Proposta di legge regionale n. 40 presentata il 06 luglio 2010
Promozione di strumenti di contabilità ambientale e procedure di acquisto delle amministrazioni pubbliche basate su criteri di sostenibilità ambientale.
Primo firmatario

BUQUICCHIO ANDREA

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Finalità generale della presente legge è quella di tenere conto in modo appropriato di obiettivi di sostenibilità ambientale nell'ambito delle politiche di ogni tipo e dei relativi atti di programmazione e pianificazione, nonché di favorire l'accrescimento della conoscenza, della trasparenza e della responsabilità alla base della decisione pubblica in materia di sostenibilità ambientale, anche attraverso la sperimentazione di strumenti innovativi.
Art. 2 
(Strumenti)
1. 
Per il conseguimento della finalità della presente legge la Regione adotta gli strumenti di cui a successivi commi 2, 3 e 4 e ne promuove l'adozione, anche in via sperimentale, presso gli Enti locali del territorio regionale.
2. 
La Regione predispone, adotta ed approva, nelle medesime sedi, modalità e tempi previsti per il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale (DPEFR), nonché contestualmente a quest'ultimo, un documento, da considerarsi parte integrante del DPEFR stesso, denominato "Documento per la Sostenibilità Ambientale della Programmazione Economica" (DOSAPE).
3. 
La Regione adotta un sistema di conti ambientali, quale strumento di supporto conoscitivo per l'elaborazione del DOSAPE e, più in generale, per tenere conto in modo appropriato di obiettivi di sostenibilità ambientale nell'ambito della definizione e valutazione delle politiche di ogni tipo e dei relativi atti di programmazione e pianificazione, nonché per una comunicazione esauriente e trasparente nei confronti dei cittadini e di tutte le istituzioni pubbliche e private.
4. 
La Regione adotta un sistema di Green Public Procurement (GPP), ossia un'azione sistematica di introduzione dei criteri ecologici nelle forniture pubbliche, orientata alla riduzione degli impatti ambientali di tali forniture lungo il loro ciclo di vita, alla diffusione delle tecnologie ambientali, all'attuazione della Politica Integrata di Prodotto ed alla riconversione ecologica del mercato.
Art. 3 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) 
DOSAPE: è uno strumento di supporto alla decisione di programmazione economico-finanziaria, per tenere conto in modo appropriato di obiettivi di sostenibilità ambientale, relativi allo stato delle risorse naturali, all'inquinamento ed al degrado ambientale, nell'ambito della definizione delle politiche economico-finanziarie regionali annuali e dei relativi atti di programmazione e pianificazione;
b) 
Sistema di Conti ambientali: l'insieme delle informazioni del sistema statistico nazionale che, elaborate sottoforma di conti propriamente detti o di appropriati sistemi di indicatori integrati economici ed ambientali, descrivono le interazioni tra il sistema economico e l'ambiente naturale;
c) 
Bilancio ambientale: documento diffuso al pubblico e redatto periodicamente, in fase di previsione e/o a consuntivo, con cui l'Amministrazione espone le scelte effettuate per l'esercizio successivo ai fini della sostenibilità ambientale delle proprie politiche (previsione) o evidenzia i risultati delle politiche ambientali perseguite nell'esercizio precedente (consuntivo) includendo le risultanze del sistema di conti ambientali che ne costituiscono il fondamento;
d) 
Green Public Procurement (GPP): l'azione sistematica di introduzione dei criteri ecologici nelle forniture pubbliche, orientata alla riduzione degli impatti ambientali di tali forniture lungo il loro ciclo di vita, alla diffusione delle tecnologie ambientali, all'attuazione della Politica Integrata di Prodotto ed alla riconversione ecologica del mercato.
Art. 4 
(Contenuti e modalità di definizione del DOSAPE)
1. 
Il Documento per la Sostenibilità Ambientale della Programmazione Economica deve contenere tutte le informazioni necessarie a valutare se, ed in che modo, le politiche, gli interventi e gli impegni economico-finanziari, individuati con il DPEFR, siano stati definiti tenendo conto in modo adeguato dei problemi relativi alla consistenza delle risorse naturali, all'inquinamento ed al degrado ambientale.
2. 
Il DOSAPE è redatto a partire:
a) 
dal sistema dei conti ambientali, ossia dalle informazioni del sistema statistico nazionale, elaborate sottoforma di conti propriamente detti o di appropriati sistemi di indicatori integrati economici ed ambientali;
b) 
dalle informazioni qualitative e quantitative provenienti dai diversi assessorati regionali coinvolti, necessarie a descrivere le azioni svolte, definire gli obiettivi e pianificare i programmi e gli interventi.
3. 
La struttura e i contenuti del DOSAPE, nonché i soggetti e la tempistica per la sua predisposizione sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 5 
(Sistema di conti ambientali)
1. 
Il sistema dei conti ambientali è lo strumento di supporto conoscitivo per l'elaborazione del DOSAPE e, più in generale, per tenere conto in modo appropriato di obiettivi di sostenibilità ambientale nell'ambito della definizione e valutazione delle politiche di ogni tipo e dei relativi atti di programmazione e pianificazione, nonché per una comunicazione esauriente e trasparente nei confronti dei cittadini e di tutte le istituzioni pubbliche e private.
