Disegno di legge regionale n. 359 presentato il 10 settembre 2013
Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).

Art. 1 
(Sostituzione dell' articolo 23 della l.r. 18/2007)
1. 
A far data dal primo gennaio 2014, l' articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3, è sostituito dal seguente:
"
Art. 23. (Funzioni di coordinamento delle aziende sanitarie regionali)
1. Al fine di conseguire il miglior livello di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, la Giunta regionale individua i servizi amministrativi, tecnici, logistici, informativi, tecnologici e di supporto le cui funzioni vengono esercitate a livello di aree interaziendali di coordinamento, cui afferiscono le aziende sanitarie individuate dalla stessa Giunta, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite alla Società di Committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte), ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
2. La realizzazione della funzione di coordinamento viene assicurata operando, in seno alle aree di cui al comma 1, la ridefinizione, l'aggregazione, l'integrazione o la sostituzione dei relativi servizi delle aziende sanitarie, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, anche mediante l'individuazione, nell'ambito di ciascuna area interaziendale, di un'azienda sanitaria di riferimento con funzioni di capofila.
3. La Giunta regionale individua, altresì, sulla base di analisi epidemiologiche che evidenzino situazioni a forte valenza territoriale, le funzioni sanitarie da espletarsi a livello di area interaziendale.
4. Il livello interaziendale di coordinamento rappresenta, di norma, la dimensione strategica ed operativa ottimale per assicurare l'attuazione in modo integrato della programmazione socio-sanitaria regionale.
"
Art. 2 
(Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r. 18/2007)
1. 
Dopo l' articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, è inserito il seguente:
"
Art. 23 bis. (Decadenza degli organi e liquidazione delle Federazioni sovrazonali)
1. A far data dal 1° gennaio 2014, decadono gli amministratori unici delle Federazioni sovrazonali, le assemblee consortili ed i rispettivi Collegi sindacali, ed è revocato il punto 2 dell'Allegato B alla deliberazione del Consiglio regionale n. 167-14087 del 3 aprile 2012.
2. Per le finalità di cui comma 1, la Giunta regionale dispone in ordine alla liquidazione delle Federazioni sovrazonali istituite dalla legge regionale 28 marzo 2012, n. 3.
"
Art. 3 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.