Disegno di legge regionale n. 364 presentato il 24 settembre 2013
Misure urgenti di semplificazione delle norme regionali sulle attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali in materia di cave e torbiere.

Capo I. 
MODIFICHE ALLA L.R. 69/1978
Art. 1 
(Sostituzione dell' articolo 1 della l.r. 69/1978)
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), è sostituito dal seguente:
"
Art. 1. (Ambito di applicazione)
1. La Regione disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in attuazione dell' articolo 117 della Costituzione, l'attività di coltivazione delle cave e torbiere.
2. L'attività di coltivazione delle cave e delle torbiere effettuata dal proprietario, dall'enfiteuta, dall'usufruttuario o dai loro aventi causa è soggetta ad autorizzazione secondo quanto previsto nel presente articolo.
3. Non è soggetta ad autorizzazione l'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzare esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano su propri fondi.
4. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi finalizzati a sistemazioni agrarie e fondiarie nonché al miglioramento agrario o messa in sicurezza che comportano, per un'unica volta, l'asportazione, al di fuori del fondo dell'azienda agricola, di tout-venant o di materiali industriali di volumetria inferiore a 1.000 metri cubi/ettaro o a 50 metri cubi/ettaro, nel caso di materiali lapidei destinati al mercato delle pietre ornamentali. Permane l'obbligo di presentare la Comunicazione di Inizio Lavori secondo le disposizioni del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e di acquisire le autorizzazioni in relazione agli eventuali vincoli di natura pubblicistica esistenti. A fini statistici, il comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la cubatura estraibile e la localizzazione di ogni intervento.
5. Gli interventi finalizzati a sistemazioni agrarie e fondiarie e al miglioramento agrario o messa in sicurezza che comportano, per un'unica volta, l'asportazione di materiali industriali o di tout-venant inferiore a 10.000 mc/ettaro o un quantitativo inferiore a 500 mc/ettaro, nel caso di materiali destinati al mercato delle pietre ornamentali, sono soggetti a procedura semplificata di autorizzazione, che si conclude entro 90 giorni. In tali casi il proponente presenta istanza di autorizzazione al comune che, accertata l'assenza di vincoli di natura pubblicistica e valutata positivamente la documentazione presentata, autorizza l'intervento, previo parere della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, che si esprime entro 30 giorni, decorsi i quali l'istanza si intende procedibile. Il termine di 30 giorni può essere sospeso per una sola volta per una durata non superiore a 30 giorni, al fine di acquisire le necessarie integrazioni.
6. Per gli interventi di cui al comma 5, da attuare in aree soggette a vincoli di natura pubblicistica, il comune rilascia l'autorizzazione valutate le risultanze di apposita conferenza di servizi convocata ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
7. Per gli interventi di cui ai commi 5 e 6, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica semplificata e la relativa modulistica da allegare all'istanza.
8. Gli interventi di cui ai commi 5 e 6 sono soggetti al pagamento del diritto di escavazione ed agli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria di cui all' articolo 29 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
9. I procedimenti di cui ai commi 5 e 6 non si applicano per interventi in aree confinanti o a distanze inferiori a 500 metri da interventi analoghi precedentemente autorizzati.
10. Le cubature di cui ai commi 4, 5 e 6 si intendono rapportate alla superficie effettiva di scavo.
11. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge:
a) l'estrazione di materiali derivanti da interventi finalizzati a scopi diversi da quelli agricoli ed estrattivi, purché oggetto di autonoma disciplina normativa;
b) l'estrazione di materiali da corsi d'acqua e dal demanio fluviale.
"
Art. 2 
(Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 69/1978)
1. 
L' articolo 4 della l.r. 69/1978, è sostituito dal seguente:
"
Art. 4. (Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere)
1. L'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19 e 21, è delegato ai comuni, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, relativi alle attività estrattive in regime di concessione, a quelle poste in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia, ed alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla l.r. 30/1999.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed alla provincia competente, entro 30 giorni dalla loro adozione.
"
Art. 3 
(Sostituzione dell' articolo 10 della l.r. 69/1978)
1. 
L' articolo 10 della l.r. 69/1978, è sostituito dal seguente:
"
Art. 10. (Durata, proroga e rinnovo dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo non superiore a quindici anni e la sua durata è proporzionale alle dimensioni del giacimento e alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. L'autorizzazione può essere rinnovata, eventualmente anche in relazione ad ampliamenti, sulla base delle stesse disposizioni che ne disciplinano il rilascio.
