Proposta di legge regionale n. 372 presentata il 18 ottobre 2013
Disposizioni in materia di contrasto alla ludopatia ed al GAP - Gioco d'azzardo patologico.
Primo firmatario

CANTORE DANIELE

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge regionale, nel rispetto dell'ordinamento e delle competenze dello Stato, sostiene e promuove:
a) 
il contrasto al gioco d'azzardo;
b) 
la prevenzione e la lotta al GAP (Gioco d'azzardo patologico);
c) 
l'utilizzo responsabile del denaro, con particolare attenzione per i minori;
d) 
la cultura del gioco responsabile.
2. 
Per le iniziative di cui al comma 1, la Regione si avvale della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli enti o aziende del Sistema sanitario regionale, delle associazioni riconosciute e degli enti o aziende, pubbliche o private, operanti nella lotta alle dipendenze del gioco di azzardo.
Art. 2 
(Misure attuative)
1. 
Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, Regione Piemonte adotta politiche e misure per la realizzazione di:
a) 
iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione miranti a prevenire il rischio della dipendenza dal GAP;
b) 
corsi di formazione professionale per esercenti, operatori dei servizi pubblici e agenti di polizia locale;
c) 
attività di carattere socio-sanitario a livello territoriale concernenti il contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo;
d) 
materiale informativo sul gioco d'azzardo patologico;
e) 
misure di carattere fiscale miranti a disincentivare il GAP;
f) 
interventi miranti ad incentivare comportamenti virtuosi per l'abbandono o la non istallazione degli apparecchi per il gioco.
Art. 3 
(Disposizioni per contrastare lo sviluppo delle ludopatie)
1. 
Le amministrazioni comunali, nei loro strumenti di programmazione, possono prevedere misure atte ad evitare la proliferazione delle sale giochi e, più in generale, degli apparecchi per il gioco d'azzardo, tenuto conto dell'impatto dell'attività sul contesto urbano storico-tradizionale e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e al disturbo della quiete pubblica.
Art. 4 
(Formazione)
1. 
Il direttore, o colui che ne svolge le funzioni, delle sale da gioco e il titolare, o suo delegato, di esercizi in cui sono istallati apparecchi da gioco, sono tenuti a frequentare appositi corsi di formazione, riconosciuti dalla Regione, sui rischi del gioco patologico e sulle misure di contrasto.
2. 
La Regione organizza appositi corsi di formazione per le Polizie locali allo scopo di istruire il personale avente qualifica di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza circa i controlli che devono essere effettuati nei locali in cui sono presenti apparecchi da gioco.
Art. 5 
(Incentivi per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo)
1. 
La Regione concede una apposita agevolazione fiscale ai fini IRAP alle imprese che decidono volontariamente di disinstallare ovvero non istallare apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) presso i propri locali.
2. 
In sede di applicazione, per il primo anno d'attuazione, l'agevolazione IRAP di cui al comma 1 è pari al 50% della riduzione consentita alla Regione rispetto alla aliquota base stabilita dallo Stato. In seguito, l'entità della agevolazione è determinata annualmente dalla Giunta regionale.
3. 
La Regione adotta apposite disposizioni affinchè, nella concessione di incentivi o finanziamenti regionali, vi sia un titolo di premialità per le imprese che non dispongono di apparecchi da gioco.
4. 
Le amministrazioni comunali possono concedere eventuali agevolazioni fiscali concernenti imposte, tasse o altri tributi di competenza comunale, alle imprese che non dispongono o decidono di non dotarsi di apparecchi da gioco.
5. 
La Regione istituisce un apposito contrassegno, da attribuire alle imprese che scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco.
6. 
Ai fini dell'applicazione del presente articolo si definiscono "imprese" le attività a cui è consentita, in via accessoria, la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, con esclusione delle agenzie che raccolgono scommesse.
Art. 6 
(Misure socio-sanitarie)
1. 
La Regione riconosce il GAP tra le patologie che creano dipendenza e attua le seguenti misure:
a) 
istituisce un'unità operativa competente in materia di patologie riconducibili al gioco d'azzardo patologico per la presa in carico multidisciplinare dei soggetti affetti da GAP;
b) 
predispone percorsi formativi ad hoc sul trattamento delle patologie riconducibili al gioco d'azzardo dedicati agli operatori socio-sanitari;
c) 
collabora con le istituzioni scolastiche per attività di prevenzione sui minori;
d) 
inserisce il gioco d'azzardo tra i fenomeni da monitorare in collaborazione con l'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di parte corrente di cui all'articolo 2, c. 1, lettere a) e b), stimati complessivamente in 50.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2014-2015, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB19001 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Segreteria DB19 Titolo I spese correnti) e ripartiti rispettivamente in 25.000,00 euro per ciascun onere, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 8 
(Applicazione della legge)
1. 
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. 
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.