Proposta di legge regionale n. 353 presentata il 18 luglio 2013
Soppressione della Figura del Garante regionale per i diritti degli animali, del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981 n. 50 (istituzione del Difensore Civico).

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, al fine di promuovere una maggiore tutela sociale e razionalizzare rendendo più efficienti ed efficaci le azioni di tutela previste dalla seguente legge, provvede alla soppressione della figura del Garante regionale per i diritti degli animali, del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. 
Le competenze del Garante per i diritti degli animali, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sono attribuite al Difensore civico regionale di cui all'articolo 90 dello Statuto.
Art. 2 
(Funzioni di garanzia per i diritti degli animali)
1. 
Il Difensore civico regionale in qualità di garante per i diritti degli animali opera per la salvaguardia dei diritti degli animali su tutto il territorio regionale.
2. 
Il Difensore civico regionale in qualità di garante regionale per i diritti degli animali ha il compito di:
a) 
ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
b) 
denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
c) 
curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali delle relative finalità;
d) 
segnalare alla Giunta ed al Consiglio regionale l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali o dell'Unione europea;
e) 
realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle province e dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello regionale che a livello provinciale e locale;
f) 
analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali, con particolare riferimento alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ed alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi, canili;
g) 
intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi e luoghi similari;
h) 
formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
i) 
promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali.
3. 
Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 2, il Difensore civico regionale può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.
Art. 3 
(Funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza)
1. 
In qualità di garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Difensore civico regionale:
a) 
promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
b) 
vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
c) 
rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
d) 
vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa e favorisce le iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;
e) 
segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
f) 
vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
g) 
concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
h) 
fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;
i) 
concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
j) 
accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso un'apposita linea telefonica gratuita;
k) 
segnala alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
l) 
segnala alle amministrazioni pubbliche competenti fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
m) 
svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i minorenni;
n) 
promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radio-televisiva;
o) 
esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;
p) 
collabora con il CORECOM (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;
q) 
collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall' articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell' articolo 29 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248);
r) 
promuove la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
2. 
Al fine di tutelare gli interessi diffusi della comunità il Difensore civico regionale può:
a) 
segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche della Regione e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da atti o fatti commissivi od omissivi posti in essere da amministrazioni o da privati;
b) 
raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;
c) 
informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;
d) 
intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell' articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;
e) 
prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell' articolo 10 della l. 241/1990.
3. 
Il Difensore civico regionale, in quanto Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione.
4. 
In attuazione del comma 3 il Difensore civico ha la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:
a) 
segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
b) 
raccomandare alle amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;
c) 
promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
d) 
richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 176/1991;
e) 
trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.
5. 
Il Difensore civico regionale, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge 241/1990 e di estrarne gratuitamente copia, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
6. 
Il Difensore civico regionale promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.
Art. 4 
(Funzioni di garanzia delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)
1. 
In qualità di garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Difensore civico regionale concorre a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.
2. 
Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minorenni nonché le persone ammesse a misure alternative.
3. 
Il Difensore civico regionale, nella sua qualità di garante e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, contribuisce a garantire i diritti delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri.
4. 
Il Difensore civico regionale su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio:
a) 
assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui ai commi 1, 2 e 3 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
b) 
segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui ai commi 1, 2 e 3, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;
c) 
si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) 
interviene, nel rispetto delle proprie competenze, nei confronti delle strutture e degli enti regionali, in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
e) 
segnala agli organi regionali competenti gli interventi amministrativi e legislativi ritenuti necessari per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui ai commi 1, 2 e 3 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
f) 
propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
g) 
può visitare gli istituti penitenziari in conformità a quanto disposto dall' articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modificazioni.
Art. 5 
1. 
Al terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 50/1981 le parole "esclusivamente dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "con legge".
Art. 6 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
gli articoli 19 e 20 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali);
b) 
la legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);
c) 
la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale).
2. 
Nel titolo della l.r. 6/2010 sono soppresse le parole: "e istituzione del Garante per i diritti degli animali".