2. Scaduti i termini dell'autorizzazione, se il progetto di coltivazione approvato non ha subito modificazioni, il comune può prorogare l'autorizzazione stessa, per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, al fine di completare il progetto.
3. La previsione di cui al comma 2 non si applica nei seguenti casi:
a) attività in regime di concessione;
b) attività ubicate in aree protette a gestione regionale, nelle relative aree contigue e in zone naturali di salvaguardia;
c) cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi della l.r. 30/1999.
4. L'amministrazione competente, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al comma 2, senza acquisire il parere della conferenza di servizi di cui all' articolo 32 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica semplificata specifica, nonché la relativa modulistica, da allegare all'istanza di proroga.
"
Art. 4 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 69/1978, è sostituito dal seguente:
" 1. Per le cave in aree protette a gestione regionale, nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), i provvedimenti sono assunti dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti l'ente gestore e gli enti locali interessati, tenuto conto delle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento in rapporto alla produzione e della sua compatibilità con la destinazione d'uso dell'area."
.
Art. 5 
(Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 69/1978)
1. 
Dopo l' articolo 16 della l.r. 69/1978 è inserito il seguente:
"
16 bis. (Esclusioni)
1. Le aree di cava e i relativi magazzini del materiale lavorato sono esclusi dal regime di cui alla legge regionale del 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque) come attuata dal regolamento del 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne).
"
Art. 6 
(Inserimento dell'articolo 16 ter nella l.r. 69/1978)
1. 
Dopo l' articolo 16 bis della l.r. 69/1978 è inserito il seguente:
"
Art. 16 ter. (Residui di lavorazione dei materiali lapidei)
1. I residui di lavorazione di materiali lapidei, anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose, quando rispettano le condizioni previste dall' articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ovvero, qualora provengano da attività od opere, soggette a VIA o AIA, che rispettano le condizioni di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2012, n. 161, possono essere riutilizzati anche come materiale di riempimento dei vuoti di cava, nella misura del 50 per cento del volume totale da riempire.
"
Art. 7 
(Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 69/1978)
1. 
Dopo l' articolo 20 della l.r. 69/1978 è inserito il seguente:
"
Art. 20 bis. (Fruizione turistica, ricreativa e culturale delle attività estrattive)
1. Al fine di agevolare la fruizione e la sostenibilità delle attività estrattive è possibile, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, sia in aree in esercizio che in aree recuperate, l'organizzazione di eventi legati alla fruizione turistica, ricreativa e culturale. Tali attività sono regolate secondo le vigenti modalità autorizzative previste per eventi ed attività per il pubblico, nel rispetto delle norme di polizia mineraria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di Polizia delle miniere e delle cave). Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definite linee guida per la gestione in ambito minerario dei suddetti eventi ed attività.
2. Per garantire un maggior equilibrio nel territorio tra le aree maggiormente vocate all'attività estrattiva e le attività di fruizione turistica, ricreativa e culturale, i progetti di recupero possono prevedere, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, interventi in aree al di fuori delle superfici di cava autorizzate, finalizzati alla fruizione turistica ricreativa e culturale del territorio, corredati da studi di sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, è disciplinato nei provvedimenti autorizzativi dell'attività estrattiva mediante convenzione stipulata fra i soggetti interessati. Gli oneri sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma sono considerati a scomputo delle tariffe del diritto di escavazione relativamente agli importi dovuti agli enti locali.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono anche essere previsti nel perimetro delle aree oggetto di attività estrattiva, individuando in apposito studio le aree non interferenti con le attività estrattive in corso, nelle quali consentire attività per la fruizione turistica, ricreativa, culturale. Il progetto deve contenere uno studio di sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento. Le modalità di attuazione e gestione sono definite nei singoli provvedimenti autorizzativi dell'attività estrattiva mediante convenzione stipulata fra i soggetti interessati. Gli oneri sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, possono essere considerati a scomputo delle tariffe del diritto di escavazione relativamente agli importi dovuti agli enti locali.
