Disegno di legge regionale n. 39 presentato il 06 luglio 2010
Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive.

Art. 1 
(Disposizioni in materia di Irap)
1. 
Ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive per il settore privato i soggetti passivi di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2010, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, possono dedurre un importo forfetario di 15.000 euro per ogni nuovo lavoratore assunto, a partire dall'anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto.
2. 
La misura prevista al comma 1 non è cumulabile con analoghi interventi volti a favorire l'incremento occupazionale.
3. 
La Giunta regionale è autorizzata a definire ed approvare le modalità operative per l'attuazione del presente articolo.
Art. 2 
1. 
Dopo l' articolo 7 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), è inserito il seguente:
"
Art. 7 bis. (Procedura per adeguamenti urbanistici)
1. Il parere reso sulla fattibilità del contratto d'insediamento e sui requisiti finanziari dell'azienda proponente viene trasmesso al comune competente che si esprime sull'intervento proposto con deliberazione del consiglio comunale.
2. Se la decisione è favorevole, la conferenza di servizi, prevista dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, esamina il piano progettuale del contratto d'insediamento, delle opere, degli interventi e delle infrastrutture indispensabili e si esprime sulla necessaria variante urbanistica allo strumento urbanistico generale vigente.
3. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione motivata di conclusione del procedimento a favore della variante proposta, approva la modifica allo strumento urbanistico generale vigente solamente a seguito del provvedimento regionale di approvazione del contratto d'insediamento e del relativo piano progettuale.
4. Le amministrazioni competenti determinano eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei comuni, nonché i criteri per la fissazione delle stesse.
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