Proposta di legge regionale n. 47 presentata il 23 luglio 2010
Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati.
Primo firmatario

ARTESIO ELEONORA

Altri firmatari

CERUTTI MONICA

Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, dello Statuto regionale, persegue la riduzione delle disuguaglianze e tutela la dignità del lavoro.
2. 
La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire l'inclusione sociale per i lavoratori disoccupati, inoccupati o precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale nonché strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
"reddito minimo" quell'insieme di forme reddittuali dirette ed indirette che assicurino un'esistenza libera e dignitosa;
b) 
"disoccupati", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;
c) 
"inoccupati", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione;
d) 
"lavoratori precariamente occupati", i lavoratori che, nell'anno precedente alla domanda, abbiano lavorato complessivamente non più di otto mesi, indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale;
e) 
"centri per l'impiego", le strutture previste dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro" e s.m.i.
Art. 3 
(Reddito Minimo garantito)
1. 
Il reddito minimo garantito si articola nelle seguenti prestazioni:
a) 
per i beneficiari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), in somme di denaro non superiori a 5.000,00 euro l'anno, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) 
per i beneficiari indicati all'articolo 4, comma 1, lettera c), in somme di denaro non superiori a 6.000,00 euro l'anno, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell'anno precedente ed erogate nelle misure indicate dal regolamento di cui all'articolo 8.
2. 
Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono cumulabili con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto che ne beneficia, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo comma 1.
3. 
Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non cedibili a terzi.
4. 
Le amministrazioni comunali, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ulteriori prestazioni volte a:
a) 
garantire la circolazione gratuita previo accordo con gli enti interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane;
b) 
favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo e sportivo;
c) 
contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
d) 
garantire la gratuità dei libri di testo scolastici.
Art. 4 
(Soggetti beneficiari e requisiti)
1. 
Sono beneficiari del reddito minimo garantito di cui all'articolo 3:
a) 
i disoccupati;
b) 
gli inoccupati;
c) 
i lavoratori precariamente occupati.
2. 
I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti:
a) 
residenza nella Regione da almeno 36 mesi;
b) 
iscrizione alle liste di collocamento dei Centri per l'impiego;
c) 
reddito personale imponibile non superiore a 7.500,00 euro nell'anno precedente la presentazione dell'istanza;
d) 
reddito familiare non superiore a 15.000,00 euro ISEE;
e) 
non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.
Art. 5 
(Modalità di accesso alle prestazioni)
1. 
Per accedere alle prestazioni di cui all'articolo 3 i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 presentano annualmente istanza al comune.
2. 
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri per la formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra l'altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità del mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all'età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico psichico e sensoriale, all'area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi individuati dalla Regione nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa.
3. 
Sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione di cui al comma 2, gli enti di cui al comma 1 adottano una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni dandone comunicazione ai Centri per l'impiego territorialmente competenti.
4. 
I comuni presenteranno con cadenza annuale, all'assessorato competente in materia di lavoro, una relazione sull'utilizzo dei fondi erogati dalla Regione per le finalità di cui all'articolo 1.
Art. 6 
(Sospensione, esclusione e decadenza delle prestazioni)
1. 
Nel caso in cui il beneficiario, all'atto della presentazione dell'istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.
2. 
La decadenza dalle prestazioni di cui all'articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore ai 7.500,00 euro annui.
3. 
La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal Centro per l'impiego territorialmente competente.
4. 
La decadenza di cui al comma 3 non opera nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso, certificate dal Centro per l'impiego medesimo attraverso l'erogazione di un bilancio di competenze.
5. 
Ai fini dell'eventuale decadenza dalla prestazione di cui ai commi 2 e 3, il Centro per l'impiego territorialmente competente trasmette ai comuni i nominativi dei fruitori delle prestazioni che hanno rifiutato una proposta di impiego.
Art. 7 
(Sanzioni per i datori di lavoro)
1. 
Nei confronti del datore di lavoro che non comunichi l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il soggetto che fruisca dei benefici di cui alla presente legge viene incrementata del 30 per cento la sanzione prevista dalla normativa vigente.
Art. 8 
(Regolamento regionale)
1. 
La regione, con regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale e con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei Centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salve la potestà regolamentare della provincia, in particolare, provvede a:
a) 
definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla legge;
b) 
definire le modalità per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine di attuazione della presente legge;
c) 
individuare le misure delle prestazioni dirette previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità secondo apposite fasce di reddito;
d) 
definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito sociale garantito di cui all'articolo 9;
e) 
individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette.
Art. 9 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2010, uno stanziamento di 10 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB19011 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Sviluppo di politiche per la famiglia e la persona e formazione del personale socio - assistenziali. Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.
2. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.
3. 
Per gli anni 2011 e 2012, alla spesa pari rispettivamente a 15 milioni e 20 milioni di euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 10 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.