Tutela della salute e sicurezza negli ambienti domestici.
Primo firmatario
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione, in coerenza con le finalità ed i principi indicati dalla
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), detta norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti domestici attraverso azioni di educazione alla salute e alla prevenzione, di rilevazione e monitoraggio dei fattori di rischio, di valutazione della sicurezza e dell'idoneità degli impianti e degli apparecchi installati, di valutazione sistematica delle cause di incidente e delle relative conseguenze.
Art. 2
(Azioni regionali)
1.
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, realizza programmi destinati:
a)
all'informazione e alla formazione relative ai rischi inerenti i lavori svolti in ambito domestico, alle tipologie di infortuni, alle misure di prevenzione degli incidenti domestici, alla conoscenza delle normative tecniche di sicurezza;
b)
alla formazione continua sulla valutazione e sulla individuazione dei rischi presenti negli ambiti domestici;
c)
a sostenere progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni di rischio per la sicurezza ed il miglioramento della qualità della vita in ambito domestico, con particolare riferimento a donne anziani, bambini e disabili;
d)
allo studio e alla ricerca per introdurre dispositivi o pervenire a soluzioni tecniche nei prodotti e nei sistemi capaci di operare un miglioramento delle condizioni di sicurezza negli ambiti domestici.
2.
Nel piano socio-sanitario regionale, previsto dalla
legge regionale 6 agosto 2007, n.18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), è inserito il progetto obiettivo "Promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici", che stabilisce obiettivi, risorse e modalità di attuazione dei programmi di cui al comma 1.
Art. 3
(Soggetti coinvolti)
1.
Le azioni di cui all'articolo 2 sono realizzate attraverso forme di collaborazione con l'INAIL, le associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito domestico, con le associazioni di consumatori e ambientaliste, con le associazioni femminili e familiari, con le associazioni imprenditoriali delle case produttrici di installazione e manutenzione degli impianti e degli apparecchi domestici, con le agenzie educative e formative presenti sul territorio.
Art. 4
(Strumenti di comunicazione)
1.
La Regione promuove forme di collaborazione con il sistema radiotelevisivo e informativo locale al fine di accrescere la cultura della prevenzione e della sicurezza in ambito domestico.
Art. 5
(Modalità attuative)
1.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva entro¿¿¿¿. , i criteri e le modalità attuative della presente legge, con particolare riferimento ai programmi previsti dall'articolo 2 ed alle forme di collaborazione previste dagli articoli 3 e 4.
Art. 6
(Monitoraggio e valutazione degli interventi )
1.
La Giunta regionale, con periodicità triennale, presenta alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1.
Alla spesa per la realizzazione della campagna informativa e formativa finalizzata alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti domestici, valutata in 60.000 euro per ciascun anno del biennio 2014-2015 e iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB20171 (Sanità Prevenzione e veterinaria Titolo 1: Spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).