Modifica all'
articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15:Disposizioni delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche alla
legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) .
Primo firmatario
Art. 1
(Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disposizioni delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche alla
legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20) dopo le parole: "è d'obbligo la separazione societaria". È aggiunta la seguente frase: "Tale obbligo non sussiste per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. In tal caso, i prezzi dei servizi cimiteriali: inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, sono stabiliti sulla base di apposito prezziario provinciale valevole come base d'asta per l'affidamento del servizio".