Proposta di legge regionale n. 369 presentata il 09 ottobre 2013
Per il diritto all'abitare.
Primo firmatario

ARTESIO ELEONORA

Altri firmatari

BIOLE' FABRIZIO PONSO TULLIO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione persegue il riconoscimento del diritto alla casa quale elemento indissolubile dal diritto all'abitare, al reddito, ad una mobilità sostenibile e non invasiva, alla tutela ambientale e storica del territorio, alla salvaguardia e all'inserimento nel tessuto delle città e dei territori di quegli spazi di socialità e cultura indipendente oggi esistenti.
2. 
In relazione alle finalità generali di cui al comma 1, la Regione considera l'edilizia residenziale sociale pubblica, come definita all'articolo 3 della presente legge, quale opera di urbanizzazione indispensabile da porre a carico degli strumenti urbanistici e dei relativi oneri.
Art. 2 
(Scopi)
1. 
La presente legge ha lo scopo di garantire un alloggio adeguato a individui o nuclei famigliari svantaggiati che non possiedono le risorse sufficienti per accedere al libero mercato, attraverso il sostegno e il finanziamento di programmi ed interventi finalizzati all'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione come definiti dal successivo articolo 3.
2. 
Ai soggetti con sfratto esecutivo e con reddito non superiore a quello stabilito dalla legge regionale in materia di permanenza negli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica a canone sociale, nonché aventi i requisiti previsti per l'accesso al bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, è garantito il passaggio da casa a casa.
3. 
Le modalità di riscossione dei canoni e di gestione delle relazioni con il conduttore dell'alloggio saranno determinate da successivo regolamento quadro emanato dalla Giunta regionale.
Art. 3 
(Definizione di alloggio sociale)
1. 
È definito alloggio di edilizia residenziale sociale pubblica l'unità immobiliare, recuperata, acquisita o di nuova costruzione adibita ad uso residenziale in locazione permanente realizzata e gestita dai Comuni e dalle Atc, che svolge la funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale, nell'obiettivo di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei famigliari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
2. 
L'alloggio di edilizia residenziale sociale pubblica di cui al comma 1 si configura come elemento essenziale e prioritario del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
3. 
Sono alloggi di edilizia residenziale sociale anche gli alloggi recuperati, acquisiti o realizzati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche fornite dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico, destinati alla locazione per una durata non inferiore a 25 anni.
4. 
Sono alloggi di edilizia residenziale sociale anche quelli frutto di interventi di autorecupero di patrimonio pubblico realizzati su bandi dei comuni che ne detengono la proprietà o l'uso-frutto con comodati superiori ai 25 anni.
5. 
L'alloggio di edilizia residenziale sociale pubblica in quanto servizio di interesse economico generale costituisce standard urbanistico aggiuntivo, da assicurare mediante cessione gratuita di aree o alloggi sulla base e con le modalità che saranno stabilite entro sessanta giorni da apposita legge regionale.
6. 
In caso di dismissione di patrimoni o aree pubbliche almeno il 20% dovrà essere destinato a residenza sociale.
Art. 4 
(Caratteristiche e requisiti accesso e permanenza alloggi sociali)
1. 
L'Assessorato regionale competente di concerto con l'ANCI regionale e sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini e le ATC, definiscono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale come definito dall'articolo 3.
2. 
Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'articolo 3 comma 1, è definito dalla Regione in concertazione con l'ANCI regionale e sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini e le associazioni degli abitanti, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo famigliare, alle caratteristiche dell'alloggio e deve tenere conto della funzione sociale dell'alloggio.
3. 
Il canone di locazione sociale dell'alloggio sociale di cui all'articolo 3 comma 3, non può superare la misura massima del 70 per cento di quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, ed è comunque articolato in relazione alla diversa capacità economica degli aventi diritto, alla composizione del nucleo famigliare e alle caratteristiche dell'alloggio.
4. 
L'Assessorato regionale competente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con l'ANCI regionale e sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini e le associazioni degli abitanti, definisce i criteri e le modalità per l'emanazione dei bandi comunali al fine di individuare i soggetti beneficiari degli alloggi di edilizia residenziale sociale di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
5. 
Le modalità di riscossione dei canoni e di gestione delle relazioni con il conduttore dell'alloggio saranno determinate da successivo regolamento quadro emanato dalla Giunta regionale.
Art. 5 
(Definizione del termine alloggio di edilizia residenziale sociale adeguato)
1. 
L'alloggio di edilizia residenziale sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e recuperato o costruito nel rispetto delle caratteristiche tecnico costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. 
L'alloggio di edilizia residenziale sociale si considera adeguato quando è composto da un numero di vani abitabili non inferiore ai componenti del nucleo famigliare e comunque non superiore a cinque vani, oltre ai vani accessori quali bagno e cucina.
3. 
L'alloggio di edilizia residenziale sociale deve essere recuperato o costruito secondo i principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando fonti energetiche alternative e rispettando integralmente la normativa antisismica.