4. La Regione, al fine di orientare i territori interessati da attività estrattive al riuso ambientale e fruitivo - nell'ottica di integrazione fra le aree estrattive recuperate o in via di recupero e le risorse territoriali a queste connesse - promuove, d'intesa con gli enti territoriali e gli enti di gestione delle aree protette, progetti integrati per l'individuazione delle attività per il turismo e la fruizione compatibile. I progetti integrati sono redatti in coerenza con la pianificazione territoriale e paesaggistica vigente e con i piani delle aree protette e, qualora prevedano interventi in variante agli strumenti di pianificazione locale o di area vasta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive può convocare apposita conferenza di servizi per l'adozione delle varianti, sulla base di accordi di programma ai sensi dell' articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, ai fini dell'approvazione delle varianti, secondo le modalità di cui all' articolo 17 bis, comma 2 della l.r. 56/1977. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica per la redazione dei progetti integrati.
"
Art. 8 
(Sostituzione dell' articolo 21 della l.r. 69/1978)
1. 
L' articolo 21 della l.r. 69/1978, è sostituito dal seguente:
"
Art. 21. (Sanzioni)
1. Chiunque esercita attività di coltivazione di cave o torbiere in assenza di autorizzazione o di concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di due volte e massima di dieci volte il valore commerciale del materiale abusivamente estratto e comunque non inferiore a euro 50.000,00. In tal caso l'amministrazione competente ordina, in via accessoria, la cessazione dell'attività.
2. Chiunque esercita attività di coltivazione di cave o torbiere in difformità dall'autorizzazione o concessione rilasciata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 50.000,00.
3. La mancata presentazione da parte della società esercente la cava delle garanzie previste dall'articolo 7, comma 3, all'amministrazione che autorizza l'intervento estrattivo, è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 20% del valore della cauzione non versata e comunque non inferiore a euro 15.000,00.
4. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione, è applicata una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00.
5. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione competente ordina all'inadempiente di uniformarsi alle prescrizioni entro il termine di 90 giorni. Qualora l'interessato non si uniformi alle prescrizioni e scaduto il termine assegnato, l'amministrazione competente provvede alla dichiarazione di decadenza di cui all'articolo 17.
6. Fermo restando l'ulteriore risarcimento del danno, per le violazioni di cui ai commi 1 e 2, è comunque fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, secondo le prescrizioni e i termini stabiliti dall'ente competente che, in caso di inerzia, provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente e, per le violazioni di cui al comma 2, provvede anche alla dichiarazione di decadenza di cui all'articolo 17.
7. Chiunque omette il pagamento delle tariffe del diritto di escavazione dovute ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 14/2006, a seguito della autorizzazione rilasciata per la coltivazione di cave o torbiere è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.
8. L'irrogazione delle sanzioni spetta all'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione, che introita i relativi proventi.
9. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
"
Capo II. 
MODIFICHE ALLA L. R. 30/1999
Art. 9 
(Modifiche alla l.r. 30/1999)
1. 
Il titolo della legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) è sostituito dal seguente: "Norme speciali in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni e di opere pubbliche con fabbisogno superiore a 900.000 mc. ".
Art. 10 
(Sostituzione dell' articolo 1 della l.r. 30/1999)
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30, è sostituito dal seguente:
"
Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)
1. Al fine di contemperare le esigenze connesse alla realizzazione di opere pubbliche con la disciplina dell'attività di cava e di ottimizzare l'uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto, la presente legge detta norme in parziale deroga alla l.r. 69/1978, per l'esercizio di cave di prestito occorrenti al reperimento di materiali necessari per la realizzazione di tutte le opere pubbliche comprese in accordi Stato - Regioni e di quelle con un fabbisogno superiore ai 900.000 mc di materiali litoidi, che ricomprendono gli sfridi derivanti da:
a) attività estrattiva e dal materiale proveniente da operazioni di recupero ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998;
b) opere o lavori dai quali si generino terre e rocce da scavo ai sensi del d.m. 161/2012 e dell' articolo 41 bis del d.l. 69/2013;
c) ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei e previsti in appositi Piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi.
2. Il proponente l'opera pubblica è tenuto a presentare il piano di gestione dei materiali, contestualmente al progetto preliminare dell'opera pubblica, alle strutture regionali competenti che lo valutano in sede di conferenza di servizi, ai sensi della l. 241/1990, al fine di sottoporlo all'approvazione della Giunta regionale che provvede con apposita deliberazione.
