Proposta di legge regionale n. 375 presentata il 24 ottobre 2013
Norme per il riconoscimento e la tutela del diritto di proprietà della casa, per l'accesso all'edilizia sociale e all'autorecupero.

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Finalità ed oggetto)
1. 
La Regione Piemonte riconosce e tutela il diritto alla proprietà della casa, quale presupposto fondamentale del pieno sviluppo della persona umana, in conformità alle norme costituzionali.
2. 
La Regione promuove politiche abitative volte ad assicurare il diritto alla proprietà della casa ed il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario delle famiglie e persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.
Capo II. 
IMPIGNORABILITÀ DELLA PRIMA CASA
Art. 2 
(Principio di impignorabilità della prima casa)
1. 
La Regione Piemonte si impegna a non far valere i propri crediti verso terzi attraverso il pignoramento della prima casa di proprietà del debitore.
Capo III. 
MODIFICHE ALLA L.R. 17 FEBBRAIO 2010, N. 3 (NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE)
Art. 3 
1. 
Al comma 1, articolo 3, lettera a), dopo le parole "ulteriori due anni", aggiungere le parole "o di ridurlo di ulteriori due anni se il richiedente è residente nel territorio piemontese da almeno 10 anni".
2. 
Al comma 1, articolo 3, è aggiunta la lettera "i bis) Essere cittadino italiano o essere residente e prestare attività lavorativa da almeno 10 anni nella Regione Piemonte".
Art. 4 
1. 
L' articolo 6 della l.r. 3/2010 è sostituito con il seguente:
"
Art. 6
1. Il comune provvede alla raccolta delle domande, della relativa documentazione e alla loro trasmissione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando di concorso, alla Commissione per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 7. La scadenza del termine fissato nel bando di concorso può essere prorogata di sessanta giorni per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 200 mila abitanti.
"
Art. 5 
1. 
All' articolo 8 della l.r. 3/2010 è inserito il seguente comma:
" 2. Tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio prevale chi è residente nel Comune da un maggior numero di anni."
.
Art. 6 
1. 
L'articolo 9 della l.r .3/2010 è sostituito con il seguente:
"
Art. 9
1. Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie provvedono alla verifica della regolarità delle domande e della sussistenza della documentazione.
2. A tal fine le commissioni, anche avvalendosi del comune, degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli altri enti locali, possono richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione dichiarata nella domanda, fissando un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni a decorrere dalla richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni.
3. In caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, la commissione conduce le opportune verifiche presso gli uffici competenti dandone comunicazione all'interessato. In pendenza di tali accertamenti i richiedenti sono comunque collocati in graduatoria fermo restando che, dopo le risultanze delle verifiche, la loro posizione in graduatoria può essere modificata.
"
Capo IV. 
AUTORECUPERO
Art. 7 
(Oggetto)
1. 
D'intesa con le ATC, la Regione, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni e tutti gli enti pubblici, territoriali e non, individuano gli immobili inutilizzati e in evidente stato di abbandono al fine di recuperarli e destinarli ad abitazione di tipo sociale, in concorso con le associazioni di cui all'articolo 9.
2. 
Gli enti di cui al comma precedente possono individuare immobili di proprietà di altri enti pubblici o privati ed acquisirli.
Art. 8 
(Progetto preliminare)
1. 
L'ente di cui all'articolo 7 redige un progetto preliminare per il recupero primario e secondario dell'immobile individuato.
2. 
Il progetto per il recupero primario riguarda i lavori inerenti alle parti comuni e strutturali dell'edificio ed, in particolare, a quelli concernenti le fondazioni, le coperture, gli interventi di consolidamento e rifacimento dei solai, delle facciate, nonché la riparazione o sostituzione dei serramenti esterni.
3. 
Il progetto per il recupero secondario concerne tutte le opere interne agli appartamenti ed, in particolare, quelle concernenti le pavimentazioni, le tramezzature, i rivestimenti, gli intonaci, le tinteggiature, i serramenti interni e tutte le altre opere non relative alle parti comuni e strutturali dell'edificio.
4. 
Il recupero primario ed il recupero secondario sono di competenza, rispettivamente, dell'ente proprietario e dell'associazione.
5. 
L'ente proprietario provvede all'acquisto dei materiali necessari per il recupero primario e secondario.
Art. 9 
(Associazioni)
1. 
