Proposta di legge regionale n. 38 presentata il 23 giugno 2010
Norme tecniche ed interventi finanziari per favorire l'autonomia e la vita di relazione delle persone con disabilità attraverso la promozione dell'accessibilità ambientale ed il superamento delle barriere architettoniche e percettive.
Primo firmatario

ARTESIO ELEONORA

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità, la visitabilità e, più in generale, la piena fruibilità degli edifici e spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico, quali condizioni essenziali per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e lavorative da parte di tutte le persone, indipendentemente dalla sussistenza di condizioni fisiche e/o sensoriali e/o intellettive limitanti le funzioni e la partecipazione.
2. 
Per le definizioni di barriera architettonica e di accessibilità, visitabilità e adattabilità si fa riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e s.m.i..
3. 
La definizione di edificio è da intendersi, secondo quanto previsto all'articolo 2 del d.m. lavori pubblici 236/1989 e s.m.i., ancorché ciò costituisca solo una porzione di un più vasto complesso immobiliare con differenti destinazioni d'uso.
Art. 2 
(Interventi)
1. 
Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite, in particolare, mediante:
a) 
la promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine ambientale e culturale che impediscono la piena partecipazione sociale delle persone;
b) 
la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, degli interventi di ristrutturazione ed altre attività edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico;
c) 
la pianificazione degli interventi per la promozione dell'accessibilità ed il superamento/eliminazione delle diverse tipologie di barriere architettoniche e percettive;
d) 
gli interventi finanziari per la promozione dell'accessibilità ed il superamento/eliminazione delle diverse tipologie di barriere architettoniche e percettive dagli edifici e spazi pubblici e privati aperti al pubblico e dagli edifici e spazi privati.
Titolo II. 
DISPOSIZIONI EDILIZIE
Art. 3 
(Progetti relativi alla costruzione di nuovi spazi ed edifici ovvero agli interventi edilizi su spazi ed edifici)
1. 
Le norme della presente legge, nonché tutte quelle vigenti in tema di promozione dell'accessibilità ed il superamento/eliminazione delle barriere architettoniche e percettive prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e sulle norme tecniche dei piani e programmi urbanistici contrastanti con esse, fino all'adeguamento degli stessi.
2. 
La Giunta regionale predispone ed approva, sentito il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 13, comma 6, e sentite le Commissioni consiliari competenti in materia, entro quattro mesi dell'approvazione della presente legge, un apposito regolamento tecnico di attuazione della medesima, con valore di atto amministrativo avente lo scopo di definire ulteriori prescrizioni tecniche e procedurali a specificazione di quelle indicate nel testo presente.
3. 
La mancata approvazione del regolamento non esime l'amministrazione regionale e gli Enti delegati dall'obbligo di attuare, per quanto di competenza e nei tempi previsti, gli adempimenti definiti nella presente legge.
4. 
Non possono essere approvati progetti in conflitto o non conformi alle disposizioni in materia di promozione dell'accessibilità ed il superamento/eliminazione delle barriere architettoniche e percettive. Non possono altresì essere erogati da enti pubblici e da aziende pubbliche contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con tale normativa vigente.
5. 
Gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione, riguardanti tutti gli spazi e gli edifici pubblici o privati, e inoltre le opere per qualunque altro tipo di intervento edilizio, riguardanti spazi ed edifici pubblici, edifici di edilizia residenziale pubblica, edifici privati aperti al pubblico e le parti comuni di edifici privati residenziali, devono essere progettati e realizzati in modo da consentire alla globalità della popolazione utente regolare accesso e fruibilità, ai sensi della vigente normativa in tema di promozione dell'accessibilità ed il superamento /eliminazione delle barriere architettoniche e percettive.
6. 
Negli interventi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di recupero non è concessa la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori di cui all'articolo 3, comma 2, del d.m. lavori pubblici 236/1989 e s.m.i.. Qualora tecnicamente possibile, sono sempre da preferire sistemi di sollevamento verticali, come ascensore o elevatore, piuttosto che apparecchi servoscala.