3. Il piano di cui al comma 2 contiene:
a) il fabbisogno totale dei materiali necessari, con l'indicazione puntuale delle diverse tipologie di materiale e dei siti previsti per l'approvvigionamento;
b) il quantitativo previsto di terre e rocce da scavo risultanti dalla realizzazione dell'opera, con relativa indicazione dei siti di riutilizzo;
c) il calcolo dei materiali alternativi idonei utilizzabili, provenienti sia da attività edili, sia da sottoprodotti, sia da interventi di sistemazione idraulica di corsi d'acqua;
d) l'indicazione di eventuali attività estrattive già esistenti, autorizzate ai sensi della l.r. 69/1978, per il reperimento di materiali necessari per la realizzazione dell'opera pubblica ed aventi una distanza tale da non comportare rilevanti impatti sulla viabilità. In tal caso sono allegati al piano i contratti di fornitura definitivi ed invariabili dell'inerte, con costi compatibili con i prezzi medi di mercato e con i costi preventivati di progetto.
4. Il proponente l'opera pubblica è altresì tenuto a presentare, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed agli enti locali interessati, un piano di comunicazione tecnico-ambientale che possa garantire una corretta informazione sullo svolgimento ed il relativo impatto sul territorio.
5. Al fine di privilegiare l'utilizzo di materiali litoidi di scarso pregio presenti in ambiti geo-litologici idonei per la produzione di inerti da destinare al mercato ordinario, è consentita la presentazione congiunta di progetti estrattivi unitari e coordinati, finalizzati al completo utilizzo dei giacimenti interessati. In questo caso le autorizzazioni sono rilasciate dalle diverse amministrazioni competenti, rispettivamente ai sensi delle l.r. 69/1978 e 30/1999, previa conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990, gestita dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, in qualità di responsabile del procedimento.
6. Il piano di gestione dei materiali vincola, per tre anni dalla sua approvazione, sia le aree individuate per il reperimento che quelle per la deponia.
"
Art. 11 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 30/1999, è sostituito dal seguente:
" 1. L'apertura di cave di prestito e l'utilizzo di terre e rocce da scavo risultanti in corso d'opera, nei siti di deposito previsti dal Piano di gestione, è soggetta ad autorizzazione regionale, rilasciata ai soggetti proponenti l'opera pubblica, previa conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990, verificata la congruità con i propri strumenti di pianificazione e programmazione. L'autorizzazione può essere rilasciata anche ai soggetti realizzatori dell'opera pubblica compresi quelli dei singoli lotti indicati dal proponente."
.
2. 
Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 30/1999, è sostituito dal seguente:
"
4. L'esercizio delle cave di prestito è regolato da accordi convenzionali in cui è prevista una tariffa del diritto di escavazione, a carico del soggetto attuatore pari a 0,49 Eur al mc estratto, così ripartita:
a) per cave esterne alle aree protette 0,34 Eur mc a favore dell'amministrazione comunale ove ha sede la cava, e 0,15 Eur all'amministrazione regionale;
b) per cave inserite nelle aree protette a gestione regionale, nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia 0,29 Eur mc a favore dell'amministrazione comunale ove ha sede la cava, e 0,20 all'ente di gestione dell'area protetta.
"
3. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 30/1999, è inserito il seguente:
" 4 bis. Gli introiti derivanti dall'applicazione del comma 4 sono utilizzati secondo quanto stabilito da specifico protocollo di intesa tra Regione, comuni ed enti gestori del parco, ove interessati. Da tale canone possono essere scomputate le risorse prioritariamente destinate ad interventi di infrastrutturazione turistica, mitigazione ambientale ed innalzamento dei livelli occupazionali."
.
4. 
Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 30/1999, è sostituito dal seguente:
" 5. La Giunta regionale provvede ad aggiornare le tariffe di cui al comma 4, con frequenza biennale."
.
5. 
I commi 8 e 9 dell' articolo 2 della l.r. 30/1999, sono sostituiti dai seguenti:
"
8. II soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare all'amministrazione regionale il nominativo dell'impresa esecutrice della coltivazione delle cave.
9. Per i materiali provenienti da sfridi dell'attività estrattiva, da operazioni di recupero ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998, da opere o lavori dai quali si generino terre e rocce da scavo ai sensi del decreto ministeriale 12 agosto 2012, n. 161 e dell' articolo 41 bis del d.l. 69/2013, non si applicano gli accordi convenzionali di cui al comma 4.
"
6. 
Dopo il comma 10 dell'articolo 2 della l.r. 30/1999 sono aggiunti, infine, i seguenti:
"
10 bis. Le autorizzazioni relative alle infrastrutture strategiche di cui alla presente legge sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento sullo sportello unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Le restanti autorizzazioni, per opere pubbliche sono soggette a Valutazione di Impatto ambientale di competenza regionale.
