Modifiche alla
legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Modifica all'
articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
La lettera a), del comma 1, dell'articolo 3 (Requisiti per l'assegnazione)
della l. r. 3/2010, è sostituita dalla seguente:
.
" a) essere cittadino italiano o comunitario da almeno 20 anni, ed essere residente o prestare attività lavorativa da almeno dieci anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 2. I comuni hanno facoltà, in sede di bando, di incrementare tale requisito fino ad un massimo di ulteriori cinque anni."
Art. 2
(Abrogazioni)
1.
La lettera a) e la lettera p), del comma 1, dell'articolo 8 (Punteggi da attribuire ai richiedenti)
della l. r. 3/2010, sono abrogate.
Art. 3
(Modifica all'
articolo 8 della l. r. 3/2010)
1.
Al comma 1, dell'articolo 8 (Punteggi da attribuire ai richiedenti)
della l. r. 3/2010, viene aggiunta la seguente lettera:
.
" t bis) Cittadini italiani da almeno 20 anni sopra i sessantacinque anni di età che percepiscono pensione minima o hanno redditi inferiori agli 800 euro mensili."