Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico.
Primo firmatario
Altri firmatari
COMBA FABRIZIO NOVERO GIANFRANCO PLACIDO ROBERTO PONSO TULLIO
Art. 1
(Finalità)
1.
La presente legge reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie.
2.
La legge stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio.
Art. 2
(Soggetti che concorrono al perseguimento delle finalità)
1.
Al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo gli indirizzi definiti dalla Regione:
a)
i comuni, singoli e associati, e le aziende sanitarie locali (ASL);
b)
le organizzazioni di volontariato di cui alla
legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);
c)
le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
d)
le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
e)
i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1.
Art. 3
(Destinatari)
1.
Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a favore dell'intera popolazione e in particolare ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), ai loro familiari e alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte ai rischi da GAP.
2.
La diagnosi di soggetto affetto da GAP, requisito per la presa in carico da parte dei servizi del sistema sociosanitario, è formulata dai servizi territoriali dipendenze delle aziende sanitarie locali (ASL).
Art. 4
(Competenze della Regione)
1.
La Regione:
a)
garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da GAP nel contesto del piano di azione regionale delle dipendenze;
b)
entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, previa informazione alla commissione consiliare permanente competente per materia, approva il programma per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, in attuazione del piano di azione regionale di cui alla lettera a);
c)
assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito e non, mediante l'osservatorio epidemiologico regionale delle dipendenze;
d)
istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco;
e)
promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico;
f)
sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie;
g)
svolge attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con le ASL e gli enti locali;
h)
sostiene le iniziative delle:
1)
associazioni a tutela dei diritti di consumatori e utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con enti locali, ASL e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;
2)
associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata;
i)
collabora con gli osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti;
j)
collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco illegale;
k)
istituisce un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle direzioni generali della Regione competenti in materia, delle ASL, delle associazioni regionali delle imprese, delle associazioni regionali aventi le finalità di prevenzione e contrasto di cui all'articolo 1, comma 1, e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Piemonte, a cui vengono invitati anche rappresentanti del Ministero dell'Interno, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il compito di raccogliere ed elaborare dati e informazioni, individuare eventuali criticità, elaborare proposte e suggerimenti nei confronti della Giunta regionale.
2.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale 'No Slot', rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.
3.
La Regione, tramite le ASL, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, in attuazione dell'
articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189. La Regione rende inoltre disponibile, tramite le ASL, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. Il materiale fornito è esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico.
4.
La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito.
5.
A decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'
articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) ridotta dello 0,92 per cento gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività.
6.
L'agevolazione di cui al comma 5 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
7.
A decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. n. 773/1931 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'
articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997 aumentata dello 0,92 per cento.
8.
Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 7. In relazione all'agevolazione fiscale tali modalità sono definite anche con riferimento al regime d'aiuto prescelto.
9.
La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo lecito.
10.
La Regione, previo parere della commissione consiliare permanente competente per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento che definisce criteri, regole tecniche, relative modalità attuative, forme di controllo e sanzioni per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso:
a)
alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a tre;
b)
ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito.
Art. 5
(Competenze dei comuni)
1.
Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2.
Il comune può individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3.
I sindaci promuovono reti di collaborazione con le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
4.
I sindaci, nell'ambito dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell'ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
5.
I comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi 'No Slot' di cui all'articolo 4, comma 2, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.
6.
È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5
del d.l. 158/2012.
7.
Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio.
8.
I comuni in coerenza con gli indirizzi regionali adottano, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, un atto di programmazione, avente durata quadriennale, che disciplina le modalità di applicazione, dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento delle nuove attività commerciali autorizzate all'installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco. tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore e la tipologia di appartenenza., nonché le prescrizioni cui devono uniformarsi gli esercizi autorizzati all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e i locali destinati a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.
9.
I comuni possono individuare criteri per l'insediamento di locali destinati a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, tenuto conto della presenza di istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione.
Art. 6
(Competenze delle ASL)
1.
Le ASL promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione, con particolare riferimento al gioco on line, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado.
2.
I dipartimenti dipendenze assicurano:
a)
l'attività di accoglienza;
b)
la valutazione diagnostica;
c)
la presa in carico e cura;
d)
il reinserimento sociale della persona affetta da GAP;
e)
il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con le associazioni che si occupano di gioco d'azzardo patologico.
3.
I dipartimenti di prevenzione medica, tramite le proprie unità operative complesse, predispongono un piano operativo per il controllo igienico sanitario delle strutture in cui sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in particolare verificano la conformità della documentazione prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'
articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) e dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).
Art. 7
(Osservatorio epidemiologico regionale delle dipendenze)
1.
Nella composizione dell'osservatorio epidemiologico regionale delle dipendenze viene garantita la presenza di esperti sulle dipendenze da gioco d'azzardo patologico.
Art. 8
(Modifiche alla
l.r 28/99)
1.
Dopo la
lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserita la seguente:
.
" c bis) La giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali autorizzate all'installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco."
Art. 9
(Formazione del personale delle sale da gioco e dei gestori dei locali)
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con ANCI Piemonte, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito.
Art. 10
(Sanzioni amministrative)
1.
L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
2.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
3.
La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 9 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
4.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.
Art. 11
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico. Presentando al Consiglio regionale una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a)
quali attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti;
b)
quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
c)
in che misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno favorito il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo;
d)
in che misura e per quali finalità la Regione ha finanziato gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
e)
quale è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai comuni, dalle ASL e dai gestori, con particolare riferimento al marchio regionale 'No Slot' e agli incentivi di cui all'articolo 5, comma 5;
f)
come, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;
g)
quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e quali le iniziative attuate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio.
2.
Gli esiti del monitoraggio realizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), sono parte integrante della relazione al Consiglio.
3.
La relazione prevista al comma 1è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4.
I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
Art. 12
(Norme transitorie)
1.
In fase di prima applicazione della presente legge, il rapporto informativo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 31 marzo 2015.
2.
La Giunta regionale approva il provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) ed h), stimati in 50 mila euro per ciascun anno del biennio 2014-2015, in termini di competenza, iscritti nell'ambito dell'UPBDB19001 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Segreteria Direzione DB19 Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale 2013-2015 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).