7. 
Negli interventi di recupero, sia pubblici che privati, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile.
Art. 4 
(Approvazione dei progetti e verifiche)
1. 
È competenza e responsabilità degli enti preposti al controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, con particolare riferimento alle commissioni igienico-edilizie comunali, vigilare e verificare la reale accessibilità, adattabilità, e visitabilità di spazi ed edifici pubblici e privati nel rispetto della vigente normativa.
2. 
Al fine di poter procedere ad un più approfondito e competente esame dei progetti, finalizzato alla promozione dell'accessibilità ed al superamento delle barriere ambientali di ogni natura, gli enti di cui al comma 1. possono avvalersi dei servizi offerti dal centro di documentazione sull'accessibilità ambientale di cui al successivo articolo 13.
Art. 5 
(Oneri di urbanizzazione)
1. 
Fino alla completa attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive di cui all' articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e all' articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., i comuni riservano alla realizzazione di interventi per la promozione dell'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive almeno il 10% dei proventi annuali derivanti dai "permessi di costruire" di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi dell' articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i., nonché dalle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libera circolazione e sosta in spazi riservati alle persone con disabilità.
Titolo III. 
FINANZIAMENTI
Capo I. 
INTERVENTI FINANZIARI PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PERCETTIVE DAGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DAGLI SPAZI APERTI AL PUBBLICO
Art. 6 
(Interventi contribuibili e Beneficiari)
1. 
Le tipologie di opere che possono concorrere per la richiesta di contributo, secondo quanto specificato dal piano annuale di intervento di cui al successivo articolo 12, sono prioritariamente:
a) 
interventi per l'adeguamento dell'abitazione, dell'ambiente domestico e degli spazi di pertinenza;
b) 
interventi finalizzati al raggiungimento di un livello di accessibilità e fruibilità più completo rispetto a quello minimo previsto dalle normative vigenti;
c) 
interventi per il passaggio dell'edificio nella sua interezza o della singola unità immobiliare esistenti dal requisito dell'adattabilità, richiesto dalle norme, ad una accessibilità effettiva;
d) 
interventi per l'adeguamento ai requisiti di accessibilità di edifici o singole unità immobiliari esistenti non altrimenti soggetti a interventi di modifica.
2. 
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge per la realizzazione delle opere di cui al precedente comma 1, secondo quanto specificato dal piano annuale di intervento di cui al successivo articolo 12:
a) 
gli enti locali;
b) 
gli enti e soggetti pubblici ivi comprese le aziende (tra cui si annoverano, a titolo esemplificativo e non esclusivo, le aziende sanitarie regionali e le agenzie territoriali per la casa) che gestiscono servizi e patrimoni di pubblica utilità;
c) 
enti e soggetti privati, che gestiscono attività commerciali, scolastiche, culturali e ricreative in locali e spazi aperti al pubblico;
d) 
le persone con funzione motoria e/o sensoriale totalmente o gravemente compromessa (con riferimento alla definizione di gravità di cui alla legge legge n. 104 del 1992, articolo 3), coloro che abbiano in carico fiscale le citate persone e i condominî in cui abbiano dimora abituale tali persone;
e) 
le strutture residenziali e semiresidenziali a carattere comunitario o familiare presso cui soggiornino temporaneamente o vivano abitualmente persone con funzione motoria e/o sensoriale totalmente o gravemente compromessa, a condizione che siano già autorizzate al funzionamento in quanto rispondenti ai requisiti strutturali e funzionali previsti dalla vigente normativa statale e regionale.
Art. 7 
(Competenze)
1. 
