apertura al pubblico dei vari siti archeologici e musei, con contestuale allestimento multimediale;
b)
esposizione dei reperti;
c)
pubblicazione di volumi monografici con illustrazione dei risultati degli scavi archeologici effettuati, nel quadro delle più ampie conoscenze acquisite negli ultimi vent' anni sul popolamento romano del Piemonte;
d)
organizzazione di convegni sulle realtà archeologiche romane locali per illustrare ed approfondire tematiche connesse all'evoluzione culturale, economica e sociale.
Art. 4
(Conservazione dei reperti)
1.
La presente legge finanzia gli interventi di conservazione dei reperti archeologici nelle singole realtà locali, attraverso interventi di:
a)
lavaggio, siglatura e prima sistemazione del materiale archeologico rinvenuto;
b)
verifica del materiale archeologico e ricomposizione dei frammenti per l'identificazione dei reperti archeologici più significativi;
c)
analisi crono-tipologica delle diverse classi di reperti, schedatura ed inventariazione dei reperti (operazione finalizzata anche alla pratica di deposito temporaneo presso la struttura museale);
d)
restauro dei reperti;
e)
documentazione grafica e fotografica dei reperti;
f)
analisi paleobotaniche e archeometriche;
g)
pubblicazione di volumi monografici a carattere scientifico e di opuscoli a taglio più divulgativo sui risultati delle indagini archeologiche;
h)
iniziative di promozione (formazione sul campo), conferenze, visite guidate specialistiche, percorsi museali integrati per una più vasta conoscenza e fruizione del patrimonio archeologico locale sui temi di archeologia di epoca romana.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua di 2.000.000,00 euro.
2.
All'onere previsto al comma 1, il cui stanziamento è iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB18032 del bilancio di previsione per l'anno 2010 si provvede con le risorse finanziarie dell'UPBDB09012 (Risorse finanziarie per il bilancio Titolo 2: spese in conto capitale) e dell'UPBDB09011 (Risorse finanziarie per il bilancio Titolo 1: spese correnti).
3.
Per il biennio 2011-2012, agli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).