Art. 6 
(Percorso per la definizione del fabbisogno)
1. 
In sede di prima applicazione, entro 45 giorni , la Regione determina il fabbisogno e i soggetti beneficiari degli alloggi di edilizia residenziale sociale di cui alla presente legge, tenuto conto dei dati in possesso dei Comuni, delle Prefetture, dalle Atc, del numero delle famiglie utilmente collocate nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica; del numero delle famiglie partecipanti ai bandi per il contributo affitto; dei dati forniti dai sindacati degli inquilini e dalle associazioni degli abitanti, nonché da altri soggetti pubblici e privati.
2. 
Il fabbisogno come definito dal presente articolo viene aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno con le modalità di cui sopra.
3. 
Il fabbisogno come definito ai sensi del presente articolo è l'unico riferimento sulla base del quale la Regione predispone il piano e l'utilizzo dei finanziamenti di cui al successivo articolo 7 della presente legge.
Art. 7 
(Piano Regionale)
1. 
La Regione, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 2 del presente articolo, definisce il Piano triennale di edilizia residenziale sociale al fine di rispondere alle esigenze abitative come accertate in sede di determinazione del fabbisogno.
2. 
La Regione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei piani previsti dall' articolo 28 della legge 5 agosto 1978 n 457 e successive modifiche e integrazioni, istituisce uno strumento per il coordinamento e la promozione di misure pubbliche di risposta ai bisogni abitativi dei nuclei svantaggiati di livello sovra comunale ed approva un piano di recupero di immobili destinati a finalità di edilizia residenziale pubblica o diverse, di sua proprietà o di proprietà di altri enti pubblici o privati da acquisire, rimasti inutilizzati da più di tre anni e/o in evidente stato di degrado, con priorità per immobili ubicati nei centri storici al fine di recuperarli anche in concorso con cooperative di autorecupero e/o autocostruzione e destinarli all'emergenza abitativa ovvero alle famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero a bandi straordinari dedicati all'assegnazione degli alloggi di cui al presente comma.
3. 
I comuni, anche in forma associata, sentiti gli enti pubblici e privati presenti nel territorio, entro e non oltre 60 giorni dalla approvazione della presente legge eseguono il censimento degli immobili che dovrà essere inviato all'Assessore competente e per conoscenza al Presidente della Regione e alle competenti commissioni consiliari della Regione. La mancata esecuzione del censimento, nei termini previsti, da parte dei comuni, sarà interpretata nel senso di minore incidenza di fabbisogno abitativo con conseguente riduzione dei fondi regionali ripartiti ai comuni per il sostegno a programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale.
4. 
A partire dalla approvazione della presente legge sono sospesi i piani di vendita di Comuni ed ATC, con esclusione di quelli per i quali gli assegnatari abbiano già esercitato l'opzione.
5. 
Il censimento degli immobili sarà cura degli uffici senza oneri aggiuntivi.
Art. 8 
(Graduazione sfratti)
1. 
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è garantito il passaggio da casa a casa alle famiglie con sentenza di sfratto esecutiva e per le quali ricorrano le condizioni e possiedano i requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale sociale, come definiti dall'articolo 3 della presente legge, recuperati, acquisiti o realizzati ai sensi della presente legge.
2. 
Al fine di contenere il disagio abitativo per i nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di sfratto o rilascio per finita locazione o per morosità con reddito massimo come da parametri per la decadenza dall'assegnazione di alloggi ERP dalla Regione, i Comuni, anche in forma associata secondo le ripartizioni utilizzate dalle Atc, devono prevedere politiche di contrasto agli sfratti. Inoltre possono istituire apposite commissioni per promuovere azioni coordinate al fine di garantire la sostenibilità sociale dello sfratto, favorendo e ricercando il percorso di passaggio da casa a casa dei soggetti che non siano in possesso di altra abitazione adeguata al proprio nucleo familiare.
3. 
La costituzione di commissioni per favorire il passaggio da casa a casa per soggetti sottoposti a sfratto esecutivo costituirà elemento di positiva valutazione ai fini della ripartizione di finanziamenti per il sostegno a programmi di costruzione, acquisizione e recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata ovvero di alloggi destinati alla locazione per famiglie in disagio abitativo.
4. 
La Giunta comunale, con apposito atto, disciplina il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, indicando il soggetto che convoca e che presiede tali commissioni e la relativa composizione, che dovrà garantire la presenza dei rappresentanti delle OO.SS degli inquilini, e dei rappresentanti delle associazioni di proprietà edilizia maggiormente rappresentative individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, delle legge 431/98 e successive modifiche e della convenzione nazionale sottoscritta ai sensi dello stesso comma, in data 8 febbraio 1999 e successive modifiche, nonché un rappresentante del soggetto gestore ex l.r. 77/98 competente per territorio. Alle citate commissioni partecipano anche rappresentanti delle Prefetture e delle Questure competenti per territorio, nonché dai rappresentanti dei comuni interessati e degli Atc.
5. 
