Proposta di legge regionale n. 362 presentata il 12 settembre 2013
Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta, degli assessori e dei consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.

Art. 1 
(Elettorato attivo)
1. 
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione.
Art. 2 
(Elettorato passivo)
1. 
Sono eleggibili a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.
2. 
Non è immediatamente rieleggibile il Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto che ha ricoperto il mandato per due volte consecutive, salvo il caso di durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno di uno dei due mandati.
Art. 3 
(Cause di ineleggibilità)
1. 
Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità, non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale:
a) 
il capo e i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri;
b) 
i prefetti e i vice prefetti della Repubblica e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
c) 
gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio regionale;
d) 
gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime nel territorio della Regione e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
e) 
i magistrati ordinari, amministrativi e contabili aventi giurisdizione del territorio della Regione, compresi i magistrati onorari;
f) 
i dipendenti, i dirigenti, interni ed esterni, e i direttori della Regione;
g) 
il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario, nonché i commissari straordinari, delle aziende sanitarie regionali;
h) 
il Difensore civico della Regione Piemonte, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico), salvo che l'incarico non sia cessato da almeno un anno;
i) 
i componenti del Comitato regionale per le Comunicazioni, di cui alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), salvo che i relativi incarichi non siano cessati da almeno un anno.
Art. 4 
(Rimozione delle cause di ineleggibilità)
1. 
Le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato.
2. 
La Regione e le aziende sanitarie regionali adottano i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Se non provvedono, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
3. 
L'aspettativa è concessa, senza assegni, per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova, secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 3 non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.
Art. 5 
(Cause di incompatibilità)
1. 
La carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale è incompatibile con la carica di:
a) 
membro di una delle due Camere;
b) 
membro del Parlamento europeo;
c) 
ministro, vice ministro e sottosegretario di Stato;
d) 
giudice ordinario della Corte di cassazione;
e) 
componente del Consiglio superiore della magistratura;
f) 
membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
g) 
magistrato del Tribunale supremo delle acque;
h) 
magistrato della Corte dei conti;
i) 
magistrato del Consiglio di Stato;
j) 
magistrato della Corte costituzionale.
2. 
La carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale è, altresì, incompatibile con la carica di:
a) 
consigliere regionale o componente di giunta regionale di altra regione;
b) 
presidente e assessore di giunta provinciale compresi nel territorio della regione;
c) 
sindaco e assessore di comuni compresi nel territorio della regione con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Art. 6 
(Ulteriori cause di incompatibilità)
1. 
Non possono ricoprire la carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale:
a) 
gli amministratori e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
b) 
gli amministratori nonché i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento del personale di ente, istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione, nonché gli amministratori di ente pubblico di livello regionale e i presidenti e gli amministratori delegati di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;
c) 
gli amministratori nonché i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto, consorzio o azienda soggetti alla vigilanza della Regione che riceve dalla medesima, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa supera nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate;
d) 
i dirigenti, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, provinciale o comunale;
e) 
colui che, come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse della Regione, ovvero in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non sono dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
f) 
il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri c) e d);
g) 
colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, verso la Regione ovvero verso ente, istituto, consorzio o azienda da essa dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti soggetti, ha ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);
h) 
colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione;
i) 
i membri della Commissione di garanzia, di cui alla legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum);
j) 
i componenti del Consiglio delle Autonomie locali, di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
2. 
Sono altresì incompatibili il Presidente della Giunta e il consigliere regionale che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 3.
Art. 7 
(Esimenti alle cause di ineleggibilità e incompatibilità)
1. 
Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.
2. 
L'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. 
L'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), non si applica al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
4. 
L'assunzione delle cariche di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b) e c), non costituisce causa di incompatibilità sopravvenuta per il consigliere regionale nel corso dell'esercizio del suo mandato, se non è stato eletto nello stesso anno e fatto salvo il divieto di cumulo delle indennità.
5. 
Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano al Presidente della Giunta regionale.
Art. 8 
(Decadenza dalla carica e rimozione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità sopravvenute)
1. 
Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 3 comportano l'invalidità dell'elezione dell'eletto cui si riferiscono.
2. 
La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui all'articolo 3 comporta la decadenza dalla carica di Presidente della Giunta e di consigliere regionale.
3. 
Le cause di incompatibilità esistenti al momento delle elezioni o a essa sopravvenute comportano, se non rimosse, la decadenza dalla carica di Presidente della Giunta e di consigliere regionale.
4. 
Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
5. 
La cessazione dalle funzioni, dalla carica o dall'ufficio avviene entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta.
6. 
Quando successivamente alle elezioni si verifica una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esiste al momento delle elezioni o si verifica una delle condizioni di incompatibilità, anche sopravvenuta, se l'interessato non ha provveduto alla sua rimozione entro sessanta giorni dalla propria proclamazione ovvero, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dal suo verificarsi, il Consiglio regionale procede alla contestazione nei modi previsti dal suo regolamento interno. Il Presidente della Giunta e il consigliere hanno dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta.
7. 
Se viene proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni di cui al comma 6 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
8. 
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 6, il Consiglio delibera definitivamente e, se ritiene sussistere la causa di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta, invita il Presidente della Giunta e il consigliere a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
9. 
Se il Presidente della Giunta e il consigliere non provvedono entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
10. 
Sono fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
Art. 9 
(Assessori esterni)
1. 
I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, ai sensi di quanto previsto dell'articolo 50, comma 5, dello Statuto della Regione devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui alla presente legge.
2. 
Il Presidente della Giunta nomina gli assessori esterni previa verifica dell'insussistenza di cause di ineleggibilità.
3. 
Il Presidente della Giunta procede, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno della Giunta regionale, alla contestazione delle cause di incompatibilità esistenti al momento della nomina o sopravvenute e di ineleggibilità sopravvenute.
4. 
La mancata rimozione delle cause di incompatibilità o delle cause di ineleggibilità sopravvenute comporta la decadenza dell'assessore esterno nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento interno della Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione).