Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
Primo firmatario
Capo I.
PRINCIPI DELLA LEGGE E AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Sezione I.
PRINCIPI
Art. 1
(Diritto di partecipazione e obiettivi della legge)
1.
La Regione, ai sensi degli articoli 2 (Autonomia e partecipazione), commi 1 e 2, e 72 (Istituti di partecipazione), comma 2 dello Statuto, riconosce l'importanza fondamentale della partecipazione attiva dei cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali.
2.
La Regione con la presente legge persegue gli obiettivi di:
a)
contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
b)
promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
c)
rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
d)
contribuire a una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società;
e)
valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
f)
contribuire alla parità di genere;
g)
favorire l'inclusione dei soggetti più svantaggiati e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
h)
valorizzare le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la diffusione.
Art. 2
(Titolari del diritto di partecipazione)
1.
Possono intervenire nei processi partecipativi:
a)
i cittadini residenti nonché gli stranieri e gli apolidi che soggiornano nel territorio interessato da processi partecipativi;
b)
le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo.
Sezione II.
AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 3
(Istituzione e requisiti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione)
1.
È istituita l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito denominata Autorità.
2.
L'Autorità è un organo indipendente e dura in carica cinque anni. È composta da tre membri, di cui due designati dal Consiglio regionale e uno dal Presidente della Giunta regionale, scelti tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana e nel rispetto delle minoranze del Consiglio Regionale.
3.
Il Presidente del Consiglio regionale, acquisite le designazioni di cui al comma 2, nomina i componenti dell'Autorità e ne convoca la seduta di insediamento.
4.
L'Autorità adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, il funzionamento e l'organizzazione dei lavori.
Art. 4
(Procedure di nomina dell'Autorità)
1.
Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla nomina dell'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. In particolare, ai singoli componenti si applicano i requisiti di ineleggibilità, incompatibilità e conflitti di interesse nonché le limitazioni per l'esercizio degli incarichi stabiliti dalla predetta legge.
2.
La Commissione Consultiva per le Nomine, verificati i requisiti, effettua l'audizione dei candidati in possesso dei requisiti necessari e propone con voto unanime al Consiglio la nomina dei due candidati ritenuti più idonei a ricoprire l'incarico, nel rispetto della parità di genere.
3.
La Commissione, entro trenta giorni, propone al Consiglio una rosa composta da almeno cinque candidati, garantendo la rappresentanza di genere. Risultano eletti i due candidati più votati nei rispettivi generi.
Art. 5
(Compiti dell'Autorità)
1.
L'Autorità in particolare:
a)
attiva d'ufficio il Dibattito Pubblico nei casi di cui all'articolo 8, commi 1 e 2;
b)
valuta e attiva, eventualmente, le procedure di Dibattito Pubblico sulle opere e i progetti di cui all'articolo 8, commi 3 e 5;
c)
valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi di cui al capo III;
d)
elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi di cui al capo III;
e)
definisce i criteri e le tipologie dell'attuazione delle forme di sostegno di cui all'articolo 14, comma 5;
f)
valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;
g)
approva il rapporto annuale sulla propria attività e lo trasmette al Consiglio regionale; il rapporto deve contenere e motivare gli orientamenti e i criteri seguiti dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti nonché gli effetti rilevati;
h)
assicura, anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte.
2.
L'Autorità delibera i finanziamenti relativi ai dibattiti pubblici e ai processi partecipativi locali, in modo tale da garantire che a questi ultimi sia attribuita una quota non inferiore al 60 per cento della disponibilità annua complessiva, determinata ai sensi dell'articolo 27.
3.
L'Autorità trasmette i propri atti al Consiglio regionale e ai consigli degli enti locali interessati.
Art. 6
(Sede, strutture e indennità dell'Autorità)
1.
Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano, previa intesa, la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità.
2.
I componenti dell'Autorità, a eccezione del Garante, qualora ne sia componente, ricevono un gettone di presenza equiparato agli analoghi incarichi del Difensore Civico, fino a un massimo di quattro sedute mensili.
3.
Ai componenti dell'Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di alloggio e trasporto effettivamente sostenute per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.
Capo II.
DIBATTITO PUBBLICO REGIONALE
Art. 7
(Definizione di Dibattito Pubblico regionale)
1.
Il Dibattito Pubblico regionale, di seguito Dibattito Pubblico, è un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica.
2.
Il Dibattito Pubblico si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un'opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive ma comunque non oltre l'avvio della progettazione definitiva.
