Proposta di legge regionale n. 50 presentata il 26 luglio 2010
Riconoscimento della figura del soccorritore professionale.

Art. 1 
(Profilo professionale)
1. 
Il soccorritore, nonché l'autista soccorritore è l'unico operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito a norma dell'articolo 9, è abilitato a svolgere le attività di:
a) 
collaborazione nell'intervento del soccorso sanitario in tutte le fasi del suo svolgimento con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento;
b) 
conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
c) 
manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli.
2. 
Nei successivi articoli tutto quanto disposto in riferimento alla figura del soccorritore è da intendersi anche riferito all'autista soccorritore.
Art. 2 
(Formazione)
1. 
La regione sulla base delle richieste pervenute, autorizza all'effettuazione dei corsi di formazione professionale di soccorritore le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti pubblici preposti alla formazione professionale, le associazioni professionali degli operatori dell'emergenza e trasporto sanitario, le associazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul territorio, le cooperative e le aziende private che operano nei trasporti sanitari, in possesso dei seguenti requisiti:
a) 
presenza all'interno dell'ente o dell'associazione di un servizio per la formazione e l'aggiornamento del personale o previsione nello statuto di attività formativa;
b) 
disponibilità a qualsiasi titolo di strutture logistiche e tecnologie necessarie all'espletamento del corso;
c) 
individuazione e disponibilità di tutti i docenti necessari all'espletamento del corso;
d) 
individuazione del responsabile del corso;
e) 
individuazione dell'ente pubblico o privato disponibile ad ospitare il tirocinio.
2. 
I soggetti richiedenti di cui al comma 1 presentano la richiesta di autorizzazione alla regione, allegando un'autocertificazione in cui dichiarano il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 3 
(Contesti operativi)
1. 
Il soccorritore presta la propria attività sul territorio regionale, in regime di dipendenza o di volontariato di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere, di associazioni di volontariato, di cooperative e di enti pubblici o privati, che svolgono servizi di soccorso e trasporto sanitario anche al di fuori delle situazioni di emergenza.
Art. 4 
(Attività e competenze)
1. 
Le attività del soccorritore sono rivolte alla logistica dell'intervento di emergenza e sono svolte secondo i piani e le direttive della centrale operativa 118 di riferimento o dell'autorità dalla quale l'intervento è coordinato.
2. 
Il soccorritore svolge l'attività di cui al comma 1, in collegamento funzionale ed in collaborazione con gli altri operatori preposti all'intervento di soccorso.
3. 
Le attività di cui al comma 1 sono indicate negli allegati A e B annessi alla presente legge.
Art. 5 
(Requisiti di accesso)
1. 
Per l'accesso ai corsi di formazione professionale di soccorritore di cui all'articolo 2 è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado, il possesso della patente di guida e l'età anagrafica di cui all'articolo 115, comma 1, lettera e), del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. 
Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di soccorritore o autista di ambulanza o autista di ambulanza coordinatore, con almeno 1.500 ore di servizio espletato, sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione e sono sottoposti all'esame finale previsto dall'articolo 9.
3. 
Quanto disposto al comma 2 non si applica agli operatori che espletano le attività di cui al medesimo comma come funzioni ausiliarie rispetto al ruolo ed alla qualifica di appartenenza.
Art. 6 
(Organizzazione didattica)
1. 
I corsi di formazione professionale di soccorritore di cui all'articolo 2 per l'ottenimento dell'abilitazione di cui all'articolo 9 prevedono due moduli didattici obbligatori:
a) 
un modulo di base;
b) 
un modulo professionale.
2. 
I corsi di formazione professionale di soccorritore di cui all'articolo 2 hanno durata di 500 ore annue così ripartite:
a) 
modulo di base: 75 ore di teoria; 75 ore di esercitazioni; 75 ore di tirocinio;
b) 
modulo professionale: 125 ore di teoria; 75 ore di esercitazioni; 75 ore di tirocinio.
3. 
La regione, in relazione a specifiche tipologie di impiego del soccorritore, può prevedere ulteriori moduli didattici, riferiti a temi specifici, per trasmettere particolari competenze e per integrare il soccorritore in particolari strutture organizzative locali. Tali moduli tematici aggiuntivi non possono superare il tetto massimo di 150 ore, delle quali non più di 50 ore sono riservate ad insegnamenti teorici.
4. 
Il passaggio dal modulo di base a quello professionale è condizionato all'acquisizione di una valutazione positiva dell'apprendimento e delle abilità pratiche acquisite dall'allievo da parte dei docenti del modulo di base.