2. 
Per sistema di conti ambientali si intende l'insieme delle informazioni del sistema statistico nazionale che, elaborate sottoforma di conti propriamente detti o di appropriati sistemi di indicatori integrati economici ed ambientali, descrivono le interazioni tra il sistema economico e l'ambiente naturale mettendo in evidenza:
a) 
le "pressioni" (inquinamento e consumo di risorse naturali) generate dalle diverse attività economiche e dai diversi consumi finali dei cittadini;
b) 
lo "stato" di salute dell'ambiente, in termini di qualità dei diversi media ambientali e di consistenza dello stock delle diverse risorse naturali;
c) 
le "risposte" del sistema socio-economico ai problemi ambientali, in termini di spese sostenute per proteggere l'ambiente dai fenomeni di inquinamento e di degrado e per la gestione e il risparmio dello stock delle risorse naturali.
3. 
Nell'ambito del sistema di conti ambientali si individuano i seguenti sottosistemi:
a) 
il sistema di conti ambientali fisici, riguardante gli aspetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e definito al comma 4;
b) 
il sistema di conti ambientali monetari, riguardante gli aspetti di cui alla lettera c) del comma 2 e definito al comma 5.
4. 
Il sistema di conti ambientali fisici è elaborato secondo i criteri e gli standard definiti nel sistema statistico europeo con particolare riferimento ai conti dei flussi di materia, alla matrice NAMEA (National Accounts Matrix including Environmental Accounts) e ai conti patrimoniali fisici delle risorse naturali, ed è finalizzato a:
a) 
mettere in evidenza per ciascuna attività economica (e per ciascun tipo di consumo finale dei cittadini) il contributo ai diversi tipi di pressioni sull'ambiente (inquinamento atmosferico, produzione dei rifiuti, consumo di risorse energetiche, consumo di risorse idriche, inquinamento di risorse idriche), mostrato contestualmente al contributo ai corrispondenti indicatori di sviluppo economico (produzione, reddito, occupazione, spesa);
b) 
descrivere la consistenza e le variazioni delle diverse risorse naturali, tenendo conto dei diversi livelli di qualità delle risorse stesse.
5. 
Il sistema di conti ambientali monetari è elaborato secondo i criteri e gli standard definiti nel sistema statistico europeo con particolare riferimento al sistema SERIEE (Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement), ed è finalizzato a mettere in evidenza le risorse finanziarie mobilitate e gestite per proteggere l'ambiente dai fenomeni di inquinamento e di degrado e per la gestione e il risparmio dello stock delle risorse naturali, distinguendo le spese in relazione a:
a) 
la fonte di finanziamento (spese sostenute a valere su risorse proprie; spese sostenute a valere su trasferimenti ricevuti da altri soggetti pubblici o privati);
b) 
la destinazione della spesa (spese per interventi di tutela dell'ambiente realizzati sotto la propria diretta responsabilità; spese per servizi ambientali la cui realizzazione è affidata ad altri soggetti pubblici o privati; trasferimenti ad altri soggetti pubblici o privati per il finanziamento totale o parziale degli interventi di tutela ambientale da essi realizzati).
6. 
I sistemi di conti ambientali fisici e monetari sono elaborati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) 
gradualità, in relazione alla disponibilità dell'informazione di base nonché allo stato di avanzamento della disciplina della contabilità ambientale a livello tecnico-scientifico e della definizione degli standard e degli schemi di riferimento nell'ambito del sistema statistico europeo;
b) 
specificazione ed adeguamento progressivi, in relazione alle revisioni periodiche degli standard e degli schemi di riferimento effettuate nell'ambito del sistema statistico europeo, secondo le modalità e i criteri vigenti nel sistema statistico nazionale;
c) 
flessibilità, coerenza e comparabilità, ossia la possibilità di diversificare i livelli di dettaglio per i diversi livelli istituzionali, in relazione alle differenti competenze attribuite dalla normativa vigente, assicurando comunque la coerenza e la confrontabilità tra i sistemi di conti ambientali dei diversi livelli istituzionali e rispetto al sistema di conti ambientali elaborato dall'ISTAT a scala nazionale e regionale.
Art. 6 
(Bilancio ambientale)
1. 
Ai fini di comunicare in modo esauriente e trasparente ai cittadini e a tutte le istituzioni pubbliche e private le politiche e i risultati dell'Amministrazione in materia di sostenibilità ambientale, viene redatto periodicamente e diffuso al pubblico un documento denominato bilancio ambientale.
2. 
Il bilancio ambientale è redatto sulla base del sistema di conti ambientali di cui all'articolo 5 ed in modo coerente con il DOSAPE di cui all'articolo 4. Espone le scelte effettuate dall'Amministrazione per l'esercizio successivo ai fini della sostenibilità ambientale delle proprie politiche (bilancio di previsione) o evidenzia i risultati delle politiche ambientali perseguite dall'Amministrazione nell'esercizio precedente (consuntivo), includendo, in entrambi i casi, le risultanze del sistema di conti ambientali che ne costituiscono il fondamento.
3. 
Il bilancio ambientale è redatto secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) 
esaustività e trasparenza, in relazione all'esigenza di diffondere un'informazione completa, affidabile e scientificamente fondata, corredata di tutti gli elementi necessari alla sua piena comprensione da parte del pubblico;
b) 
specificazione ed adeguamento progressivi, in relazione alla progressiva disponibilità ed adeguamento delle informazioni contenute nei conti ambientali di cui all'articolo 5;
c) 
flessibilità, coerenza e comparabilità, ossia la possibilità di diversificare i livelli di dettaglio per i diversi livelli istituzionali, in relazione alle differenti competenze attribuite dalla normativa vigente, assicurando comunque la coerenza e la confrontabilità tra i bilanci ambientali dei diversi livelli istituzionali.
Art. 7 
(Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici)
1. 
I Piani d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici sono adottati in conformità con gli indirizzi dell'Unione Europea e delle migliori pratiche diffuse a livello nazionale e internazionale. Per qualificare le procedure di selezione degli approvvigionamenti pubblici le Amministrazioni nella definizione del Piano si uniformano ai seguenti criteri generali:
a) 
riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) 
sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) 
riduzione della produzione di rifiuti, privilegiando prodotti che, a fine vita, abbiano componenti riutilizzabili o riciclabili;
d) 
riduzione delle emissioni inquinanti;
e) 
riduzione dei rischi ambientali.
2. 
Il Piano di cui al comma 1 indica gli obiettivi da raggiungere per la riconversione degli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:
a) 
arredi;
b) 
edilizia;
c) 
contratti di servizio per la gestione degli edifici;
d) 
manutenzione delle strade;
e) 
gestione del verde pubblico;
f) 
servizi energetici;
g) 
attrezzature elettriche ed elettroniche per ufficio e relativi materiali di consumo;
h) 
abbigliamento e calzature;
i) 
cancelleria;
j) 
ristorazione;
k) 
materiali per l'igiene;
l) 
trasporti.
Art. 8 
(Obiettivi e sistema di monitoraggio per il Green Public Procurement)
1. 
La Regione, le Province e i Comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti, approvano, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, un piano triennale denominato "Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici" finalizzato ad orientare le stazioni appaltanti di propria competenza all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi, con l'obiettivo di convertire al termine del primo triennio almeno il 30 per cento della spesa complessiva prevista e di aumentare la percentuale del 10 per cento per ogni triennio fino al raggiungimento di almeno il 60 per cento.
2. 
La Regione, le Province ed i Comuni dovranno approvare, per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 8 comma 1, un Sistema di Monitoraggio del GPP, come previsto da apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale.
Art. 9 
(Strumenti attuativi e ruolo della Regione)
1. 
La Regione predispone ed adotta il DOSAPE, il sistema di conti ambientali ed il bilancio ambientale di propria competenza, e promuove l'adozione di tali strumenti, anche in forma sperimentale, presso gli Enti locali del territorio regionale, anche attraverso corsi formativi, assicurando la coerenza di sistema, il coordinamento e la massima diffusione dei risultati.
2. 
La Regione emana i provvedimenti che definiscono contenuti e modalità attuative degli strumenti oggetto della presente legge e fornisce indirizzi e linee guida.
3. 
Per il triennio 2010-2012 la Regione adotta il DOSAPE, il sistema di conti ambientali ed il bilancio ambientale di propria competenza in via sperimentale, anche in forme parziali con riferimento ad alcuni settori delle attività regionali.
4. 
La Regione promuove o aderisce a progetti di sperimentazione presso gli Enti Locali degli strumenti oggetto della presente legge.
5. 
I progetti di sperimentazione di cui al comma 4 possono essere realizzati mediante accordi e convenzioni interistituzionali e con agenzie pubbliche e private, nell'ambito dei quali la Regione assume un ruolo di coordinamento e controllo dell'azione dei soggetti coinvolti e svolge un'azione di diffusione dei risultati e delle buone pratiche, mettendole a disposizione dei cittadini, singoli e associati, e degli Enti pubblici.
6. 
Gli Enti locali di cui all'articolo 8 trasmettono annualmente alla Giunta regionale i dati relativi ai provvedimenti assunti.
7. 
La Regione per incentivare l'attuazione dei Piani di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici promuove iniziative di coordinamento e diffusione di GPP.
8. 
Al fine di assicurare la massima trasparenza e la messa in comune delle buone pratiche la Regione diffonde su un'area dedicata del proprio sito web istituzionale le realizzazioni degli strumenti oggetto della presente legge predisposte dalla Regione stessa e dagli Enti locali del territorio regionale.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Al fine di promuovere l'adozione di strumenti di contabilità ambientale, nel triennio 2010-2012, viene stanziata la somma complessiva di 200.000,00 euro nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) DB 10011 (Ambiente sostenibilità salvaguardia ed educazione ambientale Titolo I spese correnti) del bilancio regionale.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).