Proposta di legge regionale n. 361 presentata il 10 settembre 2013
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione).
Primo firmatario

MONTARULI AUGUSTA

Art. 1 
(Modifiche al Titolo della l.r. 17/12)
1. 
Il Titolo della legge 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione) è così sostituito: "Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari. Disposizioni in materia di trasparenza associativa e di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione".
Art. 2 
(Introduzione dell'articolo 2 bis nella l.r. 17/12)
1. 
Dopo l' articolo 2, della l.r. 17/12, è inserito il seguente:
"
Art. 2 bis. (Adempimenti in materia di trasparenza associativa):
a) i Consiglieri regionali, gli Assessori, il Presidente della Giunta ed i soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995, entro il termine indicato all'articolo 6, comma 1, lett. a) della presente legge, presentano al Presidente del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.
2. Unitamente alla dichiarazione di cui al comma precedente, i Consiglieri regionali, gli Assessori, il Presidente della Giunta ed i soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995 presentano una dichiarazione di non appartenenza ad associazioni segrete, costituzionalmente proibite.
"
Art. 3 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 17/12)
1. 
Dopo la lettera n), comma 1, articolo 3 della l.r. 17/12 è inserita la seguente:
" n bis) la dichiarazione sulla situazione associativa di cui all'articolo 2 bis, comma 1 e 2."
.
Art. 4 
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 17/12)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), j), k), m), n)" sono aggiunte le seguenti: "n bis)".
Art. 5 
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 17/12)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 le parole "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed n bis)".
Art. 6 
(Modifiche all' articolo 7 della l.r. 17/12)
1. 
Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 7/12 le parole "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) ed n bis".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 17/12 è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni contenute nella l.r. n. 65 del 24 dicembre 1984".
Art. 7 
(Neutralità finanziaria)
1. 
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Piemonte.