Art. 8
(Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico)
1.
Sono oggetto di Dibattito Pubblico:
a)
le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000;
b)
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione a opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000.
2.
Per le opere di iniziativa privata che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000, l'Autorità coinvolge il soggetto promotore affinché collabori alla realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuisca attivamente con un adeguato concorso di risorse finanziarie. In tal caso non si applica il comma 7. L'entità del contributo viene definita d'intesa con l'Autorità, in relazione ai costi complessivi dell'investimento previsto.
3.
Per le opere di cui ai commi 1 e 2 che comportano investimenti complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000 che presentano rilevanti profili di interesse regionale, l'Autorità può comunque disporre un Dibattito Pubblico, sia di propria iniziativa, sia su richiesta motivata da parte dei seguenti soggetti:
a)
Giunta regionale;
b)
Consiglio regionale;
c)
enti locali, anche in forma associata, territorialmente interessati alla realizzazione delle opere;
d)
soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere;
e)
almeno lo 0,1 per cento dei residenti che hanno compiuto sedici anni anche organizzati in associazioni e comitati; a tal fine si considera l'intera popolazione regionale, come definita dall'ultimo censimento.
4.
Non si effettua il Dibattito Pubblico:
a)
per gli interventi disposti in via d'urgenza , ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e finalizzati unicamente all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità;
b)
per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
5.
Il Dibattito Pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per le quali la Regione è chiamata a esprimersi:
a)
infrastrutture stradali e ferroviarie;
b)
elettrodotti;
c)
impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili;
d)
porti e aeroporti;
e)
bacini idroelettrici e dighe;
f)
reti di radiocomunicazione;
g)
impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.
6.
Per le opere di cui al comma 5:
a)
il Dibattito Pubblico si svolge con tempi e modalità compatibili con il procedimento regolato dalla legge statale, anche in deroga agli articoli da 9 a 12;
b)
l'Autorità si adopera affinché i soggetti promotori assicurino la piena collaborazione nella realizzazione del Dibattito Pubblico;
c)
l'Autorità, qualora non ravvisi la possibilità di svolgere il Dibattito Pubblico, può comunque disporre un processo partecipativo ai sensi del capo III con tempi e modalità compatibili con il procedimento in oggetto.
7.
Nei casi in cui sia disposto il Dibattito Pubblico e l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale o provinciale ai sensi
della legge regionale del 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), lo svolgimento del Dibattito Pubblico è condizione per l'avvio della procedura di valutazione.
Art. 9
(Coordinamento tra Dibattito Pubblico e valutazione di impatto ambientale)
1.
Per le opere di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, il Dibattito Pubblico si svolge prima dell'inizio della procedura di valutazione di VIA nell'ambito della quale si tiene conto di quanto già emerso dallo stesso Dibattito Pubblico.
2.
Per fase anteriore all'inizio della procedura di VIA si intendono le fasi antecedenti all'avvio:
a)
della procedura di verifica di cui all'
articolo 10 della l.r. 40/1998;
b)
della valutazione di compatibilità ambientale di cui all'
articolo 12 della l.r. 40/1998.
3.
Per le opere di cui all'articolo 8, comma 4, sulle quali non è disposto il Dibattito Pubblico, l'Autorità può comunque attivare, successivamente alle fasi di cui al comma 2, processi partecipativi.
Art. 10
(Procedura di attivazione del Dibattito Pubblico)
1.
Nei casi di cui all'articolo 8, commi 1 e 2:
a)
i soggetti promotori delle opere rendono disponibile all'Autorità, anche solo in forma elettronica, una relazione sull'opera prima dell'avvio delle procedure;
b)
l'Autorità entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione può chiedere elementi integrativi, assegnando un termine per la loro trasmissione;
c)
entro trenta giorni dall'invio della relazione o dall'acquisizione degli elementi integrativi, l'Autorità delibera ai sensi dell'articolo 11.
2.
Nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, l'Autorità, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, delibera ai sensi dell'articolo 11.
3.
L'Autorità promuove e coordina il Dibattito Pubblico sulla base della documentazione acquisita, quando la valuti sufficiente a chiarire i termini della discussione pubblica.
4.
L'Autorità si adopera, in ogni caso, affinché i soggetti promotori delle opere assicurino la piena collaborazione alla realizzazione del Dibattito Pubblico.
5.
Qualora i soggetti promotori delle opere non offrano la loro disponibilità a collaborare, l'Autorità può procedere comunque all'attivazione del Dibattito Pubblico.
