Riconoscimento alla provincia del Verbano Cusio Ossola di speciali condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto.
Primo firmatario
Altri firmatari
Titolo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte riconosce, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, speciali condizioni di autonomia alla provincia del Verbano Cusio Ossola, in ragione dei suoi marcati caratteri di montanità, sia con riferimento al territorio sia alla popolazione residente, attraverso l'applicazione concreta dei principi di sussidiarietà e adeguatezza al fine di individuare compiti e funzioni amministrativi che esprimono e valorizzano le particolarità territoriali, sociali ed economiche di tale provincia.
Titolo II.
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 2
(Oggetto)
1.
Spettano alla provincia del Verbano Cusio Ossola le funzioni amministrative di interesse territoriale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale e che hanno come finalità uno sviluppo sostenibile e durevole delle attività economiche presenti nel territorio montano, nonché di quelle che permettono lo sfruttamento della natura multifunzionale delle attività agricole, forestali e artigiane delle aree montane.
Art. 3
(Promozione e sostegno delle attività artigiane tradizionali)
1.
Spettano alla provincia del Verbano Cusio Ossola la formazione degli imprenditori artigiani e l'individuazione dei caratteri dell'artigianato artistico locale.
2.
In deroga all'
articolo 15 l.r. 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") la provincia del Verbano Cusio Ossola istituisce le botteghe-scuola artigiane per il mantenimento delle tradizioni dell'artigianato locale e, con apposito regolamento, ne disciplina le modalità di costituzione e gestione.
3.
All'individuazione dei settori dell'artigianato tradizionale interessati dall'intervento di cui al comma 2 si provvede ai sensi dell'
articolo 14, comma 3, della legge regionale del 26 aprile 2000, n. 44.
Art. 4
(Turismo e strutture ricettive in ambiente montano)
1.
Ferme restando le competenze in materia di turismo rurale in ambiente montano previste dall'
articolo 43 della legge regionale del 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico sulla montagna), spettano alla provincia del Verbano Cusio Ossola le seguenti funzioni:
a)
individuazione delle caratteristiche del turismo rurale;
b)
promozione di interventi per il miglioramento della ricettività montana, ivi comprese azioni tese al recupero di dimore di particolare interesse storico - tradizionale da destinare all'attività ricettiva.
2.
Spetta anche alla provincia del Verbano Cusio Ossola la gestione degli interventi di finanziamento alle attività turistiche previsti dalla Regione, comprese quelle volte al miglioramento e al potenziamento dell'offerta turistica e alla crescita dei sistemi turistici locali.
3.
Nel Verbano Cusio Ossola le funzioni della Regione previste dalla
legge regionale 30 maggio 1980, n. 67 (Interventi per il turismo alpino e speleologico), sono esercitate dalla provincia.
Art. 5
(Agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca)
1.
Ai fini dello sviluppo sostenibile delle attività economiche nei territori montani, la Regione trasferisce alla Provincia del Verbano Cusio Ossola le seguenti funzioni:
a)
valorizzazione delle produzioni agroalimentari, zootecniche e florovivaistiche, ivi comprese le attività promozionali e l'orientamento dei consumi;
b)
disciplina dell'offerta dei prodotti agricoli e determinazione degli indirizzi generali per il commercio al dettaglio su aree pubbliche in deroga all'
articolo 3, comma 1 l.r. 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
c)
attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione, attività per i supporti regionali all'assistenza tecnica e alla divulgazione, nonché la formazione professionale e l'aggiornamento dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo;
d)
attività relative ai controlli e certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei vegetali e prodotti vegetali;
e)
interventi e ripristini riguardanti l'irrigazione e la bonifica;
f)
interventi riguardanti l'energia rinnovabile;
g)
attività di studio e ricerca per quanto attiene la fauna selvatica;
h)
predisposizione del calendario e del tesserino venatorio;
i)
attività di promozione di cultura faunistica;
j)
istituzione di centri regionali di riproduzione della fauna selvatica;
k)
ripartizione delle risorse finanziarie derivanti dalle tasse di concessione regionale in materia di caccia e pesca a soggetti pubblici e privati per attività di tutela, conservazione e incremento della fauna selvatica, compreso il risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni agricole;
l)
approvazione dei piani di ripopolamento e abbattimento in materia di caccia e pesca;
m)
rilascio di concessioni ad aziende faunistico - venatorie e agrituristiche venatorie;
n)
attività ispettiva ai sensi dell'
articolo 28 della Legge regionale n. 70 del 1996 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Art. 6
(Industria)
1.
In deroga all'
articolo 17, comma 2, lettera a) della l.r. 26 aprile 2000 n. 44 la provincia del Verbano Cusio Ossola gestisce le procedure di ammissione ai benefici, agevolazioni e contributi comunque denominati all'industria comprese le procedure di erogazione, vigilanza, controllo, monitoraggio e recava di tali benefici e la correlativa applicazione di sanzioni.
2.
È altresì attribuito alla provincia del Verbano Cusio Ossola un potere di intervento sussidiario se i comuni e le comunità montane non intervengono ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3,
della l.r. 44/2000.
Art. 7
(Ulteriori funzioni)
1.
