Disegno di legge regionale n. 373 presentato il 23 ottobre 2013
Legge sulla montagna.

Capo I. 
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel quadro delle finalità di cui all' articolo 44, comma secondo, della Costituzione, riconosce la specificità delle aree montane e ne promuove lo sviluppo socio-economico, perseguendo l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali.
2. 
La Regione individua nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani disciplinate dalla presente legge.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
L'unione di comuni costituita tra comuni montani è denominata unione montana.
2. 
Ai fini della presente legge, sono comuni montani i comuni classificati montani o parzialmente montani sulla base della ripartizione del territorio di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura).
3. 
Possono far parte dell'unione montana anche comuni non montani già appartenenti o appartenuti a Comunità montane.
4. 
L'unione non può avere durata inferiore ai dieci anni.
5. 
L'unione ha potestà statutaria e regolamentare che esercita secondo le disposizioni e nei limiti stabiliti dalle normative statali e regionali vigenti.
Art. 3 
(Funzioni dell'unione montana)
1. 
L'unione montana esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo, della Costituzionee della normativa in favore dei territori montani.
2. 
L'unione montana esercita inoltre:
a) 
le funzioni e i servizi propri dei comuni che gli stessi decidono di esercitare tramite l'unione;
b) 
le funzioni amministrative nelle materie di cui all' articolo 117 della Costituzioneconferite ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, devono essere esercitate in forma associata;
c) 
le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4.
3. 
Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), l'unione montana svolge, in particolare, funzioni in materia di:
a) 
sistemazione idrogeologica ed idraulico- forestale;
b) 
economia forestale;
c) 
energie rinnovabili;
d) 
opere di manutenzione ambientale;
e) 
difesa dalle valanghe;
f) 
turismo in ambiente montano;
g) 
artigianato e produzioni tipiche;
h) 
mantenimento dei servizi essenziali;
i) 
servizio scolastico;
l) 
incentivi per l'insediamento nelle zone montane.
4. 
In armonia con quanto previsto dalla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), l'unione montana può esercitare le funzioni fondamentali che i comuni sono tenuti a svolgere in forma associata in virtù dell'articolo 14, commi 27 e 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 4 
(Comuni montani non inclusi in unioni)
1. 
Ai comuni montani che non fanno parte di unioni montane sono conferite le funzioni previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c).
2. 
I comuni di cui al comma 1 esercitano le funzioni individuate dalla stessa norma in convenzione con un'unione montana.
Capo II. 
INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE
Art. 5 
(Fondo regionale per la montagna)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo regionale, denominato Fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso:
a) 
una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di IRAP nell'esercizio precedente all'imposta versata dalle imprese presenti nei comuni appartenenti alle preesistenti comunità montane;
b) 
una quota dei proventi del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, rideterminando le percentuali delle tariffe del diritto di escavazione stabilite dall' articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
c) 
una quota dei proventi derivanti dai canoni per l'uso delle acque pubbliche;
d) 
una quota dei proventi derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento;
e) 
una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.
Art. 6 
(Utilizzo del fondo regionale per la montagna)
1. 
Le risorse costituenti il Fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente:
a) 
una quota non inferiore all'ottantacinque per cento è ripartita tra le unioni montane:
1) 
in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa appartenenza;
2) 
in proporzione alla superficie delle zone montane;
3) 
secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni.
b) 
una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per finalità di promozione, tutela e sviluppo delle zone montane, mediante spese e contributi ad enti e privati;
c) 
una quota non superiore al cinque per cento è finalizzata al finanziamento e alla realizzazione di progetti strategici ad elevata valenza occupazionale per le zone montane.
2. 
La Giunta regionale stabilisce annualmente le modalità applicative delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a).
3. 
Il programma delle iniziative di cui al comma 1, lettera b) è approvato dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
4. 
Al finanziamento dei progetti previsti dal comma 1, lettera c) concorrono le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).
Art. 7 
(Mantenimento dei servizi nelle zone montane)
1. 
Gli enti locali in territorio montano e le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello territoriale, previa intesa con l'autorità scolastica competente.
2. 
La Giunta regionale, annualmente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, prevede il finanziamento di progetti volti al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici in territorio montano.
3. 
Al fine di assicurare la permanenza della popolazione nelle zone montane, la Regione destina specifiche risorse al finanziamento e alla realizzazione di attività collegate al mantenimento dei servizi essenziali in montagna.
Art. 8 
(Attività di ricerca e divulgazione)
1. 
La Regione, al fine di supportare le politiche regionali per la montagna, promuove attività di analisi, ricerca e studio del territorio montano piemontese.
2. 
Nell'ambito degli interventi connessi al sostegno dei territori montani, la Regione promuove altresì la realizzazione di attività di sperimentazione, divulgazione e comunicazione.
3. 
Le basi dati necessarie alla realizzazione dell'attività di cui al comma 1 sono assicurate dal sistema informativo regionale sulla montagna, gestito dalla competente struttura regionale secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta regionale.
Capo III. 
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA COSTITUZIONE DI UNIONI MONTANE
Art. 9 
(Requisiti delle unioni montane)
1. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge, le unioni montane sono formate, in tutto o per la maggior parte, da comuni montani, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2.
2. 
La popolazione complessiva dell'unione, calcolata in base ai dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al 2011, è superiore ai tremila abitanti.
3. 
Sono comunque escluse dall'applicazione dell'articolo 11 le unioni montane che, pur non possedendo uno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, compatibilmente con il quadro territoriale di riferimento, presentino caratteristiche di omogeneità geografica e siano di dimensioni e consistenza demografica adeguate allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).
Art. 10 
(Costituzione delle unioni montane)
1. 
Entro il 30 novembre 2013, i comuni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 trasmettono alla Regione la conforme deliberazione consiliare di approvazione dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'unione montana ovvero la deliberazione consiliare recante la volontà del comune di non far parte di un'unione montana.
2. 
I comuni montani e parzialmente montani con popolazione superiore ai tremila abitanti e i comuni non montani appartenenti a comunità montane che non deliberano di voler far parte di un'unione montana non sono inclusi nella delimitazione di cui all'articolo 11.
3. 
La mancata trasmissione dei provvedimenti di cui al comma 1 entro il termine previsto equivale ad assenso dei comuni e delle unioni rispetto agli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 11.
4. 
Entro il 15 dicembre 2013, la Giunta regionale valuta la rispondenza delle unioni montane ai requisiti di cui all'articolo 9.
Art. 11 
(Ambiti territoriali delle unioni montane)
1. 
Entro il 31 dicembre 2013, la Giunta regionale, valutata la conformità ai requisiti stabiliti dall'articolo 9 delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 10, individua gli ambiti territoriali entro i quali dovranno costituirsi le unioni montane nei confini delle Comunità montane esistenti al 31 dicembre 2007.
2. 
Non sono comunque incluse nella definizione degli ambiti di cui al comma 1 le unioni montane già costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, ivi comprese le unioni speciali costituite ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge n. 13 agosto 2011, n. 138, (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo ), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 12 
(Funzioni esercitate dalle comunità montane)
1. 
Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale effettua la ricognizione delle funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane che devono essere esercitate dalle unioni montane ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c).
2. 
Nello stesso provvedimento, la Giunta regionale definisce le modalità di esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
Art. 13 
(Risorse umane e strumentali)
1. 
Entro il 31 dicembre 2013, la Giunta regionale determina la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).
2. 
In sede di prima applicazione della presente legge, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le unioni montane si avvalgono dei beni e del personale dipendente dalle Comunità montane, secondo modalità stabilite con specifica intesa.
3. 
Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, le modalità sono individuate dalla Giunta regionale.
Art. 14 
(Supporto tecnico)
1. 
La Regione promuove ogni attività volta a fornire ai comuni montani del Piemonte assistenza giuridico amministrativa e tecnica alle unioni montane di nuova costituzione.
Capo IV. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI, FINANZIARIE E ABROGATIVE
Art. 15 
(Norme transitorie)
1. 
In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della comunità montana, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per la gestione ordinaria dell'ente.
2. 
Il commissario di cui al comma 1 è comunque nominato a seguito della scadenza contestuale del mandato amministrativo della maggioranza dei comuni facenti parte della comunità montana e, in ogni caso, decorsi cinque anni dall'elezione dell'organo rappresentativo.
3. 
Fino alla nomina del commissario, ovvero fino alla data prevista dall'articolo 13, comma 1, i Presidenti delle comunità montane garantiscono la continuità dell'esercizio delle funzioni da conferire alle unioni montane a norma dell'articolo 3, comma 2, lettera c).
4. 
Fino alla data di cui al comma 3, gli organi delle comunità montane restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione e non possono deliberare interventi o assumere impegni straordinari.
Art. 16 
(Norme finali)
1. 
In sede di prima applicazione della presente legge, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, il Fondo previsto dall'articolo 6 è attribuito alle sole unioni montane riconosciute ai sensi dell'articolo 10, comma 4, che alla data del 1 gennaio 2014 abbiano provveduto all'elezione del Presidente.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2014, una quota del Fondo di cui comma 1, è ripartita alle comunità montane per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c) nonché per il pagamento delle spese di cui all'articolo 13.
3. 
Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 4, fino alla data prevista dal comma 3 della stessa disposizione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il segretario della comunità montana trasmette alla Regione Piemonte ogni atto, anche dirigenziale, adottato dall'ente entro cinque giorni dall'adozione.
Art. 17 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2013, si provvede con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) DB14251 e DB14252, che presentano la necessaria copertura finanziaria.
2. 
Per il biennio 2014-2015, agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 18 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogati gli articoli 13 e 17 della l.r. 11/2012.
2. 
A decorrere dal 31 dicembre 2014 è abrogata la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), come da ultimo modificata dalla legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013).
Capo V. 
DICHIARAZIONE D'URGENZA
Art. 19 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.