5. 
Per il mantenimento della formazione acquisita, così come indicato nei commi precedenti, nonché del titolo di servizio attivo è obbligatorio sostenere un aggiornamento annuale di almeno 60 ore.
Art. 7 
(Materie di insegnamento)
1. 
I moduli didattici di cui al comma 1 dell'articolo 6, sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:
a) 
area socio-culturale, linguistica. istituzionale e legislativa;
b) 
area igienico-sanitaria;
c) 
area tecnico-operativa.
2. 
Le materie di insegnamento sono individuate nell'allegato C annesso alla presente legge.
3. 
Per le aree socio-culturale, linguistica, istituzionale e legislativa e igienico-sanitaria la docenza è affidata a personale qualificato, in possesso di diploma di laurea o di abilitazione in relazione a ciascuna specifica materia d'insegnamento. Per l'area tecnico-operativa la docenza è affidata a soccorritori in possesso di abilitazione certificata dalla centrale operativa 118 competente per territorio e da autisti soccorritori iscritti all'albo dei docenti tenuto dalla Federazione italiana conducenti emergenza sanitaria (Co.E.S. Italia).
Art. 8 
(Tirocinio)
1. 
Le attività di tirocinio sono svolte, sotto la guida di un soccorritore e di autista soccorritore, secondo le modalità di cui all'articolo 6, presso le strutture ed i servizi preposti all'emergenza sanitaria territoriale. Al termine del tirocinio è predisposta, per ogni allievo, una scheda riassuntiva che documenta le attività svolte e attesta le capacità dimostrate dall'allievo.
Art. 9 
(Esame finale e rilascio dell'attestato)
1. 
La frequenza ai corsi di formazione è obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli allievi che hanno superato il tetto massimo di assenze giustificate indicato dalla regione o dalla provincia autonoma competente, che comunque non deve superare il 10 per cento delle ore complessive.
2. 
Se le assenze al corso di formazione superano il 10 per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e l'eventuale ripresa della frequenza in un corso successivo avviene secondo modalità stabilite dalla struttura didattica, sentita la commissione d'esame.
3. 
Al termine del corso di formazione gli allievi sono sottoposti ad una prova scritta, teorica e pratica, da parte di un'apposita commissione nominata dalla regione, composta da cinque membri, di cui uno nominato dall'assessorato regionale o provinciale alla sanità, uno dal responsabile della centrale operativa 118 competente per territorio, uno dalla Federazione Co.E.S. Italia e scelto tra gli iscritti all'albo dei docenti tenuto dalla federazione stessa e due rappresentanti le associazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul territorio e che vantano maggiore anzianità di soccorso con la centrale operativa 118.
4. 
All'allievo che supera le prove di cui al comma 3, è rilasciato dalla regione, un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale.
5. 
Il conseguimento dell'attestato di soccorritore o di autista soccorritore costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione nelle forme e nelle modalità previste dalla presente legge.
Art. 10 
(Contributi)
1. 
La Regione, con successivo regolamento, disciplina le modalità di erogazione di contributi a favore delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti pubblici preposti alla formazione professionale, associazioni professionali degli operatori dell'emergenza e trasporto sanitario, associazioni di volontariato, cooperative ed aziende private che operano nei trasporti sanitari in possesso dei seguenti requisiti di cui all'articolo 2, autorizzate alla effettuazione dei corsi di formazione professionale di soccorritore ai sensi della presente legge.
2. 
I contributi di cui al comma 1 possono essere erogati esclusivamente se finalizzati a progetti di formazione oppure ad interventi di assunzione di soccorritori professionali.
Art. 11 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'anno 2010 è stimata una spesa corrente di 1.000.000,00 di euro nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 20081 (Sanità, politiche risorse umane dipendenti convenzionate con SSR - servizio sanitario regionale titolo I spese correnti) alla cui copertura finanziaria si fa fronte con la dotazione dell'UPB 09011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.
2. 
Per il biennio 2010- 2012 alla spesa corrente stimata in 1.000.000,00 euro annua nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 20081 (Sanità, politiche risorse umane dipendenti convenzionate con SSR - servizio sanitario regionale titolo I spese correnti) si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 12 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa nazionale e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente.
Art. 13 
(Urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A. 