Spetta alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica, sentiti gli Assessori alla tutela della salute e sanità ed alle politiche sociali per la casa, previo parere delle competenti Commissioni consiliari:
a) 
istituire e provvedere al funzionamento del centro regionale di documentazione sull'accessibilità ambientale e del comitato tecnico scientifico, di cui al successivo articolo 13;
b) 
predisporre, sentito il comitato tecnico scientifico, un apposito regolamento di attuazione per definire adeguate disposizioni prestazionali e, in subordine, se l'ambito trattato lo richiede, anche prescrizioni tecniche e procedurali ad integrazione e specificazione di quelle di cui alla presente legge;
c) 
adottare il piano annuale di intervento di cui al successivo articolo 12;
d) 
assegnare alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale d'intervento;
e) 
provvedere alla realizzazione dei progetti speciali di cui al successivo articolo 14 e agli interventi sul patrimonio regionale di cui al successivo articolo 15;
f) 
provvedere alla gestione delle funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti locali, delle aziende sanitarie, degli enti gestori in forma singola od associata dei servizi socio assistenziali, e delle agenzie territoriali per la casa.
2. 
Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti e soggetti pubblici e delle Aziende che gestiscono servizi di pubblica utilità, con esclusione degli enti ed aziende di cui al precedente comma 1, lettera f).
3. 
Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti privati e dei soggetti privati.
Art. 8 
(Edifici e spazi pubblici)
1. 
Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'accessibilità e all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive in edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici sedi di servizi di pubblica utilità gestiti da privati accreditati e gli edifici di edilizia residenziale pubblica negli spazi comuni e nelle singole unità abitative, con i fondi regionali possono essere concessi contributi ai soggetti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 2 dell'articolo 6, in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta fino a un massimo di Eur 30.000,00.
2. 
I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri contributi percepiti ad altro titolo per il medesimo intervento per un importo complessivo comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.
3. 
Tra gli interventi finanziabili con il contributo di cui al presente articolo, sono compresi anche l'acquisto e la posa in opera di ausilî ed attrezzature direttamente finalizzati a favorire l'autonomia della persona disabile nonché ausilî ad alta tecnologia per il controllo ambientale.
Art. 9 
(Edifici e spazi privati aperti al pubblico)
1. 
Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'accessibilità e all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive in edifici e spazi privati aperti al pubblico, con i fondi regionali possono essere concessi contributi ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6, in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta fino a un massimo di Eur 15.000,00.
2. 
I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri contributi percepiti ad altro titolo per il medesimo intervento per un importo complessivo comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.
3. 
Tra gli interventi finanziabili con il contributo di cui al presente articolo, sono compresi anche l'acquisto e la posa in opera di ausilî ed attrezzature direttamente finalizzati a favorire l'autonomia della persona disabile nonché ausili ad alta tecnologia per il controllo ambientale.
Art. 10 
(Edifici e spazi dell'edilizia residenziale)
1. 
Per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati a consentire l'accessibilità ed il superamento/eliminazione delle barriere architettoniche e percettive in spazi comuni ed in unità abitative afferenti ad edifici di edilizia residenziale privata e di edilizia residenziale agevolata, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 3 a riguardo della cumulabilità dei contributi, con fondi regionali possono essere concessi contributi ai soggetti di cui al punto d) del comma 2 dell'articolo 6, nella seguente misura: per interventi del costo di Eur 7.000,00 il contributo copre l'intero ammontare della spesa preventivata ed autorizzata non copribile con altre fonti di finanziamento pubblico; per l'ulteriore parte eccedente il contributo copre il 50% della spesa preventivata ed autorizzata fino a un massimo di Eur 15.000,00 per ogni intervento così come definito nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del 22 giugno 1989, n. 1669 e s.m.i., non finanziabile con altre risorse pubbliche.
2. 
Le opere finanziabili possono riguardare anche opere non descritte nella normativa vigente in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e percettive, purché sia dimostrata la loro rispondenza con le esigenze indotte dalla specifica disabilità dell'interessato.
3. 