Almeno una volta l'anno, l'Assessore regionale competente, sentito il presidente della Regione convoca il "Tavolo generale per il disagio abitativo" al quale partecipano anche i rappresentanti delle commissioni di cui al comma 1, al fine di:
a) 
acquisire dati ed indicatori del disagio abitativo, i numeri relativi alle procedure di sfratto, nonché esiti delle azioni di graduazione;
b) 
conoscere la tipologia, la proprietà, e il numero degli alloggi utilizzati per il passaggio da casa a casa a seguito di graduazione;
c) 
elaborare proposte di possibili misure dirette a favorire azioni di contrasto all'emergenza abitativa;
d) 
coordinare secondo criteri di uniformità i lavori delle commissioni istituite ai sensi del comma;
e) 
indicare le risorse finanziarie necessarie al sostegno dei programmi finalizzati al sostegno delle azioni di cui alla precedente lettera b).
Art. 9 
(Consulta Regionale)
1. 
Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una Consulta con i compiti di promuovere il diritto alla casa, coordinare le politiche da attivare in materia e vigilare sulle loro realizzazioni.
2. 
Sono componenti della Consulta il Presidente della Regione Piemonte o un suo delegato, gli Assessori al Bilancio, alla Casa, all'urbanistica e agli affari sociali, o loro delegati, 6 rappresentanti dell'ANCI regionale e 2 rappresentanti dell'Unione Province; un rappresentante ciascuno per ognuno dei sindacati inquilini e delle associazioni della proprietà edilizia; 3 rappresentanti delle associazioni di cooperative edilizie, 1 rappresentante dell'Ance regionale; 2 rappresentanti delle associazioni degli abitanti, e 5 rappresentanti delle associazioni di volontariato impegnate nei settori dell'immigrazione e dei senza fissa dimora, 6 rappresentanti dei sindacati dei lavoratori.
3. 
Gli Assessori competenti sono tenuti ad inviare alla Consulta prima che siano approvate dalla Giunta Regionale le delibere o le proposte di legge, nonché gli emendamenti a leggi vigenti, che intervengano sulle finalità della presente legge.
4. 
La Consulta si riunisce di norma, almeno, ogni tre mesi ed è convocata dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato. Non sono previsti compensi per i componenti della Consulta.
5. 
La consulta inoltre entro 60 giorni dal suo insediamento definirà come realizzare l'implementazione dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa affinché diventi strumento per sostenere gli Assessorati regionali competenti nella realizzazione del diritto all'abitare. l'Osservatorio sarà a cura della Direzione Regionale "Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia", senza oneri aggiuntivi.
Art. 10 
(Alienazioni grandi proprietà e intervento regionale)
1. 
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le grandi proprietà immobiliari come definite dall'articolo 1 comma 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 85 dell'11 aprile 2003, devono comunicare al Presidente della Regione, all'Assessorato alla Casa e all'Osservatorio di cui all'articolo 9, le eventuali deliberazioni o decisioni di procedere a vendita parziale o totale di patrimonio immobiliare destinazione residenziale.
2. 
Nella comunicazione di cui al comma 1, la proprietà immobiliare indica il prezzo degli immobili posti in vendita sia frazionata che in blocco, il numero di famiglie coinvolte, le scadenze contrattuali, e l'eventuale intenzione di concordare con i rappresentanti sindacali degli inquilini le tutele per quanti siano impossibilitati all'acquisto, il prezzo di cessione, le modalità di acquisto.
3. 
Ricevuta la comunicazione di cui al comma 2 la Regione si attiva nei confronti della proprietà al fine di procedere all'acquisto delle unità immobiliari eventualmente inoptate.
4. 
La Regione, anche in concorso con l'Amministrazione comunale ove sono ubicati gli immobili in alienazione, ovvero per tramite dell'Atc territoriale competente, può procedere anche all'acquisto in blocco degli immobili in alienazione detenuti da grandi proprietà come definite dal decreto ministeriale citato al comma 1 del presente articolo, anche allo scopo di procedere alla rivendita agli inquilini, che ne facciano espressa richiesta.
5. 
Le proprietà di cui al comma 1 che non ottemperassero alla comunicazione ivi prevista sono soggette ad una specifica determinazione di applicazione dell'IMU nell'ambito di parametri omogenei da determinarsi in seno alla conferenza Regione-Autonomie locali, sia in relazione alle fasce di calcolo sia in relazione alla destinazione della maggiori entrate da parte della Amministrazioni comunali, anche al fine di concorrere al finanziamento degli acquisti di immobili in alienazione come previsto dal comma 4 dell'articolo10. I contenuti di queste determinazioni saranno ratificati da specifici accordi interistituzionali tra l'Amministrazione regionale e le Amministrazioni comunali operanti in applicazione dell'articolo10 della presente legge.
Art. 11 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla spesa di parte corrente, stimata per ciascun anno del biennio 2014-2015 in 10.000.000,00 di euro, in termini di competenza, il cui stanziamento è iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB 08201 (Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale) del bilancio regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).