 

(Articolo 4, comma 3)

 

ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE PER IL SOCCORRITORE E PER L'AUTISTA SOCCORRITORE.

 

1) Supporto al personale sanitario e agli altri operatori dell'equipaggio nell'intervento di urgenza/emergenza:

a) collabora, sulla base delle proprie responsabilità, alla stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi d'appartenenza;

b) partecipa alla valutazione della scena dell'intervento, alla messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e del mezzo di trasporto;

c) collabora all'individuazione della necessità di attivare ulteriori mezzi o servizi complementari al soccorso;

d) collabora al posizionamento corretto ed adeguato del paziente;

e) collabora alla liberazione delle vie aeree, al mantenimento della temperatura corporea, al mantenimento delle funzioni vitali ed alla defibrillazione effettuata a mezzo DAE (defibrillatore semiautomatico esterno);

f) collabora alle procedure diagnostiche ed alla stabilizzazione del paziente sul luogo dell'evento;

g) aiuta nelle manovre praticate al paziente, nel suo sollevamento e caricamento;

h) collabora a fornire assistenza psicologica al paziente;

i) collabora nelle operazioni di immobilizzazione con tutti i presidi a disposizione, nella compressione digitale, nella omeostasi e nel bendaggio compressivo;

l) collabora al trasposto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera;

m) collabora all'attuazione dei sistemi di verifica degli interventi ed alla compilazione della scheda di soccorso per i dati di sua competenza;

n) in assenza di personale sanitario svolge anche funzioni di capo equipaggio.

2) Conduzione del mezzo di soccorso:

a) guida il mezzo di soccorso sanitario, di cui è responsabile, secondo le disposizioni di servizio ricevute e adottando un comportamento di guida sicura in base al codice della strada, alle condizioni di traffico, alla situazione metereologica ed alle condizioni stradali;

adatta la guida allo stato del paziente trasportato, su indicazione del personale sanitario o della centrale operativa 118;

c) comunica con la centrale operativa attraverso la strumentazione di bordo;

d) mantiene in condizioni di buon funzionamento i veicoli e le apparecchiature che gli sono affidati, effettuando gli interventi di manutenzione più semplici.

3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:

a) controlla il veicolo, i materiali e le apparecchiature in dotazione all'èquipe di soccorso;

b) utilizza strumenti informatici di uso comune per la registrazione dei controlli di cui alla lettera a) e di quanto rilevato durante il servizio;

c) collabora alla verifica della qualità del servizio;

d) collabora col personale sanitario e gli altri operatori dell'equipaggio, al termine dell'intervento, al ripristino della funzionalità completa del mezzo, della pulizia interna ed eventuale disinfezione e dei materiali e presidi di immobilizzazione utilizzati;

e) concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo professionale, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione;

f) collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione.

Allegato B. 

 

(Articolo 4, comma 3)

 

ELENCO DELLE PRINCIPALI COMPETENZE DEL SOCCORRITORE E DELL'AUTISTA SOCCORRITORE.

 

1) Competenze tecniche:

a) conoscenza delle caratteristiche tecniche e d'uso dei veicoli, dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell'emergenza;

b) possesso delle tecniche di guida adatte ad ogni condizione di traffico, ambientale e metereologica;

c) conoscenza delle norme del codice della strada e della prevenzione degli incidenti stradali;

d) conoscenza delle tecniche di posizionamento del veicolo per la massima sicurezza del soccorso;

e) conoscenza dell'utilizzo di strumenti informatici per registrare i controlli dei mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione, e di quelli per registrare gli interventi effettuati sia primari che secondari;

f) possesso di tecniche per il controllo dello stress e di altre condizioni psicofisiche connesse alle principali emergenze sanitarie;

g) capacità di utilizzo delle apparecchiature radio in dotazione, conoscenza dei codici e delle tecniche di comunicazione con le centrali operative 118;

h) conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle prime cure da prestare al paziente;

i) capacità di riconoscere le principali alterazioni alle funzioni vitali attraverso la rilevazione di sintomi e di segni fisiologici;

l) conoscenza delle procedure da adottare in caso di TSO (trattamento sanitario obbligatorio).