I contributi di cui ai comma 1 sono cumulabili, anche fino a completa concorrenza della spesa preventivata ed autorizzata, con quelli concedibili ai medesimi soggetti, qualora riconosciuti aventi diritto, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i..
4. 
Dai contributi di cui al comma 1 sono escluse le abitazioni secondarie e le abitazioni classificate come abitazioni di lusso.
5. 
Tra gli interventi finanziabili con il contributo di cui al presente articolo, sono compresi anche l'acquisto e la posa in opera di ausili ed attrezzature direttamente finalizzati a favorire l'autonomia della persona disabile nonché ausilî ad alta tecnologia per il controllo ambientale.
Art. 11 
(Adeguamento degli importi dei contributi regionali)
1. 
Gli importi dei contributi regionali di cui agli articoli 8, 9,10 sono annualmente incrementati di un valore definito in sede di approvazione della legge finanziaria regionale che non dovrà essere comunque inferiore alla perdita percentuale del potere di acquisto della valuta corrente, calcolata sulla base dell'indice Istat dell'anno precedente.
Capo II. 
FUNZIONI REGIONALI
Art. 12 
(Piani di intervento)
1. 
Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale, sentito il comitato tecnico scientifico di cui al seguente articolo 13, comma 6, adotta il piano di legislatura per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive. Tale piano si articola in piani annuali di intervento da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, che debbono prevedere:
a) 
l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili;
b) 
i criteri per la ripartizione dei fondi regionali tenendo conto dei limiti di cui al successivo comma 2;
c) 
le priorità di intervento;
d) 
i criteri e le modalità per la concessione ad enti e soggetti pubblici e privati dei contributi di cui alla presente legge.
2. 
Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, lettera b), valgono le seguenti limitazioni:
a) 
i fondi riservati alle agevolazioni a favore degli enti e soggetti pubblici e degli enti e soggetti privati gestori di servizi accreditati, non debbono superare il 50% dell'ammontare complessivo dei fondi previsti dalla presente legge;
b) 
i fondi destinati alla realizzazione dei progetti speciali di cui al successivo articolo 14 non debbono superare il 20% dell'ammontare complessivo dei fondi previsti dalla presente legge;
c) 
l'attuazione del piano regionale per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive di cui al successivo articolo 15, utilizza fondi diversi da quelli indicati nella presente legge ed indicati annualmente dalla legge finanziaria regionale e previsti con apposito provvedimento.
3. 
Nel caso di interventi sul patrimonio di proprietà di enti e soggetti pubblici, i criteri verranno definiti tenendo prioritariamente conto dell'avvenuta assunzione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche così come previsto dall' articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986 e dall' articolo 24, comma 9, della legge n. 104 del 1992 e s.m.i..
4. 
La Giunta regionale, con il medesimo atto deliberativo di approvazione del piano, destina le risorse economiche per il funzionamento del centro regionale di documentazione sull'accessibilità ambientale e del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 13.
Art. 13 
(Centro regionale di documentazione sull'accessibilità ambientale e comitato tecnico scientifico)
1. 
La Giunta regionale istituisce il centro regionale di documentazione sull'accessibilità ambientale (di seguito centro regionale), su proposta deliberativa dell'Assessore all'urbanistica, che ne è titolare e che opererà d'intesa con l'Assessore alla tutela della salute e sanità e l'Assessore alle politiche sociali.
2. 
L'Assessore all'urbanistica, d'intesa con l'Assessore alla tutela della salute e sanità e l'Assessore alle politiche sociali, provvede a incaricare della gestione dell'attività del centro regionale idonea struttura regionale che potrà avvalersi per la sua conduzione o, più limitatamente, per la realizzazione di specifiche iniziative, di organizzazione non lucrativa di utilità sociale od altri soggetti individuati, a seguito di bando pubblico, in base a criteri di documentata esperienza e competenza nel campo della promozione dell'accessibilità e dell'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive.
3. 
