Proposta di legge regionale n. 379 presentata il 18 novembre 2013
Norme per la prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.

Titolo I. 
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
Con la presente legge, la Regione Piemonte detta norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo e tenuto conto del quadro normativo nazionale.
2. 
Ai fini della presente legge si intende per sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.
3. 
La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, Aziende Sanitarie Locali e con altri enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro che si occupano delle finalità di cui al comma 1 e con i seguenti obiettivi:
a) 
diffondere, nei confronti dei minori, la cultura dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;
b) 
rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco.
Titolo II. 
COMPITI DELLA REGIONE
Art. 2 
(Piano integrato per il contrasto e la prevenzione)
1. 
Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico di durata triennale al fine di promuovere:
a) 
interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;
b) 
interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali, le forze dell'ordine, le organizzazioni del volontariato e del terzo settore;
c) 
l'implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi;
d) 
attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo, anche in collaborazione con ASL ed enti locali;
e) 
la predisposizione del materiale informativo sul gioco d'azzardo patologico, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti;
f) 
forme di premialità per coloro che espongono il marchio "Slot free Piemonte".
2. 
Possono essere attivati interventi finalizzati alla formazione degli operatori sociali e socio-sanitari e alla presa in carico di persone che manifestano dipendenza patologica del gioco d'azzardo.
3. 
Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 la Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni o accordi con i soggetti di cui all'art. 1 comma 3 in possesso delle competenze specialistiche concernenti il gioco di azzardo patologico.
4. 
La Regione, al fine di realizzare gli interventi previsti, può concedere contributi ai soggetti attuatori per le attività definite nel piano integrato di cui all'art. 2 nel rispetto delle norme di settore.
Art. 3 
(Funzioni di Osservatorio regionale)
1. 
La Regione esercita le funzioni di Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo al fine di monitorarne gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche.
2. 
Le funzioni di osservatorio regionale comprendono:
a) 
lo studio e il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 1 comma 3;
b) 
la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;
c) 
l'individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte nell'ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui all'articolo 2.
3. 
La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.
4. 
Lo svolgimento delle funzioni di Osservatorio di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Titolo III. 
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI
Art. 4 
(Apertura ed esercizio dell'attività)
1. 
L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (approvazione delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.
2. 
Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1 della presente legge i Comuni possono dettare nel rispetto delle pianificazioni di all' art. 7 comma 10 del decreto legge n. 158 del 2012 cosi come convertito in legge, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco.
3. 
Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 2 i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.
4. 
Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti, secondo quanto previsto dal piano integrato di cui all'articolo 2, a frequentare corsi di formazione predisposti dalle ASL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. Nel piano integrato saranno individuati i soggetti cui sono rivolti i corsi di formazione, anche in relazione al numero di apparecchi, di cui all'articolo 110 comma 5 del R.D. n. 773 del 1931, installati nella sala da gioco.
5. 
All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre: un test di verifica, predisposto dalla ASL competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e gli opuscoli informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza attivati nell'ambito del piano integrato di cui all'art. 2.
6. 
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6000 a 10000 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni.
7. 
Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 6 sono applicate dall'ASL territorialmente competente.
8. 
Gli esercenti le attività esistenti alla data di approvazione del piano integrato di cui all'articolo 2 assolvono gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del piano stesso.
Art. 5 
(Marchio regionale)
1. 
È istituito il marchio regionale "Slot free Piemonte".
2. 
Il marchio "Slot free Piemonte" è rilasciato dalla Regione Piemonte agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.
Titolo IV. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 6 
(Disposizione Finanziaria)
1. 
Agli oneri finalizzati alle attività di cui agli artt. 2 e 5, stimati in euro 50.000 per ciascun anno del biennio 2014-2015, in termini di competenza, ed iscritti nell'ambito dell'UPB DB19001 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Segreteria DB19 Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale 2013-2015 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2.