2) Competenze cognitive:

a) conoscenza del territorio d'intervento e capacità di localizzare eventi sulla base di indicazioni toponomastiche approssimative;

b) conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di urgenza;

c) conoscenza delle normative antinfortunistiche per la tutela fisica e la sicurezza dei pazienti e del personale impegnato nell'intervento di soccorso;

d) conoscenza dell'organizzazione dei servizi sanitari di urgenza/emergenza.

3) Competenze relazionali:

a) conoscenza delle tecniche del lavoro in èquipe e capacità di partecipare alle dinamiche di gruppo;

b) conoscenza delle norme di comportamento del soccorritore e delle regole di comportamento nei rapporti con le altre professionalità che intervengono nelle operazioni di soccorso;

c) capacità di individuare con l'intero equipaggio eventuali misure collaterali da adottare;

d) capacità di condurre la propria attività con dovuta riservatezza ed eticità;

e) capacità di trasmettere le proprie conoscenze e le proprie esperienze professionali ai tirocinanti.

Allegato C. 

 

(Articolo 7, comma 2)

 

MODULI DIDATTICI, OBIETTIVI DI MODULO E MATERIE DI INSEGNAMENTO.

 

1) Modulo base (75 ore di teoria, 75 ore di esercitazioni, 75 ore di tirocinio). Obiettivi didattici del modulo:

a) conoscenza del codice della strada;

b) conoscenza delle tecniche d'interpretazione topografiche e cartografiche stradali;

c) conoscenza della rete dei servizi di emergenza e della sua organizzazione;

d) conoscenza dei princìpi fondamentali di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, dell'apparato locomotorio, respiratorio e cardiocircolatorio;

e) conoscenza delle metodologie per individuare le necessità primarie delle persone nei vari tipi di emergenza;

f) conoscenza dei sistemi di immobilizzazione, caricamento e trasporto e della loro applicazione;

g) conoscenza delle tecniche di rianimazione di base e delle norme di primo soccorso;

h) conoscenza delle tecniche di defibrillazione precoce con DAE (defibrillatore semiautomatico esterno).

Materie di insegnamento:

- area socio-culturale, istituzionale e legislativa: elementi di organizzazione dei servizi di soccorso;

- area igienico-sanitaria: princìpi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, degli apparati respiratori, locomotorio e cardiocircolatorio; elementi di patologia generale;

- area tecnico-operativa: applicazione del codice della strada; applicazione delle tecniche topografiche e cartografia stradale; supporto vitale di base, defibrillazione e norme di primo soccorso; coadiuvazione del personale sanitario nelle urgenze/emergenze.

2) Modulo professionale (125 ore di teoria, 75 ore di esercitazione, 75 ore di tirocinio). Obiettivi didattici del modulo:

a) conoscenza dei fondamenti della legislazione sanitaria e della organizzazione del Servizio sanitario nazionale;

b) conoscenza dei componenti del sistema d'emergenza e delle risorse disponibili sul territorio;

c) conoscenza delle apparecchiature installate a bordo per comunicare correttamente con le centrali operative 118;

d) sviluppo della consapevolezza del ruolo dell'autista soccorritore;

conoscenza dettagliata delle caratteristiche dei mezzi e delle tecniche di guida e di posizionamento negli interventi;

f) sviluppo dei rapporti con le altre figure professionali;

g) conoscenza dei fondamenti della traumatologia e della gestione delle lesioni traumatiche.

Materie d'insegnamento:

- area socio-culturale, istituzionale e legislativa: princìpi di etica professionale; organizzazione del Servizio sanitario nazionale ed elementi di legislazione sanitaria; lingua straniera;

- area igienico-sanitaria: igiene e prevenzione nell'ambito del soccorso; traumatologia e trattamento delle lesioni da trauma;

- area tecnico-operativa: tecniche avanzate di guida e di posizionamento dei mezzi di soccorso; radiocomunicazione; prevenzione antinfortunistica negli interventi di soccorso; tecnologie sanitarie per il soccorso.

3) Modulo avanzato (facoltativo) relativo a tematiche professionali specifiche (non più di 100 ore di teoria, 200 ore fra esercitazioni e tirocinio). Obiettivi didattici del modulo:

- approfondimento delle competenze acquisite con speciale riferimento a particolari competenze o a specifici ambienti operativi.

Le materie di insegnamento sono specificate contestualmente alla definizione del modulo nelle varie realtà regionali e nelle province autonome.