Le associazioni sono costituite esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 3 della l.r. 17 febbraio 2010, n. 3.
2. 
I soggetti di cui al comma precedente si associano al solo fine di recuperare le singole unità immobiliari, in conformità al progetto di recupero secondario redatto dall'ente proprietario dell'immobile.
3. 
L'associazione è composta da un numero di famiglie pari al numero degli appartamenti dell'immobile da recuperare.
4. 
I componenti dell'associazione:
a) 
svolgono direttamente l'attività di manodopera in accordo con le proprie capacità e con quelle acquisite durante il periodo di formazione, per il numero di ore stabilito con l'avviso pubblico;
b) 
partecipano ai corsi di formazione attivati.
5. 
Le attività per le quali è richiesta alta specializzazione sono affidate a società terze o ad artigiani qualificati.
Art. 10 
(Procedura di assegnazione)
1. 
Gli enti proprietari emanano avviso pubblico per l'assegnazione degli immobili, contenente:
a) 
l'ubicazione e la descrizione dell'immobile da recuperare;
b) 
il progetto primario e secondario;
c) 
i tempi per la conclusione dei lavori di recupero;
d) 
i requisiti di ammissibilità per la partecipazione al bando;
e) 
i criteri per la scelta dell'associazione assegnataria dell'immobile;
f) 
l'indicazione dell'ente di coordinamento;
g) 
l'indicazione del valore di ogni singola unità immobiliare al momento della conclusione dei lavori di cui alla lettera b;
h) 
i criteri con i quali si definisce il valore della canone mensile che l'assegnatario dovrà corrispondere all'ente proprietario dal momento dell'assegnazione dell'unità immobiliare, comunque non superiore ai valori stabiliti ai sensi dell' articolo 19 della l.r. 3/2010.
2. 
L'ente proprietario sceglie l'associazione a cui affidare l'esecuzione delle opere di recupero secondario.
Art. 11 
(Ente di coordinamento/ente proprietario)
1. 
L'ente proprietario dell'immobile, d'intesa con le ATC, può individuare un ente terzo di assistenza tecnica mediante bando ad evidenza pubblica, denominato ente di coordinamento.
2. 
L'ente proprietario, d'intesa con le ATC, o l'ente di coordinamento istituisce corsi di formazione per lo svolgimento del recupero secondario, nonché corsi di sicurezza sul lavoro e di primo soccorso.
3. 
L'ente proprietario, d'intesa con le ATC, o l'ente di coordinamento coordina i lavori e vigila sulla loro esecuzione.
Art. 12 
(Assegnazione)
1. 
Al termine dei lavori l'ente proprietario assegna le unità immobiliari agli associati.
2. 
L'assegnatario ha l'obbligo di trasferire la propria residenza e quella del suo nucleo familiare entro 120 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e del rilascio del certificato di agibilità.
3. 
L'unità immobiliare non può essere assegnata all'associato che al momento del rilascio del certificato di agibilità abbia perso i requisiti di cui all' articolo 3 della l.r. 3/2010.
Art. 13 
(Proprietà)
1. 
L'assegnatario ha l'obbligo di corrispondere il canone mensile di cui all'articolo 10, lettera h), per un numero di mesi necessario al raggiungimento del valore di cui all'articolo 10 lettera g).
2. 
L'assegnatario può in qualunque momento riscattare l'intero valore dell'unità immobiliare.
3. 
Al raggiungimento del valore di cui all'articolo 10, lettera g), l'ente proprietario ha l'obbligo di trasferire la proprietà dell'unità immobiliare all'assegnatario.
Art. 14 
(Decadenza)
1. 
L'assegnatario decade dal titolo di mantenere l'unità immobiliare:
a) 
non adempie agli obblighi di cui all'articolo 12, comma 2;
b) 
perde i requisiti di cui all' articolo 3 della l.r. 3/2010;
c) 
trasferisce volontariamente la residenza o abbandona volontariamente l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi;
d) 
non adempie all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 1, per un periodo superiore a tre mesi salvo i casi di morosità incolpevole.
2. 
In caso di decadenza non vige l'obbligo di cui all'articolo 13 comma 2.
Art. 15 
(Applicazione della l.r. 3/2010)
1. 
Per tutto ciò che non è esplicitamente disciplinato dalla presente legge si applica la l.r. 3/2010.