Art. 11
(Indizione, modalità di svolgimento ed effetti del Dibattito Pubblico)
1.
L'Autorità indice il Dibattito Pubblico con atto motivato nel quale:
a)
stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito stesso, in modo da assicurare la massima informazione alla popolazione interessata, promuovere la partecipazione e garantire l'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
b)
stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata, che non può superare i novanta giorni dal termine dell'istruzione tecnica, salvo una sola proroga, motivata da elementi oggettivi, per non oltre trenta giorni;
c)
nomina il responsabile del Dibattito Pubblico individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, secondo procedure a evidenza pubblica che consentano di scegliere i migliori curricula attinenti all'attività affidata, definendone gli specifici compiti;
d)
definisce il termine, non superiore a novanta giorni, per il completamento dell'istruzione tecnica del dibattito.
2.
L'atto di cui al comma 1 sospende l'adozione o l'attuazione degli atti di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del Dibattito Pubblico. La sospensione è limitata agli atti la cui adozione o attuazione possono anticipare o pregiudicare l'esito del Dibattito Pubblico.
3.
In caso di dubbio l'Autorità indica, anche d'ufficio, gli atti amministrativi sospesi ai sensi del comma 2.
4.
La sospensione di cui ai commi 2 e 3 non deve pregiudicare eventuali finanziamenti statali o comunitari. L'atto con cui si dispone l'apertura del Dibattito Pubblico è trasmesso alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP); resta ferma la possibilità per l'Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.
Art. 12
(Conclusione del Dibattito Pubblico)
1.
Al termine del Dibattito Pubblico l'Autorità riceve il rapporto finale formulato dal responsabile del Dibattito Pubblico; tale rapporto riferisce i contenuti e i risultati del Dibattito Pubblico, evidenziando tutti gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo.
2.
L'Autorità trasmette il rapporto al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, che ne dispongono la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul BURP. Resta ferma la possibilità per l'Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.
3.
Entro novanta giorni dalla pubblicazione ai sensi del comma 2, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera sottoposta a Dibattito Pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito:
a)
rinunciare all'opera, al progetto o all'intervento o presentarne formulazioni alternative;
b)
proporre le modifiche che intende realizzare;
c)
confermare il progetto sul quale si è svolto il Dibattito Pubblico.
4.
L'Autorità assicura adeguata pubblicità alle dichiarazioni del comma 3 che sono trasmesse alla Giunta regionale e al Consiglio regionale per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul BURP. Le dichiarazioni sono portate a conoscenza anche dei consigli elettivi interessati. Resta ferma la possibilità per l'Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.
5.
La pubblicazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 fa venire meno la sospensione degli atti di cui all'articolo 11, commi 2 e 3.
Capo III.
SOSTEGNO REGIONALE AI PROCESSI PARTECIPATIVI LOCALI
Sezione I.
SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA DI SOSTEGNO A UN PROCESSO PARTECIPATIVO LOCALE E REQUISITI DI AMMISSIONE
Art. 13
(Soggetti e tipologie di sostegno)
1.
Possono presentare domanda di sostegno a propri progetti partecipativi, diversi dal Dibattito Pubblico:
a)
i residenti in ambiti territoriali di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo, corredando la richiesta con:
1)
un numero di firme pari al 5 per cento della popolazione residente, per gli ambiti fino a 1.000 abitanti;
2)
un numero di firme pari a 50 più il 3 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 1.000 abitanti per gli ambiti compresi tra 1.001 e 5.000 abitanti;
3)
un numero di firme pari a 170 più il 2 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 5.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 5.001 e 15.000 abitanti;
4)
un numero di firme pari a 370 più l'1 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 15.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 15.001 e 30.000 abitanti;
5)
un numero di firme pari a 520 più lo 0,5 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 30.000 abitanti per gli ambiti con oltre 30.000 abitanti;
b)
associazioni e comitati, con il sostegno di residenti che sottoscrivano la richiesta, secondo quanto stabilito alla lettera a);
c)
enti locali, singoli e associati, anche con il supporto di residenti e associazioni;
d)
imprese, su proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale o economica, eventualmente con il supporto dell'ente locale territorialmente interessato;
e)
le istituzioni scolastiche, con le modalità previste dall'articolo 19.
2.
I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), sono tutti coloro che, anche non cittadini italiani, hanno compiuto sedici anni alla data della sottoscrizione.
Art. 14
(Requisiti di ammissione)
1.
