Proposta di legge regionale n. 46 presentata il 21 luglio 2010
Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori democratici e dei principi della Costituzione. Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione).

Art. 1 
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, è sostituito dal seguente:
" 1. La Regione Piemonte attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare lo spirito democratico dei popoli a condanna di tutte le forme di totalitarismo che hanno segnato la storia e che caratterizzano l'attualità."
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Art. 2 
1. 
Le lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, sono sostituite dalle seguenti:
"
a) iniziative per la diffusione fra i giovani, nelle scuole e nei luoghi di lavoro della conoscenza storica dei principi della Carta Costituzionale e dello Statuto regionale;
b) iniziative culturali e manifestazioni celebrative della Costituzione Repubblicana d'intesa con i Comuni e le Province, le autorità militari e scolastiche, le organizzazioni sindacali;
c) allestimento di mostre, anche attraverso convenzioni con Enti ed organizzazioni non aventi fine di lucro, organizzazioni di convegni, sviluppo delle ricerche storiche e della raccolta di materiale documentario sulle forme di Resistenza alle dittature di tutte le matrici politico-ideologiche, e le istituzioni repubblicane, anche mediante la concessione di contributi finanziari ad Enti, istituti storici e associazioni culturali;
d) concessione di contributi finanziari per la pubblicazione di studi, ricerche e saggi sulle lotte politiche in Piemonte;
e) pellegrinaggi ai campi di sterminio nazisti e ai luoghi dove sono stati commessi crimini contro l'umanità da parte dei regimi comunisti;
f) altre iniziative non previste espressamente ma rispondenti alle finalità previste dalla presente legge.
"
Art. 3 
1. 
L' articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, è sostituito dal seguente:
" 1. L'elaborazione dei programmi di attività è affidata ad un Comitato, con sede presso il Consiglio regionale dal quale riceve i mezzi occorrenti al suo funzionamento, denominato 'Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori democratici e dei principi della Costituzione repubblicana."
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Art. 4 
1. 
L'articolo. 4 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, è sostituito dal seguente:
"
1. Nel Comitato, di cui all'articolo. 3, è prevista la rappresentanza di tutti i partiti politici, delle Associazioni partigiane, dei deportati, dei perseguitati politici, degli internati militari e civili in tutti i campi di concentramento, delle Associazioni combattentistiche d'arma e di reduci, degli Enti locali, della Regione, degli Istituti storici e delle Associazioni culturali che ne facciano richiesta.
2. Spetta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio la determinazione del numero, la nomina e la sostituzione dei membri del Comitato, nonchè la facoltà di includere in esso anche rappresentanze di enti ed organismi diversi da quelli sopra elencati.
3. I componenti del Comitato restano in carica la durata della legislatura ed il loro mandato è gratuito.
4. Presidente del Comitato è il Presidente del Consiglio regionale.
"