La Regione trasferisce alla provincia del Verbano Cusio Ossola le seguenti funzioni:
a)
attivazione, coordinamento e miglioramento dell'offerta di servizi e assistenza alle imprese, ivi inclusa l'informazione, anche in collaborazione con la Regione, i comuni singoli o associati, le camere di commercio e le associazioni imprenditoriali;
b)
promozione e sostegno dell'innovazione e della ricerca applicata, in specie a favore delle piccole e medie imprese;
c)
previsione di interventi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito - nei limiti massimi stabiliti in base a legge statale o comunitaria - e dei relativi rapporti con gli istituti di credito, nonché la determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione;
d)
interventi a favore delle aziende danneggiate da eventi calamitosi.
Art. 8
(Fiere e mercati)
1.
Ai fini dello sviluppo sostenibile delle attività economiche, compete alla provincia del Verbano Cusio Ossola il riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica di interesse provinciale e il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune o i comuni interessati.
2.
Alle manifestazioni fieristiche di cui al comma 1 si applicano gli articoli 10, comma 1, lettera a), 11 e 13
della l. r. 28 novembre 2008 n. 31 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese).
3.
La provincia del Verbano Cusio Ossola, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione stabilisce:
a)
i termini e le modalità con cui sono comunicate alla Regione le manifestazioni fieristiche di interesse provinciale da inserire nel calendario ricognitivo delle manifestazioni fieristiche di cui all'
articolo 6 l. r. 28 novembre 2008, n. 31;
b)
i requisiti minimi dei quartieri fieristici nonché quelli delle altre sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, e la qualifica delle manifestazioni che i quartieri possono ospitare.
4.
Competono ai comuni il riconoscimento della qualifica di quartiere fieristico provinciale e la verifica di conformità ai requisiti di cui al comma 1 dei quartieri fieristici e delle sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.
Titolo III.
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Art. 9
(Oggetto)
1.
La Regione attribuisce alla provincia del Verbano Cusio Ossola le funzioni necessarie alla promozione di azioni dirette allo sviluppo sostenibile della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene tipiche dell'habitat montano.
Art. 10
(Ambiente e infrastrutture)
1.
La provincia del Verbano Cusio Ossola:
a)
garantisce l'approccio integrato e l'unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previste per la realizzazione e l'esercizio delle diverse attività, anche attraverso gli strumenti della semplificazione amministrativa;
b)
promuove l'informazione, l'educazione e la formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché le politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali e antropici e di soccorso alle popolazioni;
c)
individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;
d)
definisce i criteri e gli ambiti di applicazione delle opere di manutenzione ambientale di cui all'articolo 39, commi 1 e 2,
della l.r. 16/1999.
Art. 11
(Viabilità)
1.
La provincia del Verbano Cusio Ossola programma la gestione della rete viaria provinciale, attraverso un piano triennale di investimenti e interventi da definirsi in base alle priorità del territorio e alle risorse finanziarie disponibili.
Art. 12
(Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico e attribuzione dei relativi canoni)
1.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, lettera f) e g), e dall'
articolo 56, comma 1, lettera h), della l. r. 44/2000, sono trasferite alla provincia del Verbano Cusio Ossola tutte le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico, compresa l'attribuzione, il calcolo e la riscossione dei canoni per le concessioni di derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, incluse le grandi derivazioni, nonché per le concessioni di beni del demanio idrico.
Titolo IV.
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITÀ
Art. 13
(Oggetto)
1.
Fatto salvo il riparto di competenza stabilito dal
Titolo VIII della l.r. 44/2000, sono conferite alla Provincia del Verbano Cusio Ossola specifiche funzioni e compiti amministrativi in materia di servizi alla persona e alla collettività, al fine di garantire i servizi pubblici e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle popolazioni montane e di migliorare il loro tenore di vita, tenendo conto delle peculiarità delle realtà montane.
Art. 14
(Diritto allo studio)
1.
La provincia del Verbano Cusio Ossola può prevedere interventi ordinari e straordinari per il diritto allo studio, con particolare riguardo a quelli finalizzati all'integrazione scolastica degli allievi portatori di handicap, nonché a quelli che agevolano la mobilità degli allievi residenti nel territorio provinciale.
Titolo VI.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15
(Finanziamenti)
1.
La provincia del Verbano Cusio Ossola concede, ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente legge e nel rispetto del principio comunitario del de minimis, contributi alle imprese artigiane, turistiche, commerciali, o loro consorzi, per le iniziative volte alla creazione di nuove attività e all'ampliamento o ammodernamento di quelle esistenti, che hanno come finalità la promozione e valorizzazione del territorio, ivi comprese, in accordo con le camere di commercio competenti, quelle volte alla commercializzazione dei prodotti locali tradizionali all'estero.
Art. 16
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2010 è previsto uno stanziamento complessivo di 15.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
2.
Agli oneri di cui al comma 1, ripartiti in spesa corrente iscritta per 10.000.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB05011 (Affari istituzionali ed avvocatura Rapporti con le autonomie locali titolo 1: spese correnti) e in spesa in conto capitale iscritta per 5.000.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB05012 (Affari istituzionali ed avvocatura Rapporti con le autonomie locali titolo 2: spese in conto capitale) si provvede rispettivamente con le dotazioni delle UPB DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo I spese correnti) e UPB DB09012 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanzairio 2010.
3.
Per il biennio 2011-2012 agli oneri di cui al comma 2 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).