Il centro regionale opera, in costante e forte integrazione operativa a livello regionale e nazionale, con la rete dei servizi pubblici e del privato sociale attivi nel campo della promozione dell'accessibilità ambientale e del superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e percettive ed altresì nel campo dello studio, conoscenza e valutazione degli ausilî tecnici e delle biotecnologie finalizzate al miglioramento delle funzioni delle persone con disabilità.
4. 
Il centro regionale svolge un'attività di secondo livello realizzando i seguenti compiti:
a) 
suggerire indicazioni in merito a criteri di valutazione delle proposte progettuali, quando le stesse non siano comprese o conformi alla vigente normativa in tema di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche e percettive;
b) 
valutare ed esprimere pareri su specifici casi, su richiesta delle amministrazioni locali, di aziende pubbliche, e di associazioni ed organizzazioni non lucrative;
c) 
raccogliere le proposte ritenute idonee e realizzarne un repertorio da mettere a disposizione gratuitamente delle amministrazioni locali, delle aziende pubbliche, e di associazioni ed organizzazioni non lucrative;
d) 
promuovere iniziative di aggiornamento specifico rivolte a professionisti, d'intesa con i rispettivi ordini e collegi professionali, ad operatori degli enti locali, di aziende pubbliche, e ad associazioni ed organizzazioni non lucrative;
e) 
promuovere iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
5. 
Il centro regionale promuove e contribuisce alla realizzazione di centri provinciali di primo livello, rispetto ai quali svolge funzioni di coordinamento. I centri provinciali sono prioritariamente finalizzati ad offrire informazione e consulenza tecnica a singoli cittadini al fine di individuare soluzioni per l'autonomia personale in particolare in ambito domestico. Sono inoltre chiamati a specializzarsi nel fornire consulenza sulle misure necessarie a rimuovere o ridurre barriere, nonché a facilitare le attività quotidiane all'interno di abitazioni private ed a strutture pubbliche o private aperte al pubblico presenti nel territorio di riferimento. A tale fine, i centri provinciali potranno avvalersi di esperti competenti in materia e si avvarranno del supporto del centro regionale in tutti i casi in cui risulti utile fruire delle risorse che tale realtà potrà offrire.
6. 
Quale strumento di consulenza per l'attuazione di quanto previsto dalle presente legge nell'ambito del centro regionale viene istituito un apposito comitato tecnico scientifico. Il comitato viene costituito dalla Giunta regionale, su proposta deliberativa predisposta dall'Assessore all'urbanistica, d'intesa con l'Assessore alla tutela della salute e dell'Assessore alle politiche sociali. Tale deliberazione dovrà determinare i criteri operativi della formazione e funzionamento del comitato stesso, garantendo il necessario supporto amministrativo e tecnico. Il comitato è composto, indicativamente, da esperti in materia di accessibilità ambientale con competenze differenziate in ambito progettuale, sanitario, sociale ed amministrativo; da funzionari dell'amministrazione regionale dei settori competenti per le materie oggetto delle presente legge, da esperti o tecnici indicati dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale delle persone disabili presenti ed operanti a livello regionale e/o provinciale, competenti nel campo della promozione dell'accessibilità ambientale e dell'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive.
Art. 14 
(Progetti speciali)
1. 
La Giunta regionale, previa intesa con il Ministero per i beni culturali ed ambientali, anche con il concorso finanziario di altri enti pubblici e privati, è autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti speciali finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di accessibilità e di visitabilità di edifici pubblici e privati soggetti al vincolo di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 s.m.i. abrogato e sostituito con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..
2. 
La Giunta regionale sceglie i progetti da realizzare e determina, con il piano di cui all'articolo 12, l'entità del contributo da concedere, avuto riguardo alla rilevanza del progetto in relazione alle finalità di cui al comma 1 e all'interesse culturale dell'immobile oggetto dell'intervento.
Art. 15 
(Interventi sul patrimonio regionale)
1. 
