Modifiche alla
legge regionale 7 gennaio 2001 n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), e alla
legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum).
Primo firmatario
Altri firmatari
COMBA FABRIZIO LEARDI LORENZO NOVERO GIANFRANCO PLACIDO ROBERTO PONSO TULLIO
Art. 1
(Modifiche all'
articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1)
1.
Il
comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni ) è sostituito dal seguente:
.
" 4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un rimborso spese onnicomprensivo calcolato moltiplicando la distanza tra la residenza e la sede di svolgimento delle sedute per un quinto del costo di un litro di benzina."
Art. 2
(Modifiche all'
articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25)
1.
L'
articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum) è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 5. (Trattamento economico)
1. Ai componenti della Commissione di Garanzia è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di presenza pari a 220 euro, nonché, per coloro che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione della Commissione:
a) in caso di utilizzo del mezzo proprio di trasporto, il rimborso delle spese calcolato moltiplicando la distanza tra la residenza e la sede di svolgimento delle sedute, per un quinto del costo di un litro di benzina ed il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale, debitamente documentato;
b) oppure in caso di utilizzo di un mezzo pubblico di linea, il rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
2. Dal rimborso sono sempre escluse le spese sostenute per l'eventuale utilizzo di taxi e di autovetture di autonoleggio.