Proposta di legge regionale n. 374 presentata il 22 ottobre 2013
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi).

Art. 1 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi) è così sostituito:
" 3. La nota di rendicontazione è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del contributo per il funzionamento e delle risorse trasferite per il personale, redatta da un revisore individuato dall'Ufficio di Presidenza tra i componenti in carica del Collegio dei revisori dei conti della Regione di cui all' articolo 40 bis della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte). Le modalità per l'attestazione di regolarità della nota di rendicontazione sono definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza."
.
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 16/2012 sono aggiunti i seguenti:
"
3 bis. Al revisore di cui al comma 3 si applicano le disposizioni relative alla durata, alla decadenza e alle responsabilità stabilite per il Collegio dei revisori dei conti, come disciplinate dagli articoli 40 novies e 40 decies della l.r. 7/2001.
3 ter. Al revisore di cui al comma 3 spetta una indennità pari al 40 per cento, al netto di IVA e oneri, dell'indennità di carica come determinata per i componenti del Collegio dei revisori dal comma 1 dell'articolo 40 undicies della l.r. 7/2001. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il compenso è proporzionalmente ridotto previa presentazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di una relazione dettagliata sull'attività svolta e con in evidenza quella ancora da svolgere.
3 quater. Al revisore di cui al comma 3 spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio della funzione secondo le modalità e i limiti stabiliti con la deliberazione della giunta regionale di cui al comma 3 dell'articolo 40 undicies della l.r. 7/2001.
"
Art. 2 
(Norma finanziaria)
1. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, agli oneri di parte corrente finalizzati alle spese di cui all'articolo 1, stimati in 12 mila euro per ciascun anno del biennio 2014-2015 e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB003 (Amministrazione, Personale e Sistemi informativi Titolo I: spese correnti) del bilancio del Consiglio regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).