I soggetti che intendono chiedere il sostegno a un proprio processo partecipativo, presentano una domanda preliminare redatta sulla base di uno schema che l'Autorità definisce entro trenta giorni dal proprio insediamento, sulla base dei requisiti di ammissione di cui al comma 2.
2.
La domanda preliminare di richiesta di un sostegno deve essere presentata all'Autorità e deve indicare, quali requisiti di ammissione:
a)
l'oggetto del processo partecipativo, definito in modo preciso;
b)
la fase e lo stato di elaborazione degli orientamenti programmatici relativi a tale oggetto oppure, eventualmente, la fase del processo decisionale, anche già avviato, relativo all'oggetto del processo partecipativo;
c)
i tempi e il periodo di svolgimento, con una durata complessiva di norma non superiore a centottanta giorni;
d)
nei casi in cui sia un ente locale a presentare la richiesta, le risorse finanziarie eventualmente già destinate alla realizzazione di opere, interventi o progetti relativi all'oggetto del processo partecipativo, nonché gli atti amministrativi e programmatici già compiuti che a tale realizzazione siano collegati o che possano testimoniare gli impegni politici pubblicamente assunti dall'amministrazione competente sulla materia oggetto del processo partecipativo proposto;
e)
una previsione dei costi del processo partecipativo proposto; per gli enti locali e le imprese, l'indicazione delle risorse finanziarie proprie con cui si intende contribuire alla realizzazione del processo; per altri soggetti, l'entità e la natura delle risorse proprie, anche solo di natura organizzativa, messe a disposizione del processo;
f)
le prime ipotesi e proposte metodologiche sulle modalità di svolgimento del processo partecipativo.
3.
Le domande preliminari sono presentate, nel corso dell'anno, entro:
a)
il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo;
b)
il 30 giugno, per i processi che hanno inizio dopo il 31 agosto;
c)
il 31 ottobre, per i processi che hanno inizio dopo il 31 dicembre.
4.
L'Autorità decide sull'ammissibilità delle domande preliminari entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini alla quale si riferiscono, sulla base dei seguenti criteri:
a)
valutazione della rilevanza dell'oggetto del processo partecipativo;
b)
valutazione dei costi del processo partecipativo, eventualmente anche in relazione ai costi del progetto, dell'opera, dell'atto di governo del territorio o dell'intervento oggetto dello stesso processo partecipativo;
c)
valutazione dei possibili effetti che il processo partecipativo può produrre sulla comunità locale e sulla crescita della coesione sociale, sul rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni, sulla crescita e diffusione di una cultura della cittadinanza attiva.
5.
Il sostegno dei progetti ammessi dall'Autorità può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e):
a)
sostegno finanziario;
b)
supporto metodologico;
c)
supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 15
(Valutazione ed ammissione dei progetti)
1.
L'Autorità, sulla base delle domande preliminari presentate e delle attività istruttorie eventualmente attivate, decide sull'ammissione dei progetti e indica anche l'entità del sostegno finanziario destinato a ciascun progetto, fornendo indicazioni e orientamenti ai soggetti proponenti ai fini di una migliore e adeguata definizione del progetto stesso.
2.
I soggetti proponenti, ricevuta comunicazione dell'avvenuta ammissione del progetto, presentano entro trenta giorni una progettazione analitica del processo partecipativo, che sia tale da assicurare:
a)
la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
b)
l'inclusività delle procedure, la neutralità e imparzialità della gestione del processo partecipativo;
c)
la massima diffusione delle conoscenze e delle informazioni necessarie a ottenere la più ampia partecipazione, rendendo disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo, comprese una sua versione sintetica e divulgativa.
3.
L'Autorità, valutati i requisiti di cui all'articolo 14, comma 2, si riserva la facoltà di non concedere il sostegno previsto, qualora il progetto analitico presentato non sia conforme ai contenuti della domanda preliminare.
4.
La durata prevista di svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale decorre dalla data della definitiva approvazione da parte dell'Autorità.
Art. 16
(Domande degli enti locali)
1.
Le domande degli enti locali sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell'articolo 14, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:
a)
dichiarazione con cui l'ente si impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne pubblicamente e in modo puntuale il mancato o parziale accoglimento;
b)
adesione al protocollo Regione-enti locali di cui all'articolo 20;
c)
accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
d)
messa a disposizione del processo di risorse proprie, finanziarie e organizzative.
Art. 17
(Criteri di priorità)
1.
