Modifiche agli articoli 3, 4 e 8 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1.
Art. 1
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)
1.
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) le parole: "i Comuni e le Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni singoli o associati".
Art. 2
(Modifica all'articolo 4 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)
1.
Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. statutaria 1/2005 le parole: "delle Comunità montane, delle unioni di Comuni collinari" sono sostituite dalle seguenti: " singoli o associati".