La Giunta regionale adotta il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive presenti negli spazi ed edifici di proprietà regionale od utilizzati dall'amministrazione regionale, di cui all' articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986 e all' articolo 24, comma 9, della legge n. 104 del 1992 e s.m.i., e lo aggiorna annualmente, prevedendo inoltre con appositi finanziamenti, aggiuntivi a quelli indicati nella presente legge, l'entità delle risorse da destinare ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive esistenti nel patrimonio regionale, sulla base di priorità individuate nel contesto del piano stesso.
Capo III. 
MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 16 
(Domande di contributo)
1. 
Per ottenere i contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 gli enti locali, gli enti pubblici e le aziende che gestiscono servizi pubblici che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi, nonché i soggetti privati di cui all'articolo 6, comma 2, lettere c), d) ed e), presentano domanda alle competenti amministrazioni regionale, provinciali o comunali (come da articolo 7) entro i tre mesi successivi all'adozione del piano di cui all'articolo 12, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.
2. 
Le domande di cui al comma 1 dovranno ottemperare alle indicazioni ed alle procedure fornite da apposito bando regionale, predisposto dagli uffici dell'Assessorato regionale all'urbanistica, che possono avvalersi della collaborazione del comitato tecnico scientifico di cui al precedente articolo 13, comma 6, sentito l'Assessorato regionale alla tutela della salute e sanità e l'Assessorato regionale alle politiche sociali.
Art. 17 
(Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni)
1. 
Entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal bando di cui all'articolo 16, comma 2, le province ed i comuni, a seguito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti, aziende e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.
2. 
Entro 45 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano di cui all'articolo 12.
3. 
Le province ed i comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.
Art. 18 
(Modalità di erogazione dei contributi)
1. 
La Giunta regionale, sentito il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 13, definisce con deliberazione le modalità per l'erogazione dei contributi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) 
l'erogazione del contributo è disposta dall'amministrazione competente dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione attestante le spese, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c);
b) 
i beneficiari, siano essi enti pubblici o soggetti privati, hanno diritto al momento della concessione del contributo ad ottenere un anticipo non superiore al 50% dello stesso, fatta salva la restituzione di quanto ricevuto in caso di mancata esecuzione delle opere;
c) 
qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo può essere ridotto proporzionalmente; debbono in ogni caso essere rispettati i limiti di cui agli articoli 8, 9 e 10;
d) 
per la concessione di contributi richiesti da persone disabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive nella propria abitazione o nelle parti comuni condominiali o nelle strutture residenziali che li ospitano, si applicano i criteri di priorità previsti dalla legge n. 13 del 1989 e s.m.i. e dalle relative norme regionali;
e) 
è disposta la revoca del contributo e la restituzione delle somme già eventualmente erogate qualora le opere realizzate ed i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con le domande di cui all'articolo 16, fatte salve eventuali varianti che prevedano soluzioni diverse e più funzionali purché sempre finalizzate all'accessibilità nel rispetto della vigente normativa.
Titolo IV. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 
(Rapporti finanziari)
1. 
I comuni e le province sono autorizzati a prelevare, entro il limite del 5% delle rispettive assegnazioni, le somme necessarie per sostenere gli oneri connessi all'esercizio della delega di cui all'articolo 7.
Art. 20 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto, nello stato di previsione della spesa del biennio 2007-2008, uno stanziamento annuo di 1.250.000,00 euro, in termini di competenza, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Titolo II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2006-2008, e uno stanziamento annuo pari a 50.000,00 nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 18021 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008.
2. 
Alla copertura della spesa corrente e in conto capitale si fa fronte nel biennio 2007-2008 con le risorse finanziarie stanziate nelle unità previsionali di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.
Art. 21 
(Norma transitoria)
1. 
La delega delle funzioni amministrative alle province ed ai comuni di cui all'articolo 7 della presente legge decorre dal 1° gennaio 2007.