10 ter. La Giunta regionale, individua un rappresentante della struttura competente in materia di attività estrattive quale componente dell'Osservatorio ambientale per le opere rientranti nella presente legge.
10 quater. Per le opere rientranti nella presente legge, la Giunta regionale individua un rappresentante della struttura di cui al comma 10 ter, quale componente della struttura di coordinamento tecnico-operativa prevista dall' articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2011, n. 4 (Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio).
"
Art. 12 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 30/1999, è sostituito dal seguente:
" 3. La decadenza è disposta con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive."
.
Art. 13 
(Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 30/1999)
1. 
L' articolo 4 della l.r. 30/1999, è sostituito dal seguente:
"
Art. 4. (Vigilanza e sanzioni)
1. La vigilanza sui lavori di coltivazione e di recupero ambientale, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito dei relativi proventi, sono esercitate dalla struttura competente in materia di attività estrattive.
2. La violazione della prescrizione che autorizza l'utilizzo del materiale esclusivamente per le esigenze di esecuzione dell'opera pubblica comporta:
a) la decadenza dell'autorizzazione;
b) l'obbligo di risistemare i luoghi;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di tre volte e massima di dieci volte il valore commerciale del materiale utilizzato in violazione della suddetta prescrizione e comunque non inferiore a euro 30.000,00.
3. Per le violazioni diverse da quella di cui al comma 2, si applica l' articolo 21 della l.r. 69/1978.
"
4. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni, si osservano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 14 
(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 30/1999)
1. 
Dopo l' articolo 4 della l.r. 30/1999, è inserito il seguente:
"
Art. 4 bis. (Disposizioni finali)
1. Ai recuperi ambientali dei siti di deponia delle terre e rocce da scavo risultanti dalla realizzazione dell'opera, si applica l' articolo 7 della l.r. 69/1978.
"
Capo III. 
MODIFICHE AD ALTRE LEGGI REGIONALI
Art. 15 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), è sostituito dal seguente:
" 4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è efficace per un periodo di 5 anni, trascorso il quale senza inizio lavori, decade. La durata dell'autorizzazione è pari a quella dell'intervento al quale è riferita."
.
Art. 16 
(Sostituzione dell' art. 29 della l.r. 44/2000)
1. 
L' articolo 29 della l.r. 44/2000, è sostituito dal seguente:
"
Art. 29. (Funzioni delle province e della Regione in materia di polizia mineraria)
1. Sono di competenza delle province, per quanto concerne quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, e della Regione per il caso previsto dall'articolo 31, comma 3, le funzioni di polizia mineraria in materia di cave e torbiere e acque minerali e termali, di cui al d.p.r. 128/1959, alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
2. Sono altresì di competenza della Regione le funzioni di polizia mineraria relative all'applicazione delle norme elencate al comma 1, per gli interventi di cui all'articolo 1 commi 5 e 6 della l.r. n. 69/1978.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le province e la Regione possono avvalersi delle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio.
"
Art. 17 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 44/2000, è sostituito dal seguente:
" 3. Sono escluse dal comma 1 le istanze riferite ad attività estrattive ubicate in aree protette a gestione regionale e relative aree contigue o in zone di salvaguardia ed alla l.r. 30/1999."
.
Art. 18 
(Modifiche alla l.r. 14/2006)
1. 
L' articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14, (Legge finanziaria per l'anno 2006), come da ultimo sostituito dall'articolo della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, è sostituito dal seguente:
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Art. 6. (Tariffe del diritto di escavazione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni:
a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,40 al metro cubo;
b) pietre ornamentali: euro 0,70 al metro cubo;
c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba: euro 0,45 al metro cubo;
d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,45 al metro cubo;
e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,45 al metro cubo.
3. Le tariffe del diritto di escavazione per le miniere sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,45 al metro cubo.
4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente ripartizione: 75 per cento al comune e 25 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette a gestione regionale, nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia, 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione del comma 4 sono utilizzati secondo quanto stabilito da specifico protocollo di intesa tra Regione, comuni e gestori degli Enti parco, ove interessati.
6. Alle tariffe di cui al comma 4, relativamente agli importi dovuti agli enti locali, possono essere scomputate le risorse per opere di intesse pubblico, prioritariamente destinate ad interventi di infrastrutturazione turistica, mitigazione ambientale ed innalzamento dei livelli occupazionali.
7. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
8. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali che non siano legati all'utilizzo di proprietà dei comuni.
9. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4.
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Capo IV. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.