Proposta di legge regionale n. 389 presentata il 26 marzo 2014
Abolizione del contributo annuale per il funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 1 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:
" 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dotare le sedi dei Gruppi consiliari delle attrezzature, delle dotazioni strumentali e logistiche, nonché degli arredi necessari all'esplicazione delle loro funzioni."
.
Art. 2 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 16/2012 è sostituito dal seguente:
"
1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:
4. Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente dall'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica 6, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare, compreso il gruppo misto. L'importo è determinato annualmente, al 1 gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente.
"
2. 
L' articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi) é sostituito dal seguente:
"
1. Ogni gruppo consiliare e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto provvedono autonomamente in base ad apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi alla gestione delle risorse per il personale di cui all' articolo 1 della l.r. 20/1981 come modificato dall'articolo 15 della presente legge.
2. Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano al Presidente del Consiglio regionale una nota di rendicontazione relativa all'esercizio annuale, predisposta secondo il modello di rendicontazione approvato con deliberazione del Ufficio di Presidenza nel rispetto di quanto previsto dal dpcm 21 dicembre 2012.
3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai sensi dell' articolo 1, comma 10 del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, entro il 1 marzo di ogni anno, le note di rendicontazione dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte di Conti, che si pronuncia, con deliberazione, sulla regolarità delle stesse. Tale deliberazione è pubblicata a cura al Presidente del Consiglio regionale.
4. Le note sono allegate dall'Ufficio di Presidenza alla rendicontazione delle spese del Consiglio regionale prevista dall' articolo 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario) e sono, altresì, pubblicate in allegato al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito istituzionale, a seguito dell'approvazione dello stesso.
5. In caso di non conformità di una delle note di rendicontazione alle prescrizioni stabilite a norma dell' articolo 1, comma 11 del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai gruppi consiliari interessati la comunicazione con la quale la competente sezione regionale della Corte dei conti ne chiede la regolarizzazione affinché vi provvedano nei termini stabiliti dalla stessa sezione.
6. Se il gruppo consiliare non provvede alla trasmissione della nota di rendicontazione o alla sua eventuale regolarizzazione entro i termini stabiliti rispettivamente nei commi 2 e 5, l'Ufficio di Presidenza stabilisce, con deliberazione, l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate o regolarizzate.
7. L'obbligo di restituzione di cui al comma 6, consegue, altresì, alla deliberazione di non regolarità della nota di rendicontazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
8. La nota di rendicontazione è, inoltre, resa da ciascun gruppo consiliare entro quarantacinque giorni dalla data di inizio di ogni nuova legislatura. Tale nota è trasmessa nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. In caso di mancata ricostituzione del gruppo consiliare interessato, la nota di rendicontazione è predisposta dal presidente del gruppo consiliare uscente. Con propria deliberazione l'Ufficio di Presidenza disciplina, altresì, le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei gruppi nella precedente legislatura.
"
Art. 3 
(Abrogazioni)
1. 
2. 
3. 
La legge regionale 4 dicembre 2013, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi)) è abrogata.
Art. 4 
(Entrata in vigore)
1. 
Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dalla X legislatura.
2. 
Le disposizioni di cui all' articolo 17 della l.r. 16/2012 nel testo vigente alla data del 1 gennaio 2014 continuano ad applicarsi alle note di rendicontazione che i gruppi consiliari devono presentare per la chiusura della IX legislatura.