Tra le domande ammesse sulla base dei requisiti indicati all'articolo 14, l'Autorità valuta come prioritari i progetti che:
a)
hanno per oggetto piani, opere o interventi che presentano un rilevante impatto potenziale sul paesaggio o sull'ambiente;
b)
si svolgono in territori che presentano particolari situazioni di disagio sociale o territoriale;
c)
prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati, compresi i diversamente abili;
d)
agevolano, attraverso l'individuazione di spazi, tempi e luoghi idonei, la partecipazione paritaria di genere;
e)
presentano un migliore rapporto tra i costi complessivi del processo e le risorse proprie;
f)
adottano forme innovative di comunicazione e di interazione con i residenti;
g)
sono sostenuti da un numero consistente di richiedenti, oltre la soglia minima di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
2.
Quando la domanda è presentata da enti locali, l'Autorità valuta come prioritari i progetti che, oltre a quanto stabilito dal comma 1:
a)
danno continuità, stabilità e trasparenza ai processi di partecipazione nelle pratiche dell'ente locale o che, con i medesimi scopi, costituiscono applicazione di regolamenti locali sulla partecipazione;
b)
presentano una dimensione integrata e intersettoriale;
c)
sono presentati in forma associata da parte di più enti locali;
d)
si propongono di contribuire a uno sviluppo coerente con gli obiettivi enunciati dalla Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010 (Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva).
Art. 18
(Ammissione e modalità di sostegno)
1.
L'Autorità provvede all'ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e ha facoltà di:
a)
condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del progetto stesso finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione e ai criteri di priorità;
b)
indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme;
c)
richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalità;
d)
differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste.
2.
Quando esamina progetti proposti da residenti, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo concernano competenze di altri enti, l'Autorità acquisisce la disponibilità dell'amministrazione competente a partecipare attivamente al processo proposto e a tener conto dei risultati dei processi partecipativi, o a motivarne pubblicamente, e in modo puntuale, le ragioni del mancato o parziale accoglimento.
3.
Qualora l'amministrazione competente non manifesti la disponibilità ai sensi del comma 2, l'Autorità ne dà notizia pubblicamente e ne informa i soggetti richiedenti, comunicando le ragioni che rendono impossibile l'accoglimento della domanda, ovvero l'impossibilità di avviare un percorso partecipativo condiviso con l'ente titolare delle decisioni sulla materia oggetto del processo partecipativo.
4.
L'Autorità, sulla base delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti partecipativi inerenti gli atti di governo del territorio.
5.
Il sostegno ai progetti ammessi è:
a)
rateizzato, anche con una quota di anticipo;
b)
subordinato alla presentazione:
1)
dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;
2)
della documentazione analitica dei costi;
c)
sospeso, sino alla avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità;
d)
soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione.
Sezione II.
SOSTEGNO AI PROCESSI PARTECIPATIVI PROPOSTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Art. 19
(Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche)
1.
Gli istituti scolastici, singoli o associati, possono richiedere all'Autorità, con deliberazione dei loro organi collegiali, il sostegno a proprie proposte di processi partecipativi, in modo da creare e diffondere fra le giovani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e della partecipazione.
2.
Gli istituti scolastici possono presentare una domanda di sostegno nel periodo 1° giugno-30 luglio, con riferimento a processi partecipativi che abbiano inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgano lungo l'intero corso di tale anno scolastico.
3.
L'Autorità, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.
Art. 20
(Protocollo fra Regione ed enti locali)
1.
La Giunta regionale promuove un protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto a sottoscrizioni anche successive.
2.
La sottoscrizione del protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge, l'accettazione delle procedure in essa previste, la sospensione dell'adozione o dell'attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del Dibattito Pubblico o degli altri processi di partecipazione.
3.
Il protocollo può prevedere forme di sostegno regionale, anche al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi a sostegno regionale, per ciò che concerne logistica, tecnologie dell'informazione e formazione professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilità alle pratiche partecipative.
Art. 21
(Attività di formazione)
1.
Il Consiglio regionale, sentita l'Autorità, promuove e organizza attività di formazione a supporto dei processi partecipativi che si articolano in:
a)
corsi di formazione;
b)
materiali di studio, ricerca e documentazione metodologica, disponibili anche in via telematica;
c)
progetti specifici;
d)
previsione di protocolli o convenzioni con università per attività formative;
e)
incontri e scambi di esperienze finalizzati, in particolare, alla diffusione delle buone pratiche.
2.
Le attività di formazione sono finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all'interno delle amministrazioni regionali e locali e alla formazione di personale specializzato, all'interno di tali amministrazioni, in grado di progettare, organizzare e gestire un processo partecipativo.
3.
Le attività formative riservano particolare attenzione ai giovani e sono dirette a:
a)
associazioni, esperti e operatori locali;
b)
dirigenti scolastici e insegnanti;
c)
studenti.
4.
Le attività formative possono prevedere iniziative o progetti specifici concordati con la Consulta Regionale Giovani.
Art. 22
(Partecipazione e nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione)
1.
La Regione Piemonte valorizza l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini e arricchire gli strumenti del confronto pubblico sulle politiche locali e regionali.
2.
A tal fine, la Regione:
a)
predispone e mette a disposizione dei cittadini e degli enti locali una piattaforma informatica per la partecipazione, attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in corso nella Regione, favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione;
b)
mette a disposizione la propria piattaforma informatica e telematica e le competenze tecniche, metodologiche e organizzative al fine di realizzare processi o eventi partecipativi fondati su specifiche strumentazioni informatiche e telematiche.
3.
Nel caso dei dibattiti pubblici di cui al Capo II, l'Autorità, d'intesa con la Regione, dispone che tutti i documenti riguardanti il dibattito nonché i pareri e gli interventi di tutti i soggetti interessati, siano resi disponibili e pubblicati all'interno della piattaforma regionale di cui al comma 2, lettera a).
Capo V.
NORME FINALI
Art. 23
(Coordinamento con la legislazione regionale in materia di governo del territorio)
1.
La partecipazione al processo di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio avviene secondo gli istituti e i regolamenti attuativi previsti dalla legislazione regionale in materia di governo del territorio.
Art. 24
(Valutazioni ed orientamenti del Consiglio regionale)
1.
Ogni anno l'Autorità presenta un rapporto al Consiglio regionale, che ne dà adeguata pubblicità.
2.
Tale rapporto contiene:
a)
l'analisi e la valutazione dei processi partecipativi locali e dei dibattiti pubblici svoltisi nel corso dell'anno;
b)
l'enunciazione dei criteri di valutazione adottati ai fini dell'ammissione del Dibattito Pubblico e dei processi partecipativi locali;
c)
l'analisi e il rendiconto delle risorse impegnate;
d)
le considerazioni sull'impatto e sull'efficacia dei processi partecipativi attivati.
3.
Ogni anno il Consiglio regionale dedica una seduta alla discussione del rapporto presentato dall'Autorità e all'elaborazione e approvazione di orientamenti da offrire alla valutazione della commissione consiliare competente.
4.
Nell'anno antecedente la scadenza dell'Autorità, il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono e svolgono percorsi di partecipazione e di confronto pubblico, con l'obiettivo di valutare l'efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi partecipativi promossi ai sensi della presente legge.
5.
Trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, entro i centottanta giorni successivi, prorogabili per un massimo di altri centottanta giorni una sola volta per motivate ragioni, con deliberazione dello stesso Consiglio, tenuto conto anche degli esiti dell'attività di cui al comma 4, effettua la valutazione degli effetti della sua attuazione al fine di promuoverne eventuali aggiornamenti o integrazioni.
Art. 25
(Processi partecipativi ed elezioni)
1.
Il Dibattito Pubblico non può svolgersi nei centottanta giorni antecedenti l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. In caso di cessazione anticipata della legislatura il divieto opera dal giorno della cessazione, con sospensione delle procedure in corso.
2.
Gli enti locali non possono presentare domanda di Dibattito Pubblico o di sostegno a propri progetti partecipativi nei centottanta giorni antecedenti le elezioni per il rinnovo degli organi.
Art. 26
(Norma transitoria)
1.
In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, curano l'emanazione degli avvisi pubblici di rispettiva competenza per la presentazione delle candidature relative alla designazione dei membri dell'Autorità.
2.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono l'intesa di cui all'articolo 6. L'intesa può essere successivamente aggiornata in ragione delle necessità sopravvenute.
Art. 27
(Norma finanziaria)
1.
Per il biennio 2014-2015, agli oneri per il finanziamento dei fondi a disposizione dell'Autorità e delle spese per il finanziamento delle attività di formazione e relative alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, stimati in euro 300.000 per ciascun anno e iscritti nell'ambito dell'UPB DB09101 ("Risorse finanziarie - Spese per il Consiglio Regionale - Titolo 1: Spese Correnti") del bilancio annuale di previsione della Regione Piemonte, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
art. 8 della l.r. 7/2001 e dell'
art. 30 della l.r. 2/2003.