Disegno di legge regionale n. 4 presentato il 03 maggio 2010
Legge Finanziaria per l'anno 2010.

Art. 1 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. 
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 2 
(Prestazioni straordinarie)
1. 
Le prestazioni straordinarie rese dal personale impegnato in occasione delle consultazioni elettorali regionali, ivi compresi i dipendenti con incarico di posizione organizzativa, sono retribuite in supero rispetto ai limiti previsti per il lavoro straordinario dai contratti collettivi, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contrattuali per lo straordinario elettorale.
2. 
In analogia a quanto previsto al comma 1, è autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Art. 3 
(Regionalizzazione del Patto di stabilità interno)
1. 
A decorrere dall'anno 2010 la Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 77 ter, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all' articolo 7 quater, comma 7, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero - caseario ), convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, disciplina il Patto di stabilità interno per le province e per i comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti del Piemonte, adattando le regole ed i vincoli posti dalla normativa nazionale, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa medesima.
2. 
In applicazione del comma 1 la Regione provvede a comunicare agli Enti locali piemontesi l'obiettivo del Patto di stabilità interno e, contestualmente comunica al Ministro dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
3. 
Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ovvero, nelle more della costituzione di quest'ultimo, della Conferenza Regione - Autonomie locali.
4. 
Le province e i comuni piemontesi assoggettati al Patto di stabilità interno sono autorizzati ad approvare il bilancio di previsione entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Regione, dell'obiettivo di cui il comma 1. Sono fatte salve le eventuali proroghe disposte ai sensi dell' articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.
Art. 4 
(Osservatorio nazionale Tessile - Abbigliamento - Pelle - Calzature)
1. 
La Regione, nell'ambito delle azioni strategiche programmate in materia di ricerca e di salute, promuove la costituzione di un Osservatorio nazionale Tessile - Abbigliamento - Pelle - Calzature per la valutazione dei rischi sanitari e delle funzionalità dei prodotti tessili, dell'abbigliamento, calzature e pelletterie.
2. 
L'Osservatorio di cui al comma 1, esclusa ogni finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere la tutela della salute, dell'ambiente e la ricerca scientifica nel settore dei materiali, prodotti e supporti tessili e calzaturieri in genere, con l'obiettivo di valutare i rischi sanitari, di favorire la sostenibilità, l'innovazione e la competitività responsabili e di realizzare politiche per la promozione della salute attraverso la certificazione di trasparenza delle filiere dei prodotti.
3. 
La Giunta regionale, con successiva deliberazione, procede alla costituzione dell'Osservatorio tra la Regione Piemonte, il Ministero della salute, gli Enti locali e le altre istituzioni pubbliche interessate e ne definisce la forma giuridica, gli aspetti organizzativi e funzionali nonché le modalità di controllo e di adesione.
4. 
È autorizzata la contribuzione della Regione per il triennio 2010 - 2012 nella misura di 370.000,00 euro annui. Alla spesa si fa fronte per l'esercizio 2010 con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) DB20091 (Sanità - Allocazione e controllo risorse finanziarie - Titolo I: Spese correnti). Per gli esercizi 2011 e 2012 alla copertura degli oneri si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della l.r. 2/2003.
Art. 5 
1. 
L' articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), è sostituito dal seguente:
"
Art. 3. (Bosco e foresta)
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.
2. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.
3. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.
4. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine.
5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni.
"
2. 
Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:
" 2. Le vie di esbosco sono tracciati temporanei connessi ai singoli interventi selvicolturali e utilizzati per il trasferimento dei prodotti forestali dal luogo di raccolta alla viabilità silvo-pastorale o alla viabilità ordinaria. La loro realizzazione non costituisce modificazione né trasformazione d'uso del suolo."
.
3. 
Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:
" La Giunta regionale disciplina le modalità di accesso e di tenuta dell'albo, i requisiti d'iscrizione, di rinnovo, di sospensione e decadenza, definisce gli effetti dell'iscrizione all'albo e individua i casi in cui è prevista l'iscrizione all'Albo per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, tenendo conto della loro natura e complessità. La Giunta regionale disciplina altresì le sanzioni accessorie di cui al comma 3 bis dell'articolo 36."
.
4. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:
" 3 bis. Per le imprese iscritte all'albo delle imprese forestali del Piemonte di cui all'articolo 31, alle sanzioni di cui al comma 1, lettere c), e), g) e k), si applica la sanzione accessoria della sospensione dall'albo per un periodo da 6 a 18 mesi;"
.
5. 
Dopo l' articolo 39 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:
"
Art. 39 bis. (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996 n. 70)
1. I comitati regionali di cui agli articoli 24 e 55 delle legge regionale 4 settembre 1996 n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono integrati con un componente della Direzione regionale competente in materia forestale.
"