Legge finanziaria per l'anno 2014.
Art. 1
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1.
In applicazione di quanto previsto dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2.
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'
articolo 2 della l.r. 13/2005.
Art. 2
(Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF)
1.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, nonché per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3
del decreto legge 35/2013, convertito con modificazioni dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'
articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:
a)
per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,39 per cento;
b)
per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro mila: 0,90 per cento;
c)
per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 55.000,00 euro: 1,08 per cento;
d)
per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino a 75.000,00 euro: 1,09 per cento;
e)
per i redditi oltre 75.000,00 euro: 1,10 per cento.
2.
In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'
articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,39 per cento permane sul primo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,90 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,08 per cento permane sul terzo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,09 per cento permane sul quarto scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,10 per cento permane sul quinto scaglione di reddito.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la progressività a cui è informato il sistema tributario e la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
4.
L'
articolo 13 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) è abrogato.
Art. 3
(Maggiorazione delle detrazioni per carichi di famiglia)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, le detrazioni previste dall'
articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sono maggiorate, nell'ambito dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ed ai sensi dell'
articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di un importo pari a euro 200,00 per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'
articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2.
Ai fini della spettanza e della ripartizione della detrazione si applicano le disposizioni previste dall'
articolo 12, comma 1, lettera c) del d.p.r. 917/1986.
Art. 4
(Misure per il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative)
1.
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 9, commi 1 e 5
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2014, un apposito programma per la riduzione degli oneri finanziari relativi ad enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'
articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzioneo svolgono funzioni amministrative conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
Art. 5
(Attuazione dell'
articolo 4, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95)
1.
Le società partecipate di cui all'
articolo 4, comma 1 del d.l. 95/2012, versano direttamente alla Regione gli eventuali compensi assembleari dovuti al personale regionale in applicazione del comma 4 del medesimo articolo.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire apposito capitolo di entrata nell'ambito dell'UPB DB0902 (Ragioneria) - Titolo III (Entrate extra-tributarie), destinando gli eventuali introiti al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale regionale di cui all'UPB DB07051, in applicazione di quanto previsto dall'
articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012.
3.
La Giunta regionale è autorizzata a predisporre apposito provvedimento applicativo di quanto previsto dai commi 1 e 2 e dall'
articolo 4, comma 4 del d.l. 95/2012.
Art. 6
(Copertura finanziaria del piano di rientro nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale in attuazione dell'
articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35)
1.
Le risorse relative agli anni 2014 e 2015 del piano di rientro nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'
articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 11-6177 del 29 luglio 2013, trovano integrale copertura nell'ambito dei rispettivi stanziamenti 2014 e 2015 iscritti nell'UPB DB12041 (Servizi di trasporto pubblico) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014/2016.
Art. 7
(Modifiche alla
legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)
1.
Il secondo periodo del
comma 1 dell'articolo 40 quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), come inserito dall'
articolo 25 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8, è sostituito dal seguente:
.
" Il parere del Collegio è allegato ai disegni di legge entro la data di approvazione da parte del Consiglio regionale."
2.
Il
comma 4 dell'articolo 40 quater, della l.r. 7/2001, come inserito dall'
articolo 25 della l.r. 8/2013, è sostituito dal seguente:
.
" 4. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine il Consiglio regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'approvazione del disegno di legge."
3.
Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 40 quinquies, come inserito dall'
articolo 25 della l.r. 8/2013, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "venti".
Art. 8
(Modifiche alla
legge regionale 4 maggio 2012, n. 5)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), è abrogato.
Art. 9
(Modifiche alla
legge regionale 13 novembre 2013, n. 20)
1.
Dopo l'
articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2013, n. 20 (Ulteriori modifiche alla
legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale" e disposizioni in materia di trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali), è inserito il seguente:
"
"
Art. 2 bis. (Personale operante presso le Federazioni sovrazonali)
1. A far data dal 1° gennaio 2014 viene meno l'assegnazione funzionale, prevista dall'
articolo 2, comma 3 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3, del personale operante presso le Federazioni sovrazonali, con la conseguente riassegnazione del medesimo personale agli enti di rispettiva appartenenza. Dalla medesima data cessano di avere effetto i contratti di consulenza, di collaborazione ed a ogni altro titolo attivati dalle Federazioni sovrazonali.
Art. 10
(Modifiche alla
legge regionale 23 maggio 2008, n. 12)
1.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è aggiunto, infine, il seguente:
.
" 5 bis. Quota parte degli stanziamenti destinati quali aiuti alla filiera corta, anche se già trasferiti ad ARPEA ed ancora giacenti a seguito di rinunce o minori liquidazioni, possono essere utilizzati quale cofinanziamento dei contratti di filiera e di distretto istituiti dall'
articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289."
Art. 11
(Modifiche alla
legge regionale 30 maggio 1980, n. 68)
1.
Al
primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), le parole: "Enti e Associazioni culturali", sono sostituite dalle seguenti: "soggetti teatrali professionali".
2.
Alla
lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della l.r. 68/1980, n. 68, le parole: "agli Enti e alle Associazioni culturali", sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti".
Art. 12
(Modifiche all'
articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24)
1.
Dopo la
lettera g) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti), è aggiunta, infine, la seguente:
.
" g bis) esprimere, ai sensi dell'
articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), il parere sulla proposta di Programma triennale per la trasparenza e l'integrità predisposto dalla Regione e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) la cui competenza è limitata al territorio regionale o infraregionale."
2.
Il
comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
.
" 3. I pareri di cui al comma 2, lettere a) e b) sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta. Il parere di cui al comma 2, lettera g bis) è espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini si può procedere indipendentemente dall